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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20817/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Lorito impugna l'ordinanza del 20-21 novembre 2023 che aveva rigettato il riesame avverso la convalida del sequestro cautelare di 6.000,00 euro operato in sede di perquisizione domiciliare del 18 ottobre 2023. L'indagato è sottoposto a custodia cautelare per ipotesi di numerose cessioni di droga pesante (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduce violazioni di legge e carenza di motivazione: censura la mancata valutazione di prove e dichiarazioni (tra cui sommarie informazioni e la dichiarazione del padre circa corrispettivi mensili e presunti guadagni “in nero”), contesta la qualificazione dell'intera somma secondo la disciplina dell'art. 240-bis c.p. (confisca cd. "allargata") invece che, in parte, come provento diretto del reato ai sensi dell'art. 240 c.p., e sostiene che la sproporzione tra denaro rinvenuto e redditi leciti non sarebbe stata adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei presupposti di legge invocati: ha ritenuto che il gravame prospettato sia, in massima parte, un'assunzione di vizio di motivazione e non una vera e propria violazione di legge, e che la motivazione congiunta del G.i.p. e del Tribunale per il riesame non risulti mancante né manifestamente irragionevole. Il giudice ha condiviso che Di Lorito non abbia fornito prova adeguata della lecita provenienza della somma, considerato il reddito noto molto basso e l'assenza di prove specifiche sulle altre presunte entrate. Perciò il sequestro è stato ritenuto legittimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1

    Norma che punisce la cessione di sostanze stupefacenti; rilevante perché costituisce il reato contestato all'indagato, posto a fondamento della misura cautelare e del sequestro del denaro.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 85-bis

    Norma processuale relativa al sequestro preventivo nei reati in materia di stupefacenti; applicata in combinato disposto con l'art. 240-bis c.p. per legittimare il sequestro delle somme trovate in disponibilità dell'indagato.

  • codice penale - art. 240

    Prevede la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato quando sia possibile identificarlo come tale; il ricorrente sosteneva che parte della somma dovesse essere qualificata come provento diretto ai sensi di questo articolo.

  • codice penale - art. 240-bis

    Consente la confisca per equivalente in presenza di immobili, mobili o denaro di provenienza sospetta o sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati; il Tribunale e la Cassazione hanno ritenuto applicabile la disciplina all'intera somma, per l'incapacità dell'indagato di giustificarne la provenienza.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Richiamato in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussista assenza di colpa che giustifichi diversa pronuncia.

  • Sez. U., n. 42415 del 27/05/2021 (Coppola)

    La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione

    La giurisprudenza richiamata precisa che, per il denaro, la confisca come profitto tende ad essere qualificata come diretta; la difesa richiamava questo principio per sostenere la possibilità di dimostrare l'origine lecita della specifica somma; il Tribunale/Cassazione hanno comunque ritenuto che, nell'ipotesi concreta, non fosse dimostrata la lecita provenienza.

  • Sez. U., 29/05/2008 n. 25932 (richiamata - principio sulla non ricorribilità per vizio di motivazione)

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

    Il principio è stato applicato per escludere la cassazione fondata prevalentemente su censure di motivazione non radicali: i vizî meramente motivazionali, se non di tale gravità da integrare violazione di legge, non rendono ammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • Il sequestro di somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell'indagato può essere legittimamente disposto se l'interessato non fornisce prova adeguata della loro lecita provenienza, anche quando l'importo non sia elevato.
  • La distinzione tra confisca diretta (art. 240 c.p.) e confisca "allargata"/per equivalente (art. 240-bis c.p.) è rilevante in teoria, ma in concreto il giudice può applicare l'art. 240-bis all'intera somma se manca prova convincente della provenienza lecita e sussiste sproporzione con i redditi noti.
  • La Corte di Cassazione in materia di sequestro è limitata: il ricorso è ammissibile principalmente per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di ragionevolezza e coerenza; contestazioni meramente sulla valutazione delle prove o sulla motivazione ordinaria sono spesso inammissibili.
  • Per opporsi con successo a un sequestro di denaro è necessario produrre prove concrete e documentate delle entrate lecite (rapporti di lavoro, bonifici, contabilità, atti formali di liberalità), non semplici dichiarazioni generiche o allegazioni non comprovate.
  • Anche somme liquide relativamente modeste possono essere sequestrate quando risultano sproporzionate rispetto al reddito noto dell'indagato: la rilevanza dell'ammontare è valutata rispetto alle capacità reddituali e alle prove sulla provenienza.

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