Cassazione Civile, Ordinanza n. 22955/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Uno studio legale associato aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la liquidazione dei compensi per prestazioni professionali civili e penali rese da uno degli avvocati associati in favore di un cliente. Il convenuto aveva contestato sia la legittimazione attiva dell’associazione, sostenendo che i mandati fossero stati conferiti ai singoli avvocati e non allo studio, sia l’ammissibilità del rito sommaro per le prestazioni penali; aveva inoltre eccepito prescrizione e dedotto responsabilità professionale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell’associazione per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che l’atto costitutivo rilevasse solo nei rapporti interni, aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa ai compensi per l’attività penale e aveva liquidato alcuni importi in favore del singolo avvocato intervenuto. I ricorrenti hanno censurato tale decisione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulle associazioni non riconosciute e omesso esame dell’atto costitutivo, sostenendo che lo statuto attribuiva allo studio la titolarità dei compensi e la legittimazione a riscuoterli; 2) violazione delle norme sul rito speciale per la liquidazione dei compensi, contestando che la domanda fosse stata proposta ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e sostenendo l’ammissibilità del ricorso sommario ordinario anche per compensi relativi a prestazioni penali; 3) violazione della disciplina sugli interessi, lamentando la mancata applicazione del tasso ex d.lgs. 231/2002.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Trani e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale in diversa composizione, affinché riesamini la legittimazione attiva dello studio associato verificando chi fosse il reale titolare del rapporto professionale e se gli accordi interni attribuissero allo studio il potere di far valere il credito; dovrà inoltre riesaminare la domanda relativa ai compensi per prestazioni penali, chiarendo che essa può essere proposta con rito sommario ordinario ex art. 702-bis c.p.c., pur essendo escluso il procedimento speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
può essere utilizzato per introdurre una domanda di compensi professionali anche quando vi siano contestazioni sull'an debeatur; la sua utilizzazione non coincide necessariamente con il procedimento speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
il procedimento speciale per la liquidazione dei compensi dell'avvocato è applicabile alle controversie previste dall'art. 28 L. 794/1942; non è il rito da utilizzare per compensi relativi a prestazioni penali.
art. 28 L. n. 794 del 1942
richiamato come base del procedimento speciale per la liquidazione degli onorari dell'avvocato nei confronti del cliente.
art. 36 c.c.
l'ordinamento interno delle associazioni non riconosciute è regolato dagli accordi tra gli associati, i quali possono attribuire all'associazione legittimazione a stipulare contratti e a acquisire la titolarità dei rapporti.
art. 25 d.lgs. n. 96 del 2001
richiamato nel primo motivo come norma sulle associazioni professionali forensi e sulla loro capacità di operare secondo l'assetto interno pattizio.
art. 2956, n. 2, c.c.
eccepita dal convenuto in relazione alla prescrizione presuntiva del compenso professionale; il Tribunale l'aveva ritenuta incompatibile con le difese sulla debenza e quantificazione del credito.
art. 1284, quarto comma, c.c.
invocato dai ricorrenti per la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale secondo il tasso speciale previsto dalla normativa sui ritardi di pagamento.
d.lgs. n. 231 del 2002
richiamato in tema di tasso degli interessi; i ricorrenti sostenevano la sua applicabilità ai crediti professionali, ma la Corte non ha esaminato il motivo perché assorbito.
Massime di principio
- Lo studio professionale associato, pur privo di personalità giuridica, può essere autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici se gli accordi tra gli associati gli attribuiscono la legittimazione a contrattare e a riscuotere i compensi per le prestazioni rese dai singoli aderenti.
- Nel giudizio di liquidazione dei compensi dell'avvocato occorre distinguere tra il soggetto cui è stato conferito l'incarico professionale e il soggetto che ha ricevuto la procura ad litem: quest'ultima rileva nei rapporti processuali esterni, ma non determina da sola la titolarità del credito professionale.
- La legittimazione attiva dello studio associato non può essere esclusa solo perché il mandato difensivo risulta intestato al singolo professionista, se dagli accordi interni emerge che gli incarichi possono essere attribuiti all'associazione e i relativi compensi spettano ad essa.
- La domanda di compensi per prestazioni giudiziali penali non rientra nel procedimento speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ma può essere proposta con il rito sommario ordinario ex art. 702-bis c.p.c.
- L'eccezione di prescrizione presuntiva del compenso professionale va valutata anche alla luce della compatibilità con le difese svolte dal debitore sulla debenza e quantificazione del credito.
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