Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20800/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per omicidio stradale sostenendo violazione di legge (art. 589-bis, comma 7 c.p.) e omissione di motivazione (art. 125 cod. proc. pen.) in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 589-bis, comma 7. In appello era stato chiesto il riconoscimento di tale attenuante perché la vittima avrebbe concorso all'evento per più fattori: (1) mancato uso delle cinture, (2) mancata tenuta della destra rigorosa, (3) lieve superamento del limite di velocità (circa 55-60 km/h) e (4) assunzione di alcool (0,48 g/l). Il ricorrente denuncia che la Corte di appello ha motivato solo sull'irrilevanza del mancato uso delle cinture (e ha citato l'opinione del medico legale sull'alcool), omettendo di pronunciarsi sulla tenuta della destra e sul lieve superamento dei limiti, senza affrontare la questione della causalità cumulativa, con conseguente vizio di omissione di pronunzia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto parzialmente l'impugnazione. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7 c.p., per vizio di omissione di pronunzia (la Corte di appello non ha dato risposta ad alcuni fattori di possibile concorso della vittima). Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, indicando il principio di diritto secondo cui l'attenuante speciale si configura quando sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima. Le altre statuizioni della sentenza di merito restano impregiudicate; il giudice del rinvio dovrà altresì regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p., comma 7

    Prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione dell'imputato; la Corte indica che è configurabile anche quando sia accertato un concorso di colpa, anche minimo, della vittima.

  • art. 140 c.d.s.

    Norma del codice della strada citata come uno dei precetti violati dall'imputato (riguarda limiti e modalità di guida); usata nel ricostruire violazioni di guida da parte dell'imputato.

  • art. 143 c.d.s.

    Precetto relativo alla circolazione sulla destra; rilevante rispetto all'addebito secondo cui la vittima non avrebbe tenuto la destra rigorosa.

  • art. 146 c.d.s.

    Norma del codice della strada citata fra i precetti violati dall'imputato; contestualmente usata nella ricostruzione dell'incidente.

  • art. 142 c.d.s.

    Riguarda limiti di velocità; richiamata in relazione al lieve superamento del limite imputato alla vittima.

  • art. 172 c.d.s.

    Norma relativa all'illuminazione e segnali della strada, menzionata nella ricostruzione delle condizioni del luogo.

  • art. 186, lett. a) c.d.s.

    Norma sullo stato di ebbrezza; citata in relazione al valore alcolemico rilevato nella vittima (0,48 g/l) e alla valutazione della sua incidenza causale.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio dell'obbligo motivazionale: il ricorso denunciava omissione di motivazione relativamente ai fattori di concorso della vittima; la Cassazione ha accolto il vizio per mancata pronuncia su questioni rilevanti.

  • Giurisprudenza della stessa Corte (es. Sez.4, n.20091/19.01.2021 Brunetti; Sez.4, n.54576/07.11.2018 La Rana)

    Richiamate come precedenti che affermano che l'attenuante di cui all'art. 589-bis, co.7, si applica anche quando sia accertato un comportamento colposo, anche minimo, della vittima o di terzi, o altra causa concorrente non riconducibile a caso fortuito o forza maggiore.

Massime di principio

  • L'attenuante speciale ex art. 589-bis, comma 7 c.p. ricorre quando si accerta che la vittima ha concorso, anche minimamente, alla causazione dell'evento: non è richiesta una responsabilità rilevante, ma una qualche incidenza causale.
  • Il giudice di merito è tenuto a dare risposta motivata a tutti i profili rilevanti sollevati dalle parti in ordine all'eventuale concorso di colpa della vittima: l'omessa pronuncia su punti determinanti comporta annullamento limitato della decisione e rinvio.
  • Fattori quali omessa tenuta della destra, lieve eccesso di velocità, mancato uso delle cinture o modesta alterazione alcolica possono, singolarmente o cumulativamente, costituire concorso di colpa della vittima, purché sia accertata la loro incidenza causale sull'evento.
  • La Cassazione può annullare parzialmente la sentenza (solo sulla statuizione affetta da vizio) e rinviare per nuovo esame; le altre statuizioni rimangono valide fino al nuovo giudizio.
  • In caso di rinvio, il giudice dell'appello dovrà anche valutare se attivare poteri istruttori d'ufficio per ricostruire con precisione la dinamica e la rilevanza causale dei comportamenti attribuiti alla vittima.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.