Cassazione Civile, Ordinanza n. 28522/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dalla lamentata presenza, su un'autovettura di marca Jaguar, di gravi vizi dell'impianto motore che facevano entrare improvvisamente il veicolo in modalità di protezione con drastico taglio di potenza, con dedotto rischio per l'incolumità degli occupanti. L'acquirente aveva agito per far valere la garanzia convenzionale prestata dal costruttore e per ottenere gli interventi necessari al ripristino del veicolo. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti vizi progettuali o costruttivi e condannando la società costruttrice a porre in essere, a proprie spese, ogni intervento necessario, ivi compresa la sostituzione integrale del veicolo. La società costruttrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., assumendo che la richiesta di sostituzione del veicolo fosse stata introdotta solo in secondo grado; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'originaria domanda non aveva riguardato l'irrimediabilità dei vizi né la sostituzione dell'auto; 3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex art. 1362 c.c. e vizi motivazionali, perché la garanzia non prevedeva la sostituzione del veicolo; 4) violazione degli artt. 1321-1372 c.c., deducendo che la garanzia era riferibile al venditore e non alla società costruttrice, rimasta estranea al contratto di vendita. L'acquirente ha resistito con ricorso incidentale, censurando il rigetto della domanda di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. e della domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva motivato solo apparente o comunque aveva erroneamente escluso l'interesse alla pubblicazione in ragione della rilevanza della sicurezza stradale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al ricorso principale, ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché proponevano una diversa ricostruzione del contenuto della domanda e della garanzia, senza specificare adeguatamente gli atti processuali da cui desumere la pretesa novità della domanda di sostituzione. Ha inoltre osservato che il terzo motivo chiedeva in sostanza una nuova interpretazione del testo contrattuale, non consentita in sede di legittimità, e che il quarto motivo non si misurava con l'accertamento di merito secondo cui la garanzia per vizi costruttivi era stata offerta anche dalla società costruttrice. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla mancata applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. e dell'art. 120 c.p.c., perché investivano valutazioni discrezionali del giudice di merito in ordine all'utilità concreta delle misure richieste, valutazioni sindacabili in cassazione solo nei limiti della correttezza giuridica e della congruità motivazionale, non nel merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto, per il ricorrente principale, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il divieto di domande nuove in appello è invocabile solo confrontandosi specificamente con il contenuto della domanda effettivamente proposta nei gradi di merito.
la censura di ultrapetizione o extrapetizione richiede di misurarsi con il contenuto concreto della domanda originaria e della decisione impugnata.
l'interpretazione della garanzia convenzionale compiuta dal giudice di merito non può essere sostituita da una nuova interpretazione in cassazione, se non allegando puntuali violazioni dei canoni ermeneutici.
la ricorrente lamenta la violazione delle regole di interpretazione e degli effetti del contratto, ma la Corte evidenzia che il motivo non si confronta con l'accertamento di merito circa l'estensione della garanzia anche alla società costruttrice.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente quando, pur sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi e supera il minimo costituzionale.
in cassazione i motivi devono essere specifici e riferiti alla decisione impugnata; il motivo che non si confronta con la motivazione si traduce in un "non motivo" inammissibile.
l'assenza di specifica critica alla decisione e di confronto con le sue ragioni comporta inammissibilità del ricorso.
il provvedimento sulle misure coercitive indirette è sindacabile solo per la sussistenza dei presupposti legali e per la correttezza della quantificazione, non nel merito della valutazione discrezionale del giudice.
la pubblicazione della sentenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, nei limiti di razionalità, adeguatezza e divieto di ultrapetizione.
art. 111 Cost.
la Corte richiama il minimo costituzionale della motivazione, reputando sufficiente una motivazione sintetica ma comprensibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di novità della domanda o di ultrapetizione è inammissibile se non indica in modo specifico gli atti e i passaggi processuali da cui risulterebbe la pretesa modifica del petitum o della causa petendi.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova interpretazione del contratto o della garanzia: occorre indicare puntualmente quale canone ermeneutico sarebbe stato violato e in quale punto della motivazione.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica delle ragioni effettivamente poste a base della decisione integra un "non motivo" e quindi l'inammissibilità ex art. 366 n. 4 c.p.c.
- Le valutazioni del giudice di merito sulla concreta utilità di misure coercitive indirette o sulla pubblicazione della sentenza sono sindacabili in cassazione solo entro limiti esterni di legalità e sufficienza motivazionale, non nel merito discrezionale della scelta compiuta.
- La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non è richiesta un'argomentazione analitica se la risposta ai punti decisivi della controversia è comunque comprensibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28505/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28506/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28507/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28508/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28509/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28520/2024 del 06/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →