Cassazione Civile, Ordinanza n. 22962/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
L'ente locale aveva emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 nei confronti del proprietario di alcuni terreni, contestando omessa denuncia e parziale versamento dell'imposta. I terreni erano in parte indicati come edificabili dal Comune e in parte qualificati dalla CTR come aree soggette a vincoli assoluti di inedificabilità; per alcuni di essi la CTR aveva anche ritenuto che l'occupazione d'urgenza da parte dell'ANAS, con successiva irreversibile trasformazione per la realizzazione di una strada extraurbana, avesse fatto venir meno il possesso del contribuente e quindi il presupposto ICI. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 504/1992, sostenendo che l'occupazione d'urgenza e la trasformazione del fondo non escludono il possesso del proprietario né il debito ICI fino all'ablazione; (2) violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 504/1992, censurando la decisione che aveva escluso l'imposta per altri terreni ritenuti dal Comune comunque edificabili secondo il PRG; (3) omessa pronuncia sull'obbligo di dichiarazione ICI, poiché il giudice d'appello non aveva esaminato il motivo con cui il Comune aveva censurato la sentenza di primo grado che escludeva tale obbligo dichiarativo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ha rigettato il secondo, ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla stessa CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese. In particolare, ha affermato che l'occupazione temporanea d'urgenza e la realizzazione dell'opera pubblica non fanno perdere al proprietario il possesso del fondo fino all'ablazione e non eliminano il presupposto ICI; ha invece confermato l'orientamento secondo cui i terreni gravati da vincoli sovraordinati che determinano inedificabilità assoluta non sono assoggettabili a ICI. Inoltre, ha rilevato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'obbligo di dichiarazione ICI.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 504/1992
"presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli"
Il possesso del bene è il presupposto dell'ICI; l'occupazione temporanea del fondo non basta a escluderlo fino all'ablazione.
art. 3, comma 1, d.lgs. 504/1992
"soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ... ovvero il titolare di diritto reale"
Il proprietario del terreno resta soggetto passivo dell'ICI finché permane il possesso del fondo.
art. 112 c.p.c.
Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutti i motivi di impugnazione; l'omesso esame di un motivo integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
d.lgs. 504/1992, artt. 1 e 2
Sono le norme invocate dal ricorrente per contestare il permanere del presupposto impositivo sui terreni occupati o comunque ritenuti edificabili.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, l'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della pubblica amministrazione non fa venir meno il possesso del proprietario né trasferisce automaticamente la proprietà; fino all'ablazione il proprietario resta soggetto passivo dell'imposta.
- La realizzazione di un'opera pubblica su un fondo legittimamente occupato è un mero fatto materiale e non costituisce di per sé titolo di acquisto della proprietà in capo alla pubblica amministrazione.
- Un terreno formalmente edificabile secondo il piano regolatore può essere escluso da ICI quando risulti gravato da vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici o idrogeologici derivanti da strumenti sovraordinati che ne impongano l'inedificabilità assoluta.
- Il giudice d'appello deve esaminare tutti i motivi devoluti; l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
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