Cassazione Penale, Sentenza n. 13269/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Del Nobile era stato condannato dal Tribunale di Arezzo e la condanna era stata confermata dalla Corte d'appello di Firenze per i reati indicati ai capi 1), 2) e 3) della rubrica: violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (inosservanza prescrizioni del sorvegliato speciale), nonché reati di furto e tentato furto (art. 625 n.7 e art. 56 c.p.). In cassazione il ricorrente, assistito dall'avv. Antonio Gabrieli, ha articolato quattro motivi: (i) vizio di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità del reato ex art.75 comma 2, sostenendo che la sola presenza fuori dall'abitazione in fascia protetta non dimostrerebbe offensività concreta; (ii) richiesta di riqualificazione in contravvenzione (art.75 comma 1) con estinzione per prescrizione, per mancata valutazione delle "condotte eloquenti" richieste dalla giurisprudenza; (iii) censura sull'uso come prova del riconoscimento informale degli agenti e sulla mancata acquisizione/visione dei filmati di videosorveglianza (richiamando artt. 192 e 530 c.p.p.); (iv) contestazione della esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p. per il fatto che i furti erano rimasti tentativi e non avevano prodotto danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che contestavano la valutazione probatoria del giudice del merito, confermando che: (a) il riconoscimento informale degli appartenenti alle Forze dell'ordine costituisce un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice e può avere pieno valore probatorio se la fonte è attendibile e la deposizione convincente; (b) la condotta contestata non si è esaurita nella mera uscita dalla dimora in fascia oraria vietata, ma è stata integrata dall'allontanamento finalizzato alla consumazione di furti (movimenti ripresi dalle immagini dalla dimora alla scena del crimine e ritorno), giustificando l'applicazione dell'art.75 comma 2; (c) l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis è corretta in presenza della gravità oggettiva dei fatti e dell'abitualità delinquenziale dell'imputato (pregressi numerosi per furti); (d) le critiche sulla mancata acquisizione dei filmati non hanno efficacia in cassazione poiché la Corte ha adeguatamente motivato la fiducia nel riscontro offerto dagli operanti e dalla qualità delle riprese. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 75, comma 2
"condotte eloquenti, espressive di una effettiva volontà di ribellione all'obbligo o al divieto di soggiorno"
La Corte ha confermato che l'art.75 comma 2 è applicabile quando la condotta del sorvegliato non è meramente formale ma manifesta intenti ostativi/volontà di delinquere; nel caso concreto l'allontanamento finalizzato al furto ha costituito tale condotta eloquente.
codice penale, art. 56
Richiamato per la configurazione del tentativo di reato (tentativo di furto) ascritto al ricorrente.
codice penale, art. 625, n. 7
Riferito alla fattispecie di furto contestata; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità per i fatti descritti ai capi di imputazione relativi ai furti e ai tentativi.
codice di procedura penale, art. 213
Norma sulle formalità di riconoscimento: la Corte ha precisato che la mancata osservanza delle procedure di art.213 non esclude in assoluto la valutabilità del riconoscimento informale, che resta un elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e e)
Richiamati come basi formali dei motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate rispetto alle valutazioni del merito.
codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata riconosciuta: la Corte ha ritenuto ostativa la gravità obiettiva dei fatti e l'abitualità delinquenziale dell'imputato (numerosi precedenti per furti).
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017 (Prina)
Precedente richiamato per confermare che la ricognizione informale costituisce accertamento di fatto apprezzabile dal giudice e la sua attendibilità dipende dalla credibilità della testimonianza e dalla qualità della deposizione.
codice di procedura penale, artt. 192 e 530, comma 2
Richiamati dalla difesa in rapporto alla qualificazione della prova e all'acquisizione dei mezzi di prova; la Corte ha ritenuto tali censure inefficaci rispetto alla motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- Il riconoscimento informale operato da appartenenti alle Forze dell'ordine è ammissibile come elemento di prova: il giudice di merito può valutarne liberamente l'attendibilità in base alla qualità della deposizione e alla credibilità della fonte; la sua mancata formalizzazione ex art.213 c.p.p. non ne determina automaticamente l'irrilevanza.
- Ai fini della configurabilità dell'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (violazione delle prescrizioni del sorvegliato speciale) non è sufficiente la mera presenza fuori dall'abitazione nella fascia oraria vietata: è richiesta una condotta che manifesti concretamente la volontà di eludere o ribellarsi all'obbligo, cosa che si può evincere da comportamenti finalizzati alla commissione di reati (es. spostamenti dalla dimora alla scena del crimine).
- La riqualificazione in fattispecie meno grave (es. contravvenzione) e la declaratoria di estinzione per prescrizione non possono essere ottenute con argomentazioni meramente formali se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la gravità e l'offensività della condotta.
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis è esclusa in presenza di gravità oggettiva dei fatti o di abitualità delinquenziale dell'autore: il tentativo e la limitata entità del danno patrimoniale non sono automaticamente sufficienti a farla valere.
- In sede di Cassazione le censure di fatto basate su rivalutazioni probatorie e generiche contestazioni della valutazione della prova sono largamente inammissibili se il giudice del merito ha motivato compiutamente le proprie conclusioni; è quindi fondamentale che in sede di merito le prove emergano con chiarezza o vengano formalmente acquisite.
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