Cassazione Penale, Sentenza n. 20808/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per plurimi episodi di detenzione e cessione di cocaina e marijuana (attività investigativa condotta con intercettazioni, osservazioni e pedinamenti). Le doglianze principali: 1) violazione costituzionale e disparità di trattamento per l'applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 quando la condanna si fondi su "droga parlata" senza riscontri materiali; richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale; 2) insufficienza e contraddittorietà della prova ricavata dalle intercettazioni (mancanza di riscontri oggettivi sulla qualità e quantità della droga, identità dei compratori non accertata); 3) errata applicazione degli artt. 133 c.p. e 73 d.P.R. 309/90, con richiesta di riqualificazione ai sensi del comma 5 per lieve entità; 4) contraddittorietà della motivazione circa la responsabilità per detenzione di munizioni; 5) carenza di prova del concorso nell'episodio relativo a kg 4,5 di cocaina; 6) rifiuto delle attenuanti generiche e applicazione non corretta dell'art. 62-bis c.p.; 7) censura per violazione dell'art. 546 c.p.p. (valutazione degli indizi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha respinto la questione di legittimità costituzionale per genericità. Ha ritenuto che le intercettazioni, se chiare, decifrabili e adeguatamente motivate, possano costituire prova idonea a sostenere condanne anche in assenza di riscontri materiali; ha confermato la correttezza della valutazione di merito sulla quantità e qualità degli stupefacenti, sul concorso nella detenzione delle munizioni e sulla partecipazione degli imputati all'episodio dei 4,5 kg, nonché la motivazione del rigetto delle attenuanti generiche. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Può essere applicato anche quando la prova provenga principalmente da intercettazioni, purché il giudice di merito offra una motivazione rigorosa che renda definibili qualità, quantità e modalità tali da escludere l'ipotesi di lieve entità (comma 5 non richiede riqualificazione automatica).
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Non impone una riqualificazione automatica in presenza di sola "droga parlata": la decisione dipende dalla valutazione motivata del giudice circa entità, modalità e qualità della condotta.
art. 133 cod. pen.
I criteri per le attenuanti generiche possono essere valutati privilegiando l'elemento ritenuto decisivo; in presenza di precedenti e assenza di segni di resipiscenza la loro esclusione può essere adeguatamente motivata.
art. 110 cod. pen.
Il concorso di più persone nel reato può essere ricostruito anche per fatti diversi (es. munizioni) sulla base della logica ricostruzione dei fatti e della dislocazione degli oggetti nelle aree comuni, purché motivata.
art. 62-bis cod. pen.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito e può essere escluso per precedenti e mancata manifestazione di ravvedimento.
art. 546 cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità verifica la correttezza dell'applicazione della legge e la sufficienza della motivazione; non sostituisce la valutazione di fatto del giudice di merito sulle intercettazioni quando questa risulti logica e coerente.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per i ricorrenti in caso di declaratoria d'inammissibilità, salvo mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento al procedimento concordato che ha agevolato il trattamento sanzionatorio di un coimputato; la Corte ha osservato che scelte premiali tra coimputati non costituiscono di per sé discriminazione per chi esercita il diritto di difesa.
Artt. 3, 24, 25, 27 Cost.
La presunta violazione costituzionale invocata dalla difesa (disparità di trattamento) è stata ritenuta genericamente prospettata e non fondata; il rispetto dei principi costituzionali è assicurato dal rigore motivazionale richiesto in caso di "droga parlata".
Massime di principio
- Le intercettazioni possono costituire prova idonea per condannare se il contenuto è chiaro, decifrabile e la motivazione del giudice di merito è rigorosa e logica.
- Non esiste un automatismo per la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90 quando l'accusa si fondi su "droga parlata"; la decisione dipende dall'interpretazione motivata delle intercettazioni e dai riscontri disponibili.
- La valutazione dell'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la Cassazione verifica solo la logicità e la plausibilità di tale valutazione.
- La mancanza di riscontri materiali può essere compensata da elementi indiretti e circostanze (es. fotografie, risultati delle indagini, modalità e contesto delle conversazioni) che rafforzano l'interpretazione probatoria delle intercettazioni.
- L'esclusione delle attenuanti generiche può essere motivata su base di precedenti specifici e assenza di segni di ravvedimento; il giudice può basarsi anche su un singolo elemento ritenuto determinante.
- Le doglianze costituzionali o di diritto richiedono formulazioni specifiche e non generiche: questioni di ampio respiro poste senza adeguata argomentazione rischiano l'inammissibilità.
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