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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20808/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per plurimi episodi di detenzione e cessione di cocaina e marijuana (attività investigativa condotta con intercettazioni, osservazioni e pedinamenti). Le doglianze principali: 1) violazione costituzionale e disparità di trattamento per l'applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 quando la condanna si fondi su "droga parlata" senza riscontri materiali; richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale; 2) insufficienza e contraddittorietà della prova ricavata dalle intercettazioni (mancanza di riscontri oggettivi sulla qualità e quantità della droga, identità dei compratori non accertata); 3) errata applicazione degli artt. 133 c.p. e 73 d.P.R. 309/90, con richiesta di riqualificazione ai sensi del comma 5 per lieve entità; 4) contraddittorietà della motivazione circa la responsabilità per detenzione di munizioni; 5) carenza di prova del concorso nell'episodio relativo a kg 4,5 di cocaina; 6) rifiuto delle attenuanti generiche e applicazione non corretta dell'art. 62-bis c.p.; 7) censura per violazione dell'art. 546 c.p.p. (valutazione degli indizi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha respinto la questione di legittimità costituzionale per genericità. Ha ritenuto che le intercettazioni, se chiare, decifrabili e adeguatamente motivate, possano costituire prova idonea a sostenere condanne anche in assenza di riscontri materiali; ha confermato la correttezza della valutazione di merito sulla quantità e qualità degli stupefacenti, sul concorso nella detenzione delle munizioni e sulla partecipazione degli imputati all'episodio dei 4,5 kg, nonché la motivazione del rigetto delle attenuanti generiche. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Può essere applicato anche quando la prova provenga principalmente da intercettazioni, purché il giudice di merito offra una motivazione rigorosa che renda definibili qualità, quantità e modalità tali da escludere l'ipotesi di lieve entità (comma 5 non richiede riqualificazione automatica).

  • art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990

    Non impone una riqualificazione automatica in presenza di sola "droga parlata": la decisione dipende dalla valutazione motivata del giudice circa entità, modalità e qualità della condotta.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri per le attenuanti generiche possono essere valutati privilegiando l'elemento ritenuto decisivo; in presenza di precedenti e assenza di segni di resipiscenza la loro esclusione può essere adeguatamente motivata.

  • art. 110 cod. pen.

    Il concorso di più persone nel reato può essere ricostruito anche per fatti diversi (es. munizioni) sulla base della logica ricostruzione dei fatti e della dislocazione degli oggetti nelle aree comuni, purché motivata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito e può essere escluso per precedenti e mancata manifestazione di ravvedimento.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Il sindacato di legittimità verifica la correttezza dell'applicazione della legge e la sufficienza della motivazione; non sostituisce la valutazione di fatto del giudice di merito sulle intercettazioni quando questa risulti logica e coerente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per i ricorrenti in caso di declaratoria d'inammissibilità, salvo mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento al procedimento concordato che ha agevolato il trattamento sanzionatorio di un coimputato; la Corte ha osservato che scelte premiali tra coimputati non costituiscono di per sé discriminazione per chi esercita il diritto di difesa.

  • Artt. 3, 24, 25, 27 Cost.

    La presunta violazione costituzionale invocata dalla difesa (disparità di trattamento) è stata ritenuta genericamente prospettata e non fondata; il rispetto dei principi costituzionali è assicurato dal rigore motivazionale richiesto in caso di "droga parlata".

Massime di principio

  • Le intercettazioni possono costituire prova idonea per condannare se il contenuto è chiaro, decifrabile e la motivazione del giudice di merito è rigorosa e logica.
  • Non esiste un automatismo per la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90 quando l'accusa si fondi su "droga parlata"; la decisione dipende dall'interpretazione motivata delle intercettazioni e dai riscontri disponibili.
  • La valutazione dell'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la Cassazione verifica solo la logicità e la plausibilità di tale valutazione.
  • La mancanza di riscontri materiali può essere compensata da elementi indiretti e circostanze (es. fotografie, risultati delle indagini, modalità e contesto delle conversazioni) che rafforzano l'interpretazione probatoria delle intercettazioni.
  • L'esclusione delle attenuanti generiche può essere motivata su base di precedenti specifici e assenza di segni di ravvedimento; il giudice può basarsi anche su un singolo elemento ritenuto determinante.
  • Le doglianze costituzionali o di diritto richiedono formulazioni specifiche e non generiche: questioni di ampio respiro poste senza adeguata argomentazione rischiano l'inammissibilità.

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