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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10450/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato il rigetto del Tribunale di Velletri della sua domanda di riconoscimento del diritto all'assegno sociale e alla corresponsione dei ratei. Il nucleo della doglianza era che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato che la stabile permanenza in Italia sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento (inferiore a tre mesi) purché il centro delle relazioni familiari e sociali resti in Italia (in particolare il rapporto con la figlia). Inoltre la ricorrente sollevava, ex art. 267 TFUE, una questione pregiudiziale comunitaria: la normativa nazionale che richiede dieci anni di soggiorno continuativo sarebbe discriminatoria verso gli stranieri e andrebbe interpretata alla luce della direttiva 2011/98/UE, considerando i familiari del titolare del permesso unico (per valutare il radicamento familiare in Italia). In sostanza contestava la mancanza di prova della continuità del soggiorno per effetto di assenze brevi e chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo sia viziato da commistione di censure in fatto e diritto non enucleate e che la questione dell'allontanamento inferiore a tre mesi non fosse stata sollevata nei gradi di merito, per cui la Corte di cassazione non può essere chiamata a svolgere funzione istruttoria. Inoltre la ricorrente non ha confutato la valutazione del merito circa il difetto di prova della continuità del soggiorno per il periodo di dieci anni richiesto dall'art. 20 comma 10 DL n.112/08 conv. in L. n.113/08. La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata considerata inammissibile perché le questioni richiamate attengono a fattispecie diverse (assegno per il nucleo familiare) e non pertinenti alla vicenda dell'assegno sociale. Non si procede a liquidazione delle spese ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.; viene fatto obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 20 comma 10 DL n.112/2008, conv. in L. n.113/2008

    art. 20 comma 10 del DL n. 112/08, conv. in l. n. 113/08

    La norma richiede la prova del soggiorno continuativo in Italia per almeno dieci anni quale requisito per l'assegno sociale; la Corte del merito ha ritenuto mancante la prova della continuità e la Cassazione ha confermato che il difetto probatorio legittima il rigetto della domanda.

  • art. 267 TFUE

    La Corte ha ritenuto inammissibile la domanda di rinvio pregiudiziale perché la questione comunitaria non era stata adeguatamente prospettata nei gradi di merito e perché le questioni richiamate non erano pertinenti alla specifica fattispecie dell'assegno sociale.

  • Direttiva 2011/98/UE

    La ricorrente invocava la direttiva per sostenere che i familiari del titolare del permesso unico dovessero essere considerati ai fini dell'accertamento del radicamento; la Corte ha ritenuto che tale questione non fosse rilevante né adeguatamente dedotta nel merito, quindi non è stato disposto alcun approfondimento interpretativo della direttiva.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    art. 152 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha disposto che non si procede alla liquidazione delle spese processuali ai sensi della norma citata.

  • art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002

    art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

    La Cassazione ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.

Massime di principio

  • Il richiedente una prestazione assistenziale soggetta a requisiti di soggiorno continuativo ha l'onere probatorio di dimostrare la continuità del soggiorno per il periodo richiesto; meri documenti parziali o autocertificazioni non sufficientemente istruttive possono portare al rigetto.
  • Assenze temporanee dal territorio nazionale possono essere compatibili con la 'stabile permanenza' solo se adeguatamente documentate e se emerge che il centro delle relazioni familiari e sociali è rimasto nel paese; senza prova, il giudice può ritenere interrotta la continuità.
  • Questioni di diritto comunitario (rinvio pregiudiziale) devono essere prospettate e argomentate nei giudizi di merito; sollevazioni tardive o generiche in cassazione sono inammissibili.
  • In cassazione è necessario enucleare chiaramente le censure di fatto e di diritto: la commistione di censure e la mancanza di specificità rendono il ricorso inammissibile.
  • La contestazione di norme eurounitarie va collegata in modo pertinente alla fattispecie concreta; richiamare direttive relative a istituti diversi (es. assegno per il nucleo familiare) senza collegamento logico al caso non convince la Corte.
  • Il soccombente in cassazione può essere tenuto al versamento di maggiori contributi unificati ex art.13 DPR 115/2002 quando ricorrono i presupposti indicati dalla Corte.

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