Cassazione Penale, Sentenza n. 2310/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 comma 2 lett. c) C.d.S.). Il ricorrente deduceva: 1) inutilizzabilità dell'esame alcolimetrico perché non sarebbe stato correttamente prestato l'avviso al conducente di potersi far assistere all'esame (contestando la tempestività dell'avviso, poiché l'accertamento dell'ebbrezza sarebbe avvenuto prima dell'avviso e le prove sarebbero state successive); 2) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), essendogli stato negato il beneficio in ragione della natura del reato e del pericolo per la circolazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata il 30 ottobre 2020 ai sensi degli artt.157 e 161 c.p.p., tenuto conto anche dei periodi di sospensione del dibattimento per impedimento della parte. Ha ritenuto alcune doglianze non inammissibili e meritevoli di valutazione (in particolare la questione relativa all'art.131-bis), ma ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata esclusivamente perché il reato è estinto per prescrizione, senza entrare nel merito definitivo delle censure sulle prove alcolimetriche o sulla non punibilità.
Norme richiamate
art.186 comma 2 lett. c) C.d.S.
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; nel processo di merito il ricorrente era stato condannato ai sensi di tale norma, ma la Cassazione non ha esaminato definitivamente la fondatezza delle censure relative all'alcoltest perché il reato è stato estinto per prescrizione.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la questione relativa al mancato riconoscimento del beneficio non inammissibile e meritevole di confronto motivato, ma non l'ha risolta in ragione dell'estinzione per prescrizione.
art.157 Codice di Procedura Penale
Norma rilevante per il calcolo della prescrizione; la Corte ha fatto riferimento a tale articolo nel determinare la data di maturazione della prescrizione.
art.161 Codice di Procedura Penale
Norma che disciplina gli effetti delle sospensioni e dei termini processuali sul decorso della prescrizione; applicata per considerare i periodi di sospensione del dibattimento e fissare la maturazione della prescrizione al 30/10/2020.
Massime di principio
- L'intervenuta prescrizione estingue il reato anche se sussistono censure di merito: se la prescrizione matura durante l'iter processuale, la sentenza impugnata può essere annullata per estinzione del reato senza che il giudice debba decidere sul merito di tutte le questioni dedotte.
- Le contestazioni relative a vizi procedurali dell'accertamento (es. avviso al conducente sull'assistenza all'alcoltest) sono rilevanti e devono essere specificamente dedotte e documentate; tuttavia il verbale ufficiale che riporta l'avviso costituisce prova rilevante e la tempestività dell'opposizione è importante.
- La causa di non punibilità di cui all'art.131-bis c.p. richiede una valutazione concreta dei requisiti di particolare tenuità e dell'incidenza sociale del fatto: per reati con elevato rischio per la sicurezza stradale (es. guidare in stato di ebbrezza) il beneficio può essere escluso, ma la questione resta di merito e va valutata caso per caso.
- Nel calcolo della prescrizione è essenziale tenere conto delle sospensioni, interruzioni e impedimenti processuali previsti dagli artt.157 e 161 c.p.p.; la documentazione di tali sospensioni può modificare significativamente la data di estinzione del reato.
- Anche se una doglianza è fondata sul piano tecnico-processuale, l'esito pratico può essere determinato dalla prescrizione: chi intende far valere vizi procedurali deve agire con tempestività per evitare che il decorso dei termini estingua il reato prima che le censure siano esaminate nel merito.
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