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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20797/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si deduceva la nullità assoluta della sentenza per incompatibilità di un componente del collegio di appello, che aveva in precedenza svolto funzioni di Pubblico Ministero nelle indagini (violazione artt. 34, comma 3 e 36, comma 1, lett. g) c.p.p.), con conseguente impossibilità pratica di proporre la ricusazione nei termini perché la composizione del collegio non era risultata dalle comunicazioni alle parti trattandosi di udienza "cartolare" ex art. 23-bis l. 18/12/2020 n.176; pertanto si chiedeva l'annullamento per nullità derivante dalla violazione del dovere di astensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente escluso la prescrizione alla data del giudizio in considerazione della sospensione connessa all'emergenza COVID (art. 83 d.l. 18/03/2020 n.18) e ha condiviso il principio secondo cui, se la causa di incompatibilità rendeva in concreto impraticabile la procedura di ricusazione (perché la composizione del collegio è divenuta nota solo con il deposito della sentenza "parte inaudita"), la violazione dell'obbligo di astensione determina nullità assoluta della decisione. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Venezia, altra sezione, per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per cui l'imputata era stata ritenuta responsabile in primo e secondo grado; la Cassazione non ha esaminato il merito della colpevolezza in presenza del vizio procedurale rilevato.

  • art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Fondamento della nullità assoluta: la sentenza pronunziata con la partecipazione di un giudice tenuto ad astenersi è affetta da nullità insanabile.

  • art. 34, comma 3 cod. proc. pen.

    Indica situazioni di causa di incompatibilità legale (fra cui atti compiuti nel procedimento); qui invocata per dire che il giudice aveva svolto funzioni di PM nelle indagini.

  • art. 36, comma 1, lett. g) cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di astensione del giudice in presenza di specifiche cause di incompatibilità, come quella denunciata nel caso di specie.

  • artt. 37 e ss. cod. proc. pen.

    Regolano la procedura di ricusazione che, in linea di principio, è il rimedio ordinario per far valere l'incompatibilità; la Corte ha però riconosciuto che tale rimedio può essere in concreto impraticabile se la composizione del collegio non è conoscibile prima della decisione.

  • art. 23-bis, comma 8, legge 18/12/2020 n.176

    Norma che autorizza il trattamento del procedimento in forma cartolare/udienza camerale in determinate condizioni COVID; nel caso ha reso non nota la composizione del collegio alle parti e ha reso impraticabile la ricusazione preventiva.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n.18 (conv. l. 24/04/2020 n.27)

    Norma collegata all'emergenza COVID che ha sospeso termini processuali; la Corte l'ha applicata per calcolare la decorrenza della prescrizione.

  • art. 42, comma 1 cod. proc. pen.

    Divieto per il giudice ricusato di compiere atti del procedimento; la violazione di tale divieto può determinare la nullità della decisione se la ricusazione viene poi accolta.

  • art. 111 Cost.

    Richiama il principio costituzionale del diritto ad un giudice imparziale e terzo, a fondamento della tutela contro decisioni rese con composizione incompatibile.

Massime di principio

  • La causa di incompatibilità prevista dall'art. 36 c.p.p. (es. giudice che ha svolto funzioni di PM nel medesimo procedimento) impone l'astensione; se ciò non avviene la decisione è potenzialmente nulla in quanto lesiva del principio di imparzialità.
  • L'istituto ordinario per far valere l'incompatibilità è la ricusazione (artt. 37 e ss. c.p.p.); tuttavia, se la composizione del collegio non è resa conoscibile alle parti (es. udienza "cartolare" senza indicazione dei componenti), la ricusazione può risultare in concreto impraticabile e la parte può far valere la nullità in sede di impugnazione straordinaria (anche in Cassazione).
  • La nullità che deriva dalla violazione dell'obbligo di astensione è assoluta e insanabile quando la ricusazione non poteva essere proposta tempestivamente per cause imputabili alla forma di trattazione del procedimento.
  • In procedimenti decisi "parte inaudita" per via cartolare, le parti devono verificare attentamente le comunicazioni e il deposito del dispositivo perché la conoscenza tardiva della composizione del collegio può essere l'elemento decisivo per attivare impugnazioni per nullità.
  • La valutazione dei termini di prescrizione può essere influenzata dalle sospensioni introdotte per l'emergenza COVID; è necessario calcolare eventuali allungamenti del termine per determinare l'ammissibilità dell'impugnazione.

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