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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8287 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti chiedevano il rimborso delle ritenute del 20% trattenute sulle somme riconosciute dalla Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. 176/2006 per l’occupazione di aree coinvolte in un procedimento espropriativo relativo alla realizzazione di una strada nell’ambito del Piano di zona 167. Con istanza del 6 novembre 2008 avevano contestato il silenzio-rifiuto, sostenendo che i terreni fossero agricoli e che, pertanto, non ricadessero nell’ambito imponibile previsto dall’art. 11 della legge n. 413/1991. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Taranto (sentenza n. 622/04/2009), la CTR della Puglia, con sentenza n. 191/29/10 depositata il 27 ottobre 2010, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione e negato il rimborso. In Cassazione i contribuenti hanno proposto due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, dell’art. 1, comma 444, della legge n. 266/2005 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986, anche con riferimento al principio di cassa; il secondo per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso sulla base di fatti non contestati o estranei agli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto imponibili le somme percepite dopo l’entrata in vigore della legge n. 413/1991 in dipendenza di procedimenti espropriativi, comprese quelle dovute per acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni divenute illegittime. Ai fini dell’imponibilità rileva la destinazione effettiva del terreno alle opere e agli interventi indicati dalla legge, non la sua eventuale classificazione come agricolo nel piano regolatore locale; l’inclusione nel Piano di zona 167 per edilizia residenziale pubblica, economica e popolare giustificava l’applicazione della disciplina. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché l’Amministrazione aveva già sostenuto in appello che l’area ricadeva nel Piano di zona 167. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.100 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi 5 e 7

    La legge n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, attribuisce rilevanza unicamente all'essere la plusvalenza conseguente alla percezione di indennità o risarcimenti relativi "a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968, (..) definite dagli strumenti urbanistici (..)".

    L’imponibilità dipende dalla destinazione dei terreni alle opere o agli interventi contemplati dalla norma e dalla loro collocazione nelle zone urbanistiche rilevanti, non dalla distinzione locale tra terreno edificabile e agricolo. La disciplina comprende anche le somme dovute per acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni divenute illegittime; il comma 7 prevede la ritenuta del 20% al momento della corresponsione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lettera b), nel testo pro tempore (ora art. 67)

    La legge n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, prevede espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. b), ultima parte, (previgente numerazione) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, alle plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonchè di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati.... ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L.18 aprile 1962, n. 161 e successive modificazioni.

    Le indennità e le altre somme percepite da persone che non esercitano imprese commerciali costituiscono plusvalenze imponibili quando derivano da espropriazioni, cessioni volontarie o acquisizioni coattive di terreni destinati anche a interventi di edilizia residenziale pubblica, economica e popolare.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    L'Ufficio nel proprio atto di appello e nelle proprie difese ha sempre sostenuto che al momento dell'emanazione del decreto di occupazione di urgenza e per tutto il periodo di occupazione legittima, l'area ricadeva nel Piano di zona 167 e quindi in una "area urbana" sicchè nessuna prospettazione o eccezione nuova è stata formulata.

    Non sussiste ultrapetizione o decisione su una questione nuova se la valutazione della CTR si fonda su una circostanza già dedotta dall’Amministrazione nell’atto di appello e nelle successive difese.

Massime di principio

  • Per le somme ricevute in relazione a espropriazioni o occupazioni illegittime, occorre verificare la disciplina fiscale vigente al momento della percezione e la natura del terreno secondo i criteri previsti dalla legge applicabile.
  • La classificazione agricola attribuita dal piano regolatore locale non esclude da sola l’imponibilità: può rilevare la destinazione effettiva del terreno a un’opera pubblica o a interventi di edilizia residenziale pubblica, economica e popolare contemplati dalla normativa.
  • La previsione di un intervento nel Piano di zona 167 può rendere applicabile la disciplina delle plusvalenze espropriative anche quando si tratti di edilizia popolare o convenzionata.
  • La censura di ultrapetizione non è fondata quando il giudice decide su una circostanza già introdotta nel giudizio dalla controparte, anche se la decisione ne trae una valutazione giuridica sfavorevole.

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