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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10669/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un verbale INPS che aveva accertato, per il periodo novembre 2008 - febbraio 2013, contributi non versati e sanzioni civili in solido ex art.23 d.lgs. n.276/03 nei confronti dell'utilizzatrice (ASUI/ASUGI) per lavoratori somministrati da Alba S.p.A., nonostante DURC formali positivi. Questioni principali: (i) se la disciplina speciale dei contratti pubblici (art.4 d.P.R. n.207/10) e la formale regolarità del DURC possano escludere la solidarietà dell'utilizzatrice; (ii) se la solidarietà prevista dall'art.23 d.lgs. n.276/03 si estenda anche alle sanzioni civili o sia limitata ai soli contributi (anche alla luce della novella introdotta dall'art.21 d.l. n.5/12); (iii) se la solidarietà coinvolga l'omissione e/o l'evasione contributiva e quale comportamento rileva ai fini dell'accertamento (quello del somministrante o dell'utilizzatore).

La decisione

La Cassazione ha in gran parte accolto il principio di solidarietà a carico dell'utilizzatrice ai sensi dell'art.23 d.lgs. n.276/03: ha ritenuto che la disciplina della somministrazione si applica anche alle pubbliche amministrazioni e che la regolarità formale del DURC non esclude l'obbligo solidale. Ha affermato che la responsabilità solidale prescinde da dolo o colpa dell'utilizzatore e ha natura di garanzia a favore del lavoratore. Sull'estensione alle sanzioni civili ha statuìto una soluzione temporale: per il periodo anteriore al 10/2/2012 (entrata in vigore dell'art.21 d.l. n.5/12) la solidarietà comprende anche le sanzioni civili; per gli inadempimenti successivi al 10/2/2012 la novella che esclude la solidarietà del committente/ utilizzatore rispetto alle sanzioni civili (originariamente dettata per l'appalto) si applica anche al contratto di somministrazione, per cui in tale arco temporale l'utilizzatrice non è solidalmente tenuta per le sanzioni civili. Inoltre il ricorso incidentale dell'INPS è accolto: la solidarietà va riferita anche alle ipotesi di evasione contributiva e non solo all'omissione, e ai fini dell'accertamento rileva il comportamento dell'impresa somministrante; l'utilizzatrice è obbligata in solido a garanzia e non può opporre verso l'INPS fatti che riguardano il suo rapporto interno con la somministrante. La sentenza è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello di Trieste per l'ulteriore istruttoria e decisione conformemente ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art.23 d.lgs. n.276/2003

    Predisposizione della responsabilità solidale dell'utilizzatore nel contratto di somministrazione; la Corte conferma che la solidarietà ha natura di garanzia e prescinde dalla colpa dell'utilizzatore.

  • art.29 d.lgs. n.276/2003

    Norma sulla solidarietà nel contratto d'appalto; usata come criterio interpretativo sistematico per estendere al rapporto di somministrazione le medesime regole di comunanza disciplinare tra appalto e somministrazione.

  • art.21 d.l. n.5/2012, conv. l. n.35/2012

    Novella che esclude la solidarietà del committente/ utilizzatore per le sanzioni civili (originariamente nell'ambito dell'appalto). La Corte ha ritenuto applicabile tale esclusione ratione temporis anche al contratto di somministrazione per gli inadempimenti verificatisi dopo l'entrata in vigore (10/2/2012).

  • art.4 d.P.R. n.207/2010

    "intervento sostitutivo della P.A. nel pagamento dei contributi ove dal DURC risulti un'irregolarità contributiva"

    Norma prevista per i contratti pubblici che non esclude la responsabilità solidale dell'utilizzatrice nel caso di somministrazione: la Corte ha ritenuto che, dato l'ambito di applicazione dell'art.23, la regolarità formale del DURC non impedisce l'accertamento della solidarietà.

  • art.116 l. n.388/2000

    Norme che distinguono omissione ed evasione contributiva; la Corte rileva che la solidarietà riguarda sia l'omissione sia l'evasione e che, ai fini dell'accertamento, rileva il comportamento del somministrante.

  • art.1, co.2 d.lgs. n.276/2003

    "il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale"

    Testo generale da cui parte il problema; la Corte evidenzia eccezioni e applicazioni parziali previste per la somministrazione (art.86, co.9) e conclude per la applicabilità di art.23 nella somministrazione anche alle P.A.

  • art.86, co.9 d.lgs. n.276/2003

    "la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato"

    Norma che mostra la parziale applicabilità del d.lgs.276/03 alle pubbliche amministrazioni; la Corte la utilizza per giustificare che art.23, inerente la solidarietà nella somministrazione, sia applicabile anche alla P.A.

  • art.36, co.2 d.lgs. n.165/2001

    Riferimento alla disciplina che ammette le P.A. a stipulare somministrazioni a tempo determinato; utilizzato per raccordare l'applicabilità della disciplina della somministrazione alle P.A.

  • art.35, co.2 d.lgs. n.81/2015

    Trasposizione successiva della regola di solidarietà per la somministrazione; richiamata per mostrare la continuità normativa della solidarietà anche quando il rapporto è a tempo determinato.

  • art.1676 c.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza per fini di tutela del lavoratore nei casi in cui specifiche norme del d.lgs. non siano applicabili alle P.A.; in questo contesto la Corte lo usa per distinguere la disciplina dell'appalto dalla somministrazione.

Massime di principio

  • La disciplina della solidarietà dell'utilizzatore nel contratto di somministrazione (art.23 d.lgs. n.276/03) è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni nell'ambito della somministrazione di lavoro e non è esclusa dalla mera regolarità formale del DURC.
  • La responsabilità solidale dell'utilizzatore ha natura di garanzia a tutela del lavoratore e prescinde dalla colpa o dolo dell'utilizzatore: rileva l'inadempimento del somministrante.
  • Per stabilire l'applicabilità di modifiche legislative (come l'esclusione della solidarietà per le sanzioni), la verifica ratione temporis deve considerare il momento dell'inadempimento contributivo e non soltanto la data del contratto.
  • Prima dell'entrata in vigore dell'art.21 d.l. n.5/12 (10/2/2012) la solidarietà si estendeva anche alle sanzioni civili; per gli inadempimenti successivi a tale data l'esclusione delle sanzioni vale anche nel rapporto di somministrazione.
  • La solidarietà copre sia le ipotesi di omissione sia quelle di evasione contributiva: ai fini dell'accertamento rileva il comportamento dell'impresa somministrante e l'utilizzatore risponde in solido a garanzia.
  • L'utilizzatore obbligato in solido non può opporre nei confronti dell'INPS fatti attinenti al rapporto interno con la somministrante (es. essere stato indotto a credere nella regolarità per via di DURC regolari); tali eccezioni sono rilevabili solo nel rapporto tra utilizzatore e somministrante.
  • Nei rapporti di lunga durata possono coesistere regimi normativi differenti applicati ratione temporis ai segmenti del rapporto: occorre frazionare il rapporto secondo il tempo degli inadempimenti per stabilire la disciplina applicabile.

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