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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22978/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione di una piccola azienda commerciale con posto fisso in un mercato romano. L'acquirente agiva chiedendo: la restituzione di tre assegni bancari per complessivi euro 8.000, ritenuti indebitamente trattenuti e incassati dal venditore; il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal protesto di uno di tali assegni; la riduzione del prezzo di compravendita per vizi occulti dell'azienda, denunciati dopo la stipula. In primo grado il giudice riteneva che il prezzo effettivo pattuito fosse superiore a quello formalmente indicato nel definitivo e rigettava le domande dell'acquirente, accogliendo invece la riconvenzionale del venditore per il saldo prezzo. La Corte d'appello confermava, ritenendo non fondato il motivo di ultra-petizione, affermando la possibilità di accertare la simulazione relativa del prezzo alla luce delle difese delle parti e della prova raccolta, e ritenendo ammissibile la prova testimoniale e presuntiva in presenza di un principio di prova scritta. La ricorrente proponeva quindi tre motivi di ricorso: 1) omessa pronuncia sul vizio di ultra-petizione ex art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte confermato la pronuncia sulla simulazione pur in assenza di una specifica domanda; 3) violazione degli artt. 1417 e 2722 c.c. per avere ritenuto provabile per testi e presunzioni la simulazione relativa del prezzo tra le parti, anziché richiedere prova scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la doglianza di ultra-petizione e, soprattutto, l'accertamento della simulazione del prezzo era logicamente e processualmente necessario per decidere sulle domande di restituzione del prezzo e di saldo residuo, sicché non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha rigettato anche il terzo motivo, chiarendo che, nelle cessioni di piccoli esercizi commerciali, il contratto è a forma libera e non soggetto a forma scritta ad substantiam o ad probationem; pertanto la simulazione relativa del prezzo può essere dimostrata tra le parti con testimoni e presunzioni quando vi sia un principio di prova per iscritto, e nel caso concreto gli assegni, la lettera e il telegramma costituivano idoneo riscontro documentale. La Corte ha formulato i principi di diritto sulla prova della simulazione relativa in contratti a forma libera e sulla specifica disciplina delle cessioni di piccoli esercizi commerciali. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'intimato non si è costituito in cassazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il divieto di ultra-petizione non è violato quando il giudice decide una questione pregiudiziale necessaria alla definizione delle domande ritualmente proposte; l'omessa pronuncia va comunque distinta dal vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il paradigma corretto per denunciare l'omessa pronuncia o la nullità della sentenza per error in procedendo, non l'art. 360, n. 5.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è il mezzo corretto per censurare l'omessa pronuncia sul motivo di appello.

  • art. 1417 c.c.

    La deroga ai limiti probatori è richiamata per le ipotesi in cui si faccia valere l'illiceità del contratto simulato; nel caso concreto, tuttavia, il fine fiscale elusivo non comportava illiceità del contratto dissimulato.

  • art. 2722 c.c.

    Il divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento opera, ma può essere superato nei limiti delle eccezioni previste dalla disciplina delle prove e, nei contratti a forma libera, non impedisce la prova della simulazione relativa con principio di prova scritta.

  • art. 2724, n. 1, c.c.

    Il principio di prova per iscritto consente l'ammissibilità della prova testimoniale per corroborare il fatto allegato.

  • art. 2724, n. 3, c.c.

    È richiamato come ipotesi di perdita incolpevole del documento, rilevante in generale nelle controversie sulla prova della simulazione.

  • art. 2725 c.c.

    La limitazione alla prova testimoniale per i contratti che richiedono forma scritta non opera per i contratti a forma libera; nei contratti formali la disciplina è più restrittiva.

  • artt. 2083, 2195, primo comma, 2202 e 2556 c.c.

    Dal combinato disposto di tali norme la Corte desume che la cessione di un piccolo esercizio commerciale non è soggetta a forma scritta né a obbligatoria iscrizione nel registro delle imprese.

  • art. 34 c.p.c.

    La questione della simulazione del prezzo era pregiudiziale in senso tecnico rispetto alle domande di restituzione e di saldo prezzo, sicché poteva essere decisa incidenter tantum nel processo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La simulazione relativa del prezzo, quando riguarda un contratto a forma libera, può essere provata tra le parti anche con testimoni e presunzioni, purché vi sia un principio di prova per iscritto idoneo a rendere verosimile il fatto allegato.
  • Nei contratti che non richiedono forma scritta ad substantiam o ad probationem, il divieto di prova testimoniale del patto contrario al documento non opera con la stessa rigidità dei contratti formali.
  • La cessione di un piccolo esercizio commerciale non richiede, di regola, forma scritta né iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese; pertanto la prova della simulazione del corrispettivo segue le regole dei contratti a forma libera.
  • Non vi è ultra-petizione quando il giudice accerta una questione pregiudiziale logicamente necessaria per decidere sulle domande proposte dalle parti, anche se tale accertamento non è stato formulato come autonoma domanda.
  • Il fine di ottenere un vantaggio fiscale mediante indicazione di un prezzo inferiore non comporta, di per sé, illiceità del contratto dissimulato, né consente automaticamente di invocare la disciplina più favorevole della prova prevista per i contratti illeciti.

Come è indicizzato

MaterieAziendaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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