Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13267/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, sostenendo che la condotta della persona offesa (spintoni, gomitate, colpo con una sedia al fratello) giustificasse la reazione dell'imputato e rendesse sproporzionata la sua aggressione; (2) violazione di legge per la qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, nonostante la rinuncia a tale motivo in appello, deducendo l'assenza di idoneità della condotta a realizzare l'evento lesivo più grave; (3) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena: la Corte di appello avrebbe ridotto la pena meno del massimo nonostante non avesse considerato adeguatamente arma, numero di colpi, gravità delle lesioni, giovane età, incensuratezza e comportamento collaborativo dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i principi applicati dalla Corte di appello che, in parziale riforma del Tribunale di primo grado, aveva rideterminato la pena riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche e fissando la pena a sei anni di reclusione. La Cassazione ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) l'aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione e, poiché l'aggravante era stato riconosciuta, la Corte territoriale non poteva riconoscere la provocazione fuori dai limiti devoluti; (2) la questione di qualificazione non poteva essere riesaminata in Cassazione essendo stata sottratta alla cognizione del giudice d'appello; (3) la motivazione sulla quantificazione della pena è adeguata: la Corte ha preso in considerazione gli elementi favorevoli ma ha ritenuto prevalente la gravità dell'azione commessa per contenere la riduzione nella misura inferiore al massimo. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • principio giurisprudenziale - incompatibilità aggravante futili motivi / attenuante provocazione

    "la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista" (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto)

    La Corte interpreta che non possa coesistere la situazione soggettiva che giustificherebbe la provocazione insieme alla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi; pertanto, se l'aggravante è stata riconosciuta e la questione non è stata devoluta in appello, l'attenuante della provocazione non può essere autonomamente riconosciuta dal giudice d'appello.

  • principio di devoluzione e divieto di sollevare in Cassazione questioni non devolute in appello

    "non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione" (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli) e correlati precedenti

    La Corte afferma che il ricorrente non può utilizzare la Cassazione per sollevare questioni che erano state volontariamente sottratte o non devolute al giudice d'appello; questo principio tutela i limiti della cognizione d'appello e impedisce rinnovate impugnazioni in sede di legittimità.

  • art. 27 Costituzione

    Riferimento al principio di individualizzazione della pena: la Corte richiama che la determinazione della pena deve tener conto del trattamento sanzionatorio nel suo complesso e delle esigenze di individualizzazione, lasciando al giudice del merito un adeguato margine di apprezzamento.

Massime di principio

  • L'aggravante per futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione: se nei giudicati è riconosciuta la sussistenza di futili motivi, risulta difficile per il giudice valorizzare la provocazione come attenuante.
  • Questioni sottratte alla cognizione del giudice d'appello (per rinuncia o per mancata devoluzione) non possono essere riproposte in Cassazione: chi impugna deve aver previamente insistito su quel punto in sede di appello.
  • La valutazione della qualificazione giuridica (es. tentato omicidio) e dell'idoneità della condotta resta materia di merito; la Cassazione non reintegra profili che sono stati volontariamente omessi dal gravame in appello.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampio potere discrezionale: la presenza di circostanze attenuanti non impone automaticamente la riduzione massima se prevalgono elementi di gravità dell'azione.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della provocazione è necessario dimostrare l'ingiustizia e la rilevanza della condotta provocatoria della vittima; meri scambi di sguardi o tensioni lievi difficilmente giustificano una reazione armata.
  • Il comportamento collaborativo e l'assenza di precedenti sono elementi favorevoli ma non determinanti se l'azione concreta resta di particolare gravità e commessa per futili motivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.