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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13269/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Del Nobile era stato condannato dal Tribunale di Arezzo e la condanna era stata confermata dalla Corte d'appello di Firenze per i reati indicati ai capi 1), 2) e 3) della rubrica: violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (inosservanza prescrizioni del sorvegliato speciale), nonché reati di furto e tentato furto (art. 625 n.7 e art. 56 c.p.). In cassazione il ricorrente, assistito dall'avv. Antonio Gabrieli, ha articolato quattro motivi: (i) vizio di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità del reato ex art.75 comma 2, sostenendo che la sola presenza fuori dall'abitazione in fascia protetta non dimostrerebbe offensività concreta; (ii) richiesta di riqualificazione in contravvenzione (art.75 comma 1) con estinzione per prescrizione, per mancata valutazione delle "condotte eloquenti" richieste dalla giurisprudenza; (iii) censura sull'uso come prova del riconoscimento informale degli agenti e sulla mancata acquisizione/visione dei filmati di videosorveglianza (richiamando artt. 192 e 530 c.p.p.); (iv) contestazione della esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p. per il fatto che i furti erano rimasti tentativi e non avevano prodotto danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che contestavano la valutazione probatoria del giudice del merito, confermando che: (a) il riconoscimento informale degli appartenenti alle Forze dell'ordine costituisce un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice e può avere pieno valore probatorio se la fonte è attendibile e la deposizione convincente; (b) la condotta contestata non si è esaurita nella mera uscita dalla dimora in fascia oraria vietata, ma è stata integrata dall'allontanamento finalizzato alla consumazione di furti (movimenti ripresi dalle immagini dalla dimora alla scena del crimine e ritorno), giustificando l'applicazione dell'art.75 comma 2; (c) l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis è corretta in presenza della gravità oggettiva dei fatti e dell'abitualità delinquenziale dell'imputato (pregressi numerosi per furti); (d) le critiche sulla mancata acquisizione dei filmati non hanno efficacia in cassazione poiché la Corte ha adeguatamente motivato la fiducia nel riscontro offerto dagli operanti e dalla qualità delle riprese. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 75, comma 2

    "condotte eloquenti, espressive di una effettiva volontà di ribellione all'obbligo o al divieto di soggiorno"

    La Corte ha confermato che l'art.75 comma 2 è applicabile quando la condotta del sorvegliato non è meramente formale ma manifesta intenti ostativi/volontà di delinquere; nel caso concreto l'allontanamento finalizzato al furto ha costituito tale condotta eloquente.

  • codice penale, art. 56

    Richiamato per la configurazione del tentativo di reato (tentativo di furto) ascritto al ricorrente.

  • codice penale, art. 625, n. 7

    Riferito alla fattispecie di furto contestata; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità per i fatti descritti ai capi di imputazione relativi ai furti e ai tentativi.

  • codice di procedura penale, art. 213

    Norma sulle formalità di riconoscimento: la Corte ha precisato che la mancata osservanza delle procedure di art.213 non esclude in assoluto la valutabilità del riconoscimento informale, che resta un elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e e)

    Richiamati come basi formali dei motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate rispetto alle valutazioni del merito.

  • codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata riconosciuta: la Corte ha ritenuto ostativa la gravità obiettiva dei fatti e l'abitualità delinquenziale dell'imputato (numerosi precedenti per furti).

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017 (Prina)

    Precedente richiamato per confermare che la ricognizione informale costituisce accertamento di fatto apprezzabile dal giudice e la sua attendibilità dipende dalla credibilità della testimonianza e dalla qualità della deposizione.

  • codice di procedura penale, artt. 192 e 530, comma 2

    Richiamati dalla difesa in rapporto alla qualificazione della prova e all'acquisizione dei mezzi di prova; la Corte ha ritenuto tali censure inefficaci rispetto alla motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • Il riconoscimento informale operato da appartenenti alle Forze dell'ordine è ammissibile come elemento di prova: il giudice di merito può valutarne liberamente l'attendibilità in base alla qualità della deposizione e alla credibilità della fonte; la sua mancata formalizzazione ex art.213 c.p.p. non ne determina automaticamente l'irrilevanza.
  • Ai fini della configurabilità dell'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (violazione delle prescrizioni del sorvegliato speciale) non è sufficiente la mera presenza fuori dall'abitazione nella fascia oraria vietata: è richiesta una condotta che manifesti concretamente la volontà di eludere o ribellarsi all'obbligo, cosa che si può evincere da comportamenti finalizzati alla commissione di reati (es. spostamenti dalla dimora alla scena del crimine).
  • La riqualificazione in fattispecie meno grave (es. contravvenzione) e la declaratoria di estinzione per prescrizione non possono essere ottenute con argomentazioni meramente formali se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la gravità e l'offensività della condotta.
  • L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis è esclusa in presenza di gravità oggettiva dei fatti o di abitualità delinquenziale dell'autore: il tentativo e la limitata entità del danno patrimoniale non sono automaticamente sufficienti a farla valere.
  • In sede di Cassazione le censure di fatto basate su rivalutazioni probatorie e generiche contestazioni della valutazione della prova sono largamente inammissibili se il giudice del merito ha motivato compiutamente le proprie conclusioni; è quindi fondamentale che in sede di merito le prove emergano con chiarezza o vengano formalmente acquisite.

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