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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10449/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la decisione del Tribunale di riconoscere a Pereira Romao Monica l'assegno di natalità (art.1, commi 125-129 legge n.190/2014) per la figlia nata il 21/4/2016, ritenendo discriminatoria la negazione operata dall'INPS in ragione del fatto che la ricorrente non era titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L'INPS sosteneva che l'assegno fosse un bonus legato alla cittadinanza o al permesso di soggiorno di lungo periodo e che la prestazione non dovesse rientrare fra le misure di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori o loro familiari privi di permesso di lungo periodo. La Corte d'appello aveva invece ritenuto applicabile la parità di trattamento e confermato l'accoglimento della domanda, disapplicando la norma che escludeva i cittadini stranieri lavoratori. In Cassazione l'INPS deduceva violazione di norme nazionali e comunitarie (tra cui direttiva 2011/98/UE, d.lgs. n.286/98 e reg. CE n.883/2004), mentre il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha rilevato, richiamando la giurisprudenza della Corte (Cass. n.32606/22) e la sentenza della Corte costituzionale n.54/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che escludeva dall'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi ammessi per motivi di lavoro o altri motivi, che l'esclusione invocata dall'INPS non poteva essere applicata. Di conseguenza è stato confermato il diritto di Pereira Romao Monica a percepire l'assegno di natalità per la figlia nata il 21/4/2016 e la qualificazione della condotta dell'INPS come discriminatoria. Non essendovi difese scritte da parte dell'intimata, il Collegio si è astenuto dall'adire le spese processuali a suo carico. Inoltre la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, da parte del ricorrente, del contributo unificato ai sensi dell'art.13 c.1-quater del D.P.R. n.115/2002, ove dovuto.

Norme richiamate

  • Legge n.190 del 2014

    La Corte ha ritenuto che la formulazione della norma, nella versione ratione temporis, era stata dichiarata in parte incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.54/2022) nella parte in cui escludeva i cittadini di Paesi terzi ammessi per lavoro o altri motivi; pertanto l'esclusione non poteva giustificare il diniego dell'assegno.

  • D.P.C.M./D.P.R. 27 febbraio 2015

    discipline attuative connesse all'art.1 della legge n.190/2014

    Richiamato come regolamentazione secondaria relativa all'erogazione dell'assegno di natalità; le eccezioni prospettate dall'INPS non hanno prevalso ove l'interpretazione della norma primaria è stata dichiarata incostituzionale.

  • D.lgs. n.286/1998 (Testo Unico immigrazione)

    art. 4-bis, comma 1-bis; art.5 (commi 8.1 e 8.2 lett. c)); art.9; art.43; art.44

    Le disposizioni sull'immigrazione sono state esaminate dall'INPS per sostenere limitazioni al riconoscimento dei benefici; tuttavia la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non impediscano l'applicazione dell'assegno di natalità ai titolari di permessi che consentono l'attività lavorativa, alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'esclusione normativa.

  • Direttiva 2011/98/UE

    art.3 (par.1 e 2), art.12

    L'INPS aveva invocato limiti alla parità di trattamento previsti dalla direttiva per alcune categorie di cittadini di paesi terzi; la Corte ha valutato la normativa comunitaria ma ha ritenuto prevalente la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nazionale che escludeva la prestazione.

  • D.lgs. n.40/2014

    art.1, comma 1, lett. b) (recepimento direttiva 2011/98/UE) e modifica dell'art.5 del d.lgs. n.286/98

    Il decreto di recepimento è stato considerato nella valutazione delle categorie di titolari di permessi ricomprese nella disciplina nazionale; tuttavia non ha posto un limite capace di impedire il riconoscimento dell'assegno alla ricorrente alla luce della pronuncia costituzionale.

  • Regolamento (CE) n.883/2004

    Riferito nella prospettiva della disciplina della sicurezza sociale a livello UE; la Corte ha richiamato la distinzione tra prestazioni di sicurezza sociale e misure di assistenza, ritenendo l'assegno di natalità suscettibile di tutela come prestazione collegata al lavoro in favore di lavoratori stranieri.

  • Regolamento (CE) n.1030/2002

    richiamato nella motivazione

    Menziionato in relazione alla normativa comunitaria sui permessi di soggiorno e condizioni di lavoro; la Corte ha comunque fatto leva sulla sentenza costituzionale per superare l'interpretazione restrittiva invocata dall'INPS.

  • Art.28 D.lgs. n.150/2011

    azione civile contro la discriminazione

    Il Tribunale aveva ritenuto ammissibile l'azione antidiscriminatoria proposta dalla ricorrente anche senza un previo ricorso amministrativo; la Corte non ha escluso l'ammissibilità di tale strada processuale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.54/2022

    dichiarazione di illegittimità costituzionale della parte della norma che escludeva dall'assegno i cittadini di Paesi terzi ammessi per lavoro o altri motivi

    Decisione chiave: ha reso inapplicabile la disposizione normativa che l'INPS aveva invocato per negare l'assegno, determinando il rigetto del ricorso di Cassazione fondato su quella norma.

  • Cassazione, sentenza n.32606/2022

    richiamata in motivazione

    Giurisprudenza della Corte di legittimità conferma che l'indennità di natalità è riconoscibile anche al cittadino extracomunitario privo di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, alla stregua della pronuncia costituzionale richiamata.

  • D.P.R. n.115/2002

    Norma richiamata per l'onere del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Se una norma nazionale esclude categorie di stranieri da una prestazione ma la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella formulazione ratione temporis, tale esclusione non può essere applicata e il beneficio può essere riconosciuto ai richiedenti ricadenti nel periodo considerato.
  • Per le prestazioni collegate al lavoro (misure di sicurezza sociale) la valutazione della sussistenza del diritto per cittadini di paesi terzi va fatta tenendo conto della natura della prestazione (sociale vs assistenziale) e delle pronunce costituzionali e di legittimità che possono estendere la parità di trattamento.
  • La normativa europea (direttive e regolamenti) va considerata insieme alla normativa nazionale e alla giurisprudenza costituzionale: un recepimento direttivo non esclude la possibilità che una disposizione nazionale sia stata successivamente dichiarata incostituzionale.
  • In presenza di un diniego amministrativo ingiustificato, l'azione civile per discriminazione (ex art.28 d.lgs. n.150/2011) può essere valutata ammissibile anche in assenza di un previo ricorso amministrativo, a seconda delle circostanze e della qualificazione della vicenda.
  • Chi si trova in situazione analoga dovrebbe verificare prima: (a) lo stato attuale della normativa nazionale (inclusi eventuali emendamenti successivi, es. L. n.238/2021), (b) pronunce costituzionali o di legittimità rilevanti, (c) la natura della prestazione (sociale vs assistenziale) e (d) valutare l'opportunità di ricorrere giudizialmente se l'ente nega il beneficio.
  • Gli enti che negano prestazioni sulla base di disposizioni ormai dichiarate incostituzionali rischiano di vedere confermati i riconoscimenti in giudizio e possono essere condannati al pagamento oltre agli oneri procedurali (es. contributo unificato).

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