Cassazione Penale, Sentenza n. 20799/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per quattro motivi: 1) vizi nella determinazione dell'an della responsabilità relativo a chi fosse alla guida al momento dell'incidente, contestando la valorizzazione della mancata contestazione/ammissione da parte sua; 2) apparente motivazione sulla credibilità della teste Maria Martina Tranchese; 3) omissione di motivazione e travisamento della prova riguardo alla posizione e all'attendibilità di Danilo Ascione; 4) violazione dell'art. 62-bis c.p. e manifesta illogicità nella negazione delle circostanze attenuanti generiche (contestando l'uso del silenzio e della mancata collaborazione come motivo di diniego).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi reiterativi e aspecifici, non superanti la motivazione già fornita dai giudici di merito: la Corte territoriale aveva valutato congruamente la credibilità di Tranchese e la corroborazione fornita da Ascione e aveva legittimamente utilizzato, in chiave argomentativa, la mancata contestazione da parte dell'imputato insieme ad altri elementi probatori. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto fondato su un complesso di ragioni motivate e non esclusivamente sul silenzio dell'imputato. Conseguentemente resta ferma la decisione della Corte d'Appello (che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando prescrizione per il capo B e rideterminando la pena), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Reato di omicidio colposo; la pronuncia conferma che l'accertamento della responsabilità per omicidio colposo può fondarsi su un insieme di elementi probatori tra cui dichiarazioni testimoniali e riscontri investigativi
art. 184 d.lgs. 285/1992
Norma sul comportamento in caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; il capo relativo è stato trattato in sede di merito e, in appello, è intervenuta prescrizione
artt. 140, 141, 142, 145 Codice della Strada
Violazioni del codice della strada (omissione stop, circolazione contromano, eccesso di velocità, perdita di controllo) ritenute accertate dai giudici di merito come fattori causali dell'incidente
art. 62-bis cod. pen.
Regola sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle generiche sulla base di un complesso valutativo e non per un automatismo legato al silenzio dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'accertamento sull'inammissibilità e alla mancata configurabilità di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ha portato alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La mancata dichiarazione immediata dell'indagato al momento della contestazione amministrativa non ha di per sé valore confessorio vincolante, ma può essere utilizzata dai giudici come elemento argomentativo insieme ad altri mezzi di prova
- La credibilità di testimoni è valutata complessivamente (coerenza, tempestività delle dichiarazioni, corroborazioni e contesto): legami personali non comportano automaticamente inattendibilità se motivata la valutazione di assenza di interesse influente
- Le contestazioni relative all'identificazione del conducente devono essere specifiche e non ripetitive rispetto a quanto già esaminato dai giudici di merito; ricorsi aspecifici o reiterativi rischiano l'inammissibilità
- Il silenzio o la protesta di innocenza non sono di per sé ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, ma i giudici possono negarle sulla base di un giudizio complessivo che consideri anche mancata collaborazione, mancato risarcimento e altre circostanze
- Per impugnare efficacemente una decisione di merito è necessario proporre censure precise, argomentate e non meramente riformulative della motivazione già data dai giudici sottostanti
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