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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10673/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Cassa impugnava la decisione della Corte d'appello di Torino che aveva confermato il riconoscimento a favore di Bussi Piero di un supplemento di pensione contributiva per gli anni 2004-2008, ritenendo che il pagamento dei contributi effettuato da Bussi in esecuzione di cartelle esattoriali avesse estinto il debito verso la Cassa alla stregua della 'definizione agevolata' prevista dall'art.6 d.l. n.193/2016 (come interpretato dall'art.11, co.10-bis d.l. n.8/2017). La Cassa deduceva che l'istituto della definizione agevolata non fosse applicabile alle casse previdenziali dei professionisti (enti di diritto privato), che i regolamenti della Cassa vietavano il riconoscimento del supplemento in caso di inadempimento e che sussistessero profili di illegittimità costituzionale nell'estendere la definizione agevolata alle casse professionali.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: la definizione agevolata introdotta dall'art.6 d.l. n.193/2016 (anche alla luce della disposizione interpretativa dell'art.11, co.10-bis d.l. n.8/2017) va intesa come riferita agli enti previdenziali pubblici e non è applicabile alle casse previdenziali dei professionisti, che sono persone giuridiche di diritto privato ai sensi del d.lgs. n.509/1994. Perciò la Corte ha accolto il ricorso della Cassa, assorbito gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n.193/2016 (conv. l. n.225/2016)

    La Corte ha interpretato l'art.6 come norma di carattere eccezionale e temporaneo volta a definire carichi connessi al passaggio da Equitalia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il suo ambito applicativo è stato ritenuto rivolto agli enti previdenziali pubblici e non estendibile alle casse professionali private.

  • art.11, co.10-bis d.l. n.8/2017 (interpretazione autentica)

    L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale

    La disposizione interpretativa chiarisce che le sanzioni per violazioni contributive possono rientrare nella definizione agevolata sia quando il debitore è l'ente previdenziale sia quando è l'iscritto; tuttavia la Corte ha ritenuto che questa interpretazione non abbia l'effetto di estendere l'intero istituto della definizione agevolata alle casse professionali private.

  • d.lgs. n.509/1994

    Ai sensi del d.lgs. n.509/1994 le casse previdenziali dei professionisti sono persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni); la Corte ha utilizzato questa qualificazione per escludere l'applicabilità dell'art.6 rivolto agli enti previdenziali pubblici.

  • legge di conversione n.225/2016

    Ha convertito il d.l. n.193/2016; rilevante per il contesto normativo della definizione agevolata che è stata considerata norma eccezionale per la gestione del passaggio del concessionario della riscossione.

  • Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa (d.m. 14.7.2004) e Regolamento Unitario 1.1.2017

    I regolamenti interni della Cassa prevedono divieti o conseguenze in caso di inadempimento contributivo (anche parziale) che influenzano il diritto a trattamenti previdenziali; la Corte ha ritenuto che l'atto normativo statale eccezionale non potesse automaticamente sottrarre risorse necessarie all'equilibrio delle casse private e violare la loro autonomia statutaria.

  • d.lgs. n.472/1997 (sanzioni tributarie)

    Richiamato nel ragionamento sistematico: le sanzioni tributarie rientrano tra quelle che in alcuni casi possono essere comprese nella definizione agevolata, ma il regime è di stretta interpretazione e soggetto a specifiche limitazioni.

Massime di principio

  • L'istituto della 'definizione agevolata' previsto dall'art.6 d.l. n.193/2016 è norma eccezionale e va interpretato restrittivamente: non si estende automaticamente a enti privati diversi dagli enti previdenziali pubblici.
  • Per verificare se un pagamento estingue un debito previdenziale occorre accertare prima lo status giuridico dell'ente (ente previdenziale pubblico vs cassa professionale privata) e la specifica portata legislativa dell'istituto di definizione applicabile al caso.
  • Le disposizioni interpretative (es. art.11 co.10-bis d.l. n.8/2017) possono chiarire l'ambito di esenzione dalle sanzioni, ma non modificano di per sé l'ambito soggettivo di applicazione della norma originaria se quest'ultima è rivolta a soggetti pubblici.
  • I regolamenti interni delle casse (divieti di riconoscimento di prestazioni in caso di inadempimento) e l'esigenza di tutela dell'equilibrio finanziario a lungo termine della cassa possono essere rilevanti e devono essere valutati caso per caso; una norma agevolativa dello Stato non può automaticamente erodere risorse necessarie alla gestione delle casse private salvo chiara previsione normativa.
  • In contenziosi simili conviene: (a) verificare la natura giuridica dell'ente previdenziale, (b) controllare l'esatto testo e campo soggettivo della norma agevolativa applicata, (c) esaminare i regolamenti interni e gli eventuali divieti, (d) considerare le disposizioni interpretative e la giurisprudenza pertinente per stabilire se la definizione produca effetti estintivi anche sulle sanzioni o sui rapporti interni dell'ente.
  • Se la decisione di merito favorevole al beneficiario della definizione agevolata è stata adottata senza accertare l'ambito soggettivo della norma (pubblico vs privato), è possibile la cassazione e il rinvio per nuovo esame.

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