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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20811/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione delle norme sulle incompatibilita/legittimo impedimento del difensore (il difensore aveva chiesto rinvio per concomitante udienza di convalida a Roma); 2) omissione di motivazione sull'attendibilita' delle dichiarazioni della persona offesa (Leonardi) e della teste Costanza Simonetti; 3) contraddittorieta' della motivazione riguardo alla proprieta' del cane (la ricorrente sostiene di non essere proprietaria del cane responsabile del morso). Fatti di fondo: il 3.8.2019 all'Isola del Giglio Leonardi fu morso al polpaccio da un bracco; la ricorrente, proprietaria/custode/allevatrice dei cani, fu ritenuta responsabile per non aver adottato precauzioni (cane libero e senza museruola) e fu condannata in primo e secondo grado per lesioni (art. 590 c.p.) a multa e risarcimento con provvisionale.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e manifesta infondatezza. Motivazione: primo motivo rigettato perché l'istanza di rinvio non indicava la data e l'orario dell'udienza di convalida né la impossibilita' di nominare un sostituto, quindi mancavano gli elementi essenziali per valutare il legittimo impedimento; gli altri due motivi ritenuti inammissibili in quanto, ai sensi dell'art. 606 comma 2bis c.p.p., contro le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione puo' essere proposto limitatamente ai motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c). Conseguenze: resta confermata la sentenza di merito; la ricorrente e' condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita' in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 590 cod.pen.

    Norma penale sulle lesioni personali; il reato contestato alla ricorrente in relazione al morso subito dalla persona offesa.

  • art. 606 cod.proc.pen. (comma 1, lett. b) ed e) e comma 2bis)

    Regole sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che alcuni motivi presentati non rientrassero nei limiti soggettivi/oggettivi ammessi per il ricorso avverso sentenze d'appello provenienti dal giudice di pace (applicazione del comma 2bis per limitare i motivi proponibili).

  • art. 178 cod.proc.pen.

    Norma sulle modalita' di acquisizione delle dichiarazioni testimoniali; citata in relazione all'asserita omissione di valutazione dell'attendibilita' delle dichiarazioni della parte offesa e della teste.

  • art. 179 cod.proc.pen.

    Norma sulle modalita' di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa; richiamata nel contesto della presunta carenza motivazionale sull'attendibilita' delle dichiarazioni della vittima.

  • art. 420 ter cod.proc.pen. (comma 5)

    Disciplina del legittimo impedimento del difensore e delle modalita' di richiesta di rinvio; la Corte ha ritenuto che l'istanza presentata non avesse indicato gli elementi essenziali (data/ora incompatibile e impossibilita' di nominare sostituto) necessari per valutare l'impedimento.

Massime di principio

  • Una istanza di legittimo impedimento del difensore va documentata con precisione (data e ora dell'impegno concorrente) e deve motivare l'impossibilita' di nominare un sostituto; in mancanza il giudice puo' legittimamente respingere la richiesta.
  • In ricorso per cassazione contro sentenze d'appello derivanti da processi iniziati davanti al Giudice di Pace esistono limiti soggettivi/oggettivi ai motivi proponibili (art. 606 c.p.p. e comma 2bis): non tutte le censure di merito sono ammissibili in Cassazione.
  • La valutazione della responsabilita' del proprietario/custode di un cane per i danni cagionati dagli animali si fonda su elementi relativi alla conoscenza delle caratteristiche pericolose dell'animale e alle precauzioni adottate; episodi simili riportati da terzi possono rafforzare la colpa per omessa vigilanza.
  • Se l'imputato sostiene che l'animale responsabile non sia di sua proprieta', tale circostanza dovrebbe essere prospettata tempestivamente e supportata da elementi probatori concreti durante il processo; affermazioni formulate solo in cassazione sono deboli e di regola inammissibili.
  • La mancata e/o insufficiente motivazione in merito all'attendibilita' delle dichiarazioni puo' essere oggetto di censura, ma tale motivo puo' essere escluso dalla valutazione di Cassazione se ricade nei limiti di ammissibilita previsti dalle norme processuali speciali.

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