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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10667/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda il diritto all'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125, legge n. 190/2014 per un cittadino di Paese terzo titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo (titolare di impresa individuale). La Corte d'appello di Firenze aveva riconosciuto la prestazione nonostante l'interessato non fosse titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. L'INPS ha impugnato sostenendo che la disciplina (e la normativa europea) escluderebbe i lavoratori autonomi e che la prestazione non rientrerebbe nelle prestazioni di sicurezza sociale ma sarebbe un premio di politica demografica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondati i motivi dell'INPS, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 54/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 che escludeva taluni cittadini extracomunitari. Ne consegue che, alla luce della declaratoria costituzionale, non è rilevante la specifica motivazione per cui è stato rilasciato il permesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, e rileva invece che si tratti di cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi o ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma dell'Unione o nazionale e ai quali sia comunque consentito lavorare. Per questi motivi il ricorso viene rigettato; nulla si pronuncia sulle spese per l'intimato; è dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • legge 190/2014, art. 1, comma 125

    "al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno", un assegno di importo pari a 960 euro annui per ogni figlio nato tra il 1º.1.2015 e il 31.12.2017 da cittadini italiani o da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art. 9, d.lgs. n. 286/1998.

    La norma originaria condizionava l'erogazione ai titolari di specifici permessi di soggiorno; tuttavia la Corte costituzionale (sent. n.54/2022) ha dichiarato l'illegittimità della parte che escludeva alcuni cittadini extracomunitari, riducendo l'efficacia del requisito legato alla tipologia del permesso.

  • d.P.C.M. 27.2.2015

    Atto attuativo collegato alla disciplina dell'assegno di natalità, richiamato in sede di censura dall'INPS ma non determinante nella decisione di rigetto del ricorso alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • d.lgs. n. 286/1998, artt. 4-bis, 43 e 44

    Norme sull'immigrazione e sui permessi di soggiorno citate dall'INPS a supporto della distinzione tra tipologie di permessi; la Corte ha ritenuto che, dopo la pronuncia costituzionale, non sia decisiva la tipologia del permesso ove il titolare sia ammesso nello Stato e autorizzato a lavorare.

  • Direttiva 2011/98/UE, artt. 12 e 3, par. 1, lett. c) e art. 3, comma 2, lett. k

    L'INPS aveva invocato la direttiva per sostenere che i cittadini di paesi terzi ammessi come lavoratori autonomi fossero esclusi; la Corte ha ritenuto i motivi infondati, considerando anche l'ambito di applicazione e le esclusioni della direttiva alla luce della normativa costituzionale e del diritto dell'Unione.

  • d.lgs. n. 40/2014, art. 1, comma 1, lett. b

    Norma di recepimento della direttiva 2011/98/UE richiamata nella censura; la Corte ha valutato la compatibilità complessiva con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina nazionale.

  • Regolamento (CE) n. 883/2004, art. 3

    La Corte territoriale aveva ritenuto che l'assegno di natalità rientrasse nelle prestazioni familiari del Regolamento 883/2004. La Cassazione non ha accolto la tesi opposta dell'INPS e ha condiviso che la prestazione possa essere considerata nella sfera delle prestazioni di natura familiare/assistenziale.

  • Regolamento (CE) n. 1030/2002

    Riferimento normativo relativo ai permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del diritto dell'Unione; la Corte ha affermato che, a seguito della declaratoria costituzionale, non è rilevante la specifica ragione del rilascio del permesso ai fini dell'accesso all'assegno, purché il cittadino sia ammesso e autorizzato a lavorare.

  • Ordinanza interlocutoria Corte di Cassazione n. 16169/2019

    L'ordinanza aveva rilevato l'eventuale natura assistenziale della prestazione e suggerito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125; ciò ha portato alla declaratoria di illegittimità costituzionale successiva.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 54/2022

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 che escludeva i cittadini di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi o ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa e ai quali sia comunque consentito lavorare. Tale declaratoria ha modificato l'ambito di applicazione della norma in favore dell'accesso alla prestazione.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata per attestare l'obbligo, nel caso di rigetto del ricorso, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • Costituzione Italiana, artt. 2, 3, 31 e 117 (richiamati)

    Sulle basi dei principi costituzionali di uguaglianza e tutela della famiglia la Consulta ha valutato l'illegittimità della norma che introduceva discriminazioni tra categorie di stranieri nella fruizione della prestazione.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 54/2022, non è più decisiva la specifica motivazione per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno (es. permesso per lavoro autonomo vs permesso CE di lungo periodo) quando il cittadino di Paese terzo è ammesso nello Stato e gli è consentito lavorare: tali soggetti possono accedere all'assegno di natalità se ricorrono gli altri requisiti normativi temporali e soggettivi.
  • L'assegno di natalità, se configurato come misura di sostegno/famigliare, può rientrare nell'ambito delle prestazioni riconosciute con finalità di tutela familiare e non essere escluso automaticamente come mero 'premio' demografico; pertanto va valutata la natura della prestazione alla luce del diritto nazionale e sovranazionale.
  • Le eccezioni o limitazioni previste da norme nazionali che producono trattamenti differenziati per categorie di stranieri possono essere disapplicate se risultano contrastanti con i principi costituzionali o con obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, come accaduto con la declaratoria di illegittimità.
  • In contenziosi analoghi, l'Amministrazione pubblica deve adeguarsi alle pronunce costituzionali ed interpretare i requisiti di accesso alle prestazioni con riferimento al nucleo essenziale stabilito dalla Corte (ammesso nello Stato e autorizzato a lavorare), evitando di negare prestazioni sulla base della sola tipologia del permesso di soggiorno.
  • La valutazione della natura della prestazione (assistenziale/familiare vs premio demografico) è determinante per stabilire l'ambito di applicazione delle regole di coordinamento comunitario (es. Reg. 883/2004) e per verificare l'eventuale obbligo di parità di trattamento rispetto a cittadini UE.

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