Cassazione Penale, Sentenza n. 13143/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Brescia che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (applicata con ordinanza del Gip del 4/12/2024 ed eseguita dal 25/01/2025 dopo l'arresto in Albania) con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella con braccialetto elettronico. L'impugnazione si fonda su due motivi: (1) violazione delle norme e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del "tempo silente" (tempo intercorso tra commissione dei fatti e applicazione della misura), sostenendo che tale tempo, unitamente alla condotta in costanza di misura e allo stato di incensuratezza, avrebbe dovuto attenuare la presunzione di esigenze cautelari; (2) vizio di motivazione e violazione delle norme nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione e della sproporzione della custodia in carcere rispetto agli arresti domiciliari, nonché dell'inidoneità del regime domiciliare con controllo elettronico a contenere il rischio di recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura reiterativa e infondata: il Tribunale aveva correttamente osservato che il "tempo silente" va valutato dal giudice che dispone la misura (art. 292, co.1, lett. c.) e che, nella fase di revoca o sostituzione (art. 299), rileva principalmente il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e non il periodo anteriore, salvo fatti sopravvenuti. Nel caso di specie non sono stati allegati fatti nuovi idonei a far venir meno la presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata: il Tribunale ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla gravità del fatto, al ruolo verticistico del ricorrente, al contesto criminale, alla personalità dell'imputato e alla concreta capacità del gruppo di eludere misure (es.: recapito di cellulare a detenuto), nonché all'inadeguatezza del presidio domestico e degli strumenti elettronici a garantire il contenimento del rischio. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina il giudizio di appello avanti al Tribunale in materia di misure cautelari (riesame), procedimento dal quale è derivata l'ordinanza impugnata.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che individua uno dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali; nel ricorso veniva contestata la sua applicazione/motivazione, ma i giudici di merito e la Corte hanno ritenuto la valutazione conforme.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati gravi; la Corte ribadisce che tale presunzione non viene automaticamente superata dal mero decorso del tempo nella fase di revoca/sostituzione, salvo fatti sopravvenuti concreti.
art. 309 cod. proc. pen.
Regola l'impugnazione del provvedimento applicativo della misura cautelare (riesame dell'ordinanza genetica); è richiamata dalle parti e dalla Corte per distinguere la fase di primo provvedimento dalla successiva richiesta di revoca/sostituzione.
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice che emette la misura deve valutare il "tempo silente" (periodo tra commissione del fatto e applicazione della misura): tale valutazione è pertinente nella fase applicativa originaria.
art. 299 cod. proc. pen.
Regola la revoca o la sostituzione delle misure cautelari: ai fini di revoca/sostituzione assume rilievo soprattutto il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e l'eventuale insorgenza di fatti sopravvenuti che possano alterare le esigenze cautelari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di motivazione e violazione di norme) introdotti dal ricorrente; qui sono le lettere invocate a sostegno del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso in Cassazione (spese e pagamento alla Cassa delle Ammende).
Massime di principio
- Il "tempo silente" (periodo tra commissione del reato e applicazione della misura) deve essere valutato principalmente dal giudice che emette la misura preventiva; nella fase di revoca o sostituzione rileva soprattutto il tempo decorrente dall'applicazione/esecuzione della misura, salvo che siano sopravvenuti fatti concreti che assorbano o attenuino le esigenze cautelari.
- Per i reati soggetti alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3), il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a superare la presunzione nella fase di revoca/sostituzione: la difesa deve allegare fatti nuovi e concreti che ne dimostrino l'attenuazione o la scomparsa.
- La richiesta di revoca o sostituzione è obbligata a fornire elementi nuovi rispetto a quanto già esaminato a livello genetico; censure solo opinative o ripetitive dei punti già decisi dal giudice di merito sono inaddeguate e possono portare a dichiarazioni di inammissibilità.
- Nella valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico i giudici tengono conto non solo della residenza e del dispositivo, ma anche della capacità dell'imputato e del sodalizio di eludere controlli (es. recapito di cellulari a detenuti), del ruolo esercitato e delle modalità di commissione del reato; ciò può rendere gli arresti domiciliari insufficienti.
- In casi di elevata pericolosità o di provata attitudine a mantenere e coordinare il traffico illecito, i giudici possono ritenere necessaria la custodia in carcere anche se sono trascorsi periodi rilevanti tra i fatti e l'arresto, purché non vi siano fatti sopravvenuti che modifichino la prognosi cautelare.
- Dal punto di vista processuale, l'inammissibilità per mancata innovazione probatoria o per motivazioni ripetitive può comportare condanne per spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende.
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