Cassazione Penale, Sentenza n. 13268/2026 del 10/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il difensore denunciava vizi di motivazione e valutazione: a) mancato e puntuale confronto con le censure difensive; b) adesione acritica alla ricostruzione del G.I.P. circa l'esistenza e operatività di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la presunta intraneità del Federico; c) contraddittorietà nella valutazione di singoli episodi (in particolare gli incontri del 27 giugno e del 30 luglio 2020 e le conversazioni intercettate), ritenuti dal ricorrente non idonei a provare una stabile partecipazione al sodalizio; d) dedotta sporadicità e temporaneità della sua partecipazione, limitata secondo la difesa a pochi mesi (marzo-aprile 2021). Il ricorso è stato proposto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per genericità la censura diretta a negare la sussistenza del consorzio criminale e, comunque, infondate le restanti doglianze sulla motivazione del Tribunale. Il giudice di legittimità ha condiviso la valutazione del Tribunale distrettuale e del G.I.P., che avevano ricostruito la struttura, la stabilità e i ruoli all'interno del sodalizio, nonché la progressiva crescita del coinvolgimento del Federico (in particolare da marzo 2021, con attività di intermediario per acquisti/vendite di droga). La Corte ha ritenuto coerente e logica la valutazione sistematica delle risultanze, negativa la lettura parcellizzata proposta dalla difesa, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275 bis cod. proc. pen.
artt. 275 bis e 284 cod. proc. pen.
Richiamata come norma abilitante alla sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari; utilizzata dal Tribunale per applicare la misura attenuata rispetto alla custodia in carcere
art. 284 cod. proc. pen.
artt. 275 bis e 284 cod. proc. pen.
Norma richiamata unitamente all'art. 275-bis per la disciplina della misura degli arresti domiciliari nel quadro del riesame
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento formale dei motivi di cassazione proposti dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto), cui la Corte ha dato risposta giudicando alcuni motivi inammissibili per genericità e gli altri infondati
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento procedurale inerente il riassunto dei motivi e la loro esposizione nella impugnazione
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Citato come disposizione sui reati-fulcro dell'associazione (reati 'fine' dello spaccio) i cui elementi sono utili a dimostrare la pervasività e l'operatività del sodalizio
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamato rispetto ai canoni interpretativi della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte osserva che la difesa non ha rispettato tali canoni nel proporre una lettura parcellizzata delle prove
Massime di principio
- Le censure generiche e indeterminate sulla sussistenza di un consorzio criminale sono inammissibili: il motivo deve consentire al giudice di controllo di esercitare il potere di verifica sulla motivazione
- La valutazione della gravità indiziaria va compiuta in modo sistematico e non frammentato: singoli episodi vanno letti nel contesto complessivo delle emergenze investigative
- La presenza ripetuta, la fiducia dimostrata dai vertici del sodalizio e l'assunzione di compiti concreti (es. ruoli di intermediario in compravendite di droga) sono elementi forti per ritenere la partecipazione all'associazione
- Il fatto che incontri o operazioni illecite si siano svolti anche in luoghi diversi non esclude che un esercizio commerciale o altro luogo sia stato comunque utilizzato stabilmente o che il titolare sia parte del sodalizio, se le risultanze testimoniano partecipazione attiva
- Intercettazioni che evidenziano confidenze o sfoghi assumono maggior rilevanza se, nel tempo, collegate a comportamenti concreti e successivi di cooperazione nelle attività illecite
- Per ottenere l'accoglimento di una doglianza sulla misura cautelare occorre contestare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato il giudice a ritenere la sussistenza dei presupposti della misura
- La progressiva intensificazione dei comportamenti illeciti di un indagato nel tempo può trasformare una situazione inizialmente di mera vicinanza in una partecipazione qualificata al sodalizio
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