Cassazione Civile, Sentenza n. 10672/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto l'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dall'INPS per omessa contribuzione solidale ai sensi dell'art.29 d.lgs. n.276/03, per lavoratori impiegati da Costruzioni Generali s.r.l. (dichiarata fallita). I ricorrenti contestavano, tra l'altro, la mancata integrazione del contraddittorio con l'appaltatore fallito (litisconsorzio necessario), l'applicabilità del termine di decadenza biennale all'obbligazione contributiva, la valutazione della prova sulla contabilità parallela e l'applicazione della solidarietà anche alle sanzioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'obbligo di litisconsorzio necessario previsto dall'art.29 d.lgs. n.276/03 (nella versione introdotta dall'art.4, co.31, l. n.92/12, vigente dal 18/7/2012) è norma di carattere processuale e quindi soggetta al principio tempus regit actum. Poiché i decreti ingiuntivi e i giudizi di opposizione furono instaurati nel periodo di vigenza di tale disciplina (18.7.2012 - 17.3.2017), il contraddittorio doveva essere integrato con l'appaltatore. Non rileva la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore ai fini dell'integrazione del contraddittorio, salvo che non sia stata proposta una domanda di condanna nei confronti del fallito (circostanza non verificatasi). Per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo esame ex art.383, co.3 c.p.c.; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art.29 d.lgs. n.276/2003 (testo risultante dall'art.4, co.31, l. n.92/2012)
Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori.
La Corte ha interpretato tale disposizione come norma processuale che impone l'integrazione del contraddittorio (litisconsorzio necessario) quando il processo sia instaurato nel periodo di vigenza della norma (principio tempus regit actum).
Ha modificato l'art.29 introducendo l'obbligo di convenire il committente in giudizio; la Corte ne ha applicato la versione vigente al momento dell'instaurazione del processo.
d.l. n.25/2017 conv. con l. n.49/2017
Ha fatto venire meno il litisconsorzio necessario con l'appaltatore a decorrere dal 17.3.2017; la decisione utilizza tale data per delimitare l'ambito temporale di applicazione della disciplina precedente.
Norma processuale richiamata in tema di integrazione del contraddittorio; la Corte distingue tra integrazione dell'accertamento dei fatti e azione di condanna diretta nei confronti del fallito.
Disposizione richiamata per il rinvio della causa al giudice di primo grado per un nuovo esame dopo la cassazione.
art.35, co.28 d.l. 223/2006; art.116, co.8, lett. b) l. n.388/2000
Norme citate dai ricorrenti nel quinto motivo in tema di responsabilità per le sanzioni civili; la Corte non ha deciso il merito su tali questioni avendo accolto il primo motivo e assorbito gli altri.
artt.1362 e 1363 c.c.; art.2697 c.c.; artt.414, 416, 442, 115, 116 c.p.c.
Norme civilistiche e processuali invocate in ordine alla prova e all'onere probatorio; la Corte non ha deciso in punto di merito sulla valutazione probatoria avendo ritenuto principale la questione del contraddittorio.
Massime di principio
- Il requisito del litisconsorzio necessario previsto da una norma processuale va valutato con riferimento al momento in cui è instaurato il processo (principio tempus regit actum): si applica la disciplina processuale vigente all'atto di instaurazione del giudizio.
- Se il procedimento (decreto ingiuntivo e opposizione) è stato instaurato nel periodo di vigenza della versione di cui alla L.92/2012, il committente deve essere convenuto in giudizio e il contraddittorio integrato con l'appaltatore anche quando quest'ultimo sia successivamente fallito, salvo che l'attore abbia formulato una domanda di condanna diretta nei confronti del fallito dinanzi al tribunale fallimentare.
- La dichiarazione di fallimento dell'appaltatore non esclude automaticamente l'obbligo di integrazione del contraddittorio: l'effetto della competenza del tribunale fallimentare prevale solo se è stata proposta una domanda di condanna di pagamento nei confronti del fallito.
- Questioni complesse relative a decadenze, sanzioni civili e valutazione della prova possono rimanere assorbite se il giudice superiore risolve questioni processuali preliminari decisive; in tali casi il primo giudice dovrà riesaminare il merito alla luce dell'integrazione del contraddittorio.
- Una sentenza penale di assoluzione non impedisce automaticamente la valutazione, in sede civile/amministrativa, di elementi di prova documentali (es. contabilità parallela) se le circostanze fattuali sono diverse e le prove sono acquisite nel processo civile.
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