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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22964/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una società di trasporto aveva chiesto in giudizio il riconoscimento del superiore inquadramento, sostenendo che le mansioni effettivamente svolte fossero riconducibili al parametro 140 del CCNL e all'area della polizia amministrativa. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda, ritenendo che il lavoratore svolgesse, alternativamente alla guida di mezzi aziendali, attività di controllo dei titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative e riscossione di incassi, attività considerate compatibili con la previsione contrattuale invocata. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2 dell'Accordo Nazionale degli Autoferrotranvieri del 27/11/2000, come confermato dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale del 18/11/2004, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato le mansioni come polizia amministrativa. Secondo la società, il lavoratore si sarebbe limitato alla sola verifica dei titoli di viaggio, senza svolgere le ulteriori attività richieste per integrare la mansione di polizia amministrativa, come la contestazione di altri illeciti (ad esempio divieto di fumo o danneggiamento dei bus).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha respinto l'impugnazione. Ha osservato che la Corte d'appello aveva correttamente svolto il giudizio trifasico sull'inquadramento del lavoratore: accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle previsioni del CCNL e raffronto tra fatti e disciplina collettiva. La decisione di merito aveva accertato, sulla base delle prove testimoniali e delle stesse ammissioni della società, che il dipendente svolgeva controlli sui titoli di viaggio, contestava e sanzionava i passeggeri irregolari e riscuoteva incassi, attività ritenute pienamente riconducibili all'art. 140 CCNL. Poiché tale accertamento di fatto e la conseguente qualificazione giuridica erano stati compiuti correttamente, ogni diversa valutazione è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 dell'Accordo Nazionale degli Autoferrotranvieri del 27/11/2000

    invocato dalla ricorrente per escludere la riconducibilità delle mansioni svolte alla polizia amministrativa; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva perché ritiene corretto l'accertamento di merito sulla natura delle mansioni

  • art. 4 dell'Accordo Nazionale del 18/11/2004

    richiamato quale conferma della disciplina collettiva invocata dalla società; la Cassazione non ravvisa l'errore denunciato

  • art. 140 CCNL

    ritenuto dalla Corte territoriale il parametro contrattuale cui ricondurre le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore

  • art. 32 L.R. 187/2002

    citato come base delle sanzioni amministrative contestate e applicate dal lavoratore

  • art. 2103 c.c.

    norma sull'inquadramento e sulle mansioni, la cui errata applicazione può integrare vizio di legittimità se manca il corretto procedimento di verifica

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini dell'inquadramento del lavoratore subordinato, il giudice deve seguire un procedimento trifasico: accertare le mansioni concretamente svolte, individuare le declaratorie del contratto collettivo applicabile e raffrontare i due dati per verificare la corrispondenza.
  • Se il giudice di merito compie correttamente il giudizio di corrispondenza tra mansioni svolte e categoria contrattuale, la diversa lettura delle risultanze istruttorie non è normalmente sindacabile in cassazione.
  • La violazione dell'art. 2103 c.c. è configurabile, sotto il profilo del vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., quando il giudice omette uno dei passaggi essenziali del giudizio di inquadramento o li sviluppa in modo logicamente incoerente.
  • La qualificazione delle mansioni ai fini dell'inquadramento può fondarsi anche su prove testimoniali e su ammissioni della stessa parte datoriale circa l'esercizio di poteri sanzionatori o di controllo da parte del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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