Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22959/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita relativo a un alloggio e a un garage. Il promissario acquirente aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica del preliminare, il trasferimento della proprietà e la restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza rispetto al prezzo consentito dalla convenzione edilizia ex art. 35 L. 865/1971, oltre ad altre somme e utilità connesse. In appello la domanda di trasferimento era stata rigettata perché il bene promesso in vendita era ritenuto non determinato né determinabile, in mancanza della planimetria richiamata nel preliminare e necessaria per identificarlo. Nonostante ciò, la Corte d'appello aveva poi accolto la domanda restitutoria del promissario acquirente, condannando l'erede del promittente venditore alla restituzione delle somme versate in più rispetto al prezzo esigibile in base alla convenzione. Avverso questa sentenza l'erede del venditore proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso. Il controricorrente chiedeva la fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. contestando soltanto la congruità delle spese liquidate nel decreto di estinzione. La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia e ha confermato l'estinzione del giudizio, respingendo la contestazione sulle spese perché la somma liquidata era superiore ai minimi tariffari applicabili in relazione alle sole fasi di studio e introduttiva; ha inoltre escluso la ripetibilità delle spese relative all'udienza, ritenuta superflua.

La decisione

La Corte ha confermato l'estinzione del giudizio già dichiarata con decreto a seguito della rinuncia al ricorso, pronunciando l'estinzione in forma di ordinanza e rigettando le contestazioni del controricorrente sulla liquidazione delle spese. Ha quindi mantenuto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente nella misura complessiva di euro 2.200,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Non ha disposto l'ulteriore contributo unificato perché il giudizio è estinto.

Norme richiamate

  • art. 35 L. 865/1971

    La convenzione stipulata ai sensi della norma vincolava il prezzo di cessione degli immobili, impedendo di pretendere un corrispettivo superiore a quello massimo consentito.

  • art. 2932 c.c.

    L'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre richiede che il preliminare consenta di ricavare dal suo contenuto il bene da trasferire, senza integrazioni aliunde incompatibili con la funzione della sentenza costitutiva.

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    A seguito di rinuncia al ricorso, il controricorrente non aderente può chiedere la fissazione dell'udienza, ma la Corte deve comunque pronunciare l'estinzione e verificare solo eventuali profili inerenti alle spese.

  • DM n. 55/2014

    La liquidazione delle spese deve essere valutata in rapporto ai parametri tariffari applicabili alle attività effettivamente svolte; nel caso concreto la somma liquidata non scendeva sotto i minimi previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato quando il giudizio è dichiarato estinto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    La disposizione, che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, è richiamata per escluderne l'applicazione nel caso di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Se il ricorso per cassazione viene validamente rinunciato, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio anche quando la questione sia stata portata all'udienza su richiesta della controparte non aderente alla rinuncia.
  • Nel procedimento ex art. 391, comma 3, c.p.c., la parte controricorrente può contestare la sola regolazione delle spese, ma non rimettere in discussione l'effetto estintivo della rinuncia se questa è rituale.
  • La liquidazione delle spese va confrontata con le attività effettivamente svolte nel processo e con i parametri del D.M. 55/2014; una somma superiore ai minimi tariffari non è censurabile come incongrua solo per generica deduzione di scostamento.
  • Quando l'estinzione consegue alla rinuncia al ricorso, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione definita con esito sfavorevole nel merito.
  • L'esecuzione in forma specifica di un preliminare presuppone che il bene promesso in vendita sia determinato o quantomeno determinabile dal contenuto del contratto; se la identificazione richiede un allegato non prodotto, il bene non può considerarsi sufficientemente individuato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazionePreliminare di vendita ed esecuzione in forma specifica ex art. 2932
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.