Cassazione Civile, Ordinanza n. 22954/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di spese relative a un impianto di riscaldamento centralizzato comune a più edifici facenti parte di un supercondominio. Il condominio ingiunto ha proposto opposizione deducendo, in sintesi, che non era legittimato passivo perché i partecipanti al supercondominio sarebbero stati i singoli condomini e non il condominio come ente di gestione; ha inoltre contestato la validità/inesistenza del rendiconto posto a base della pretesa, sostenendo che non contenesse i dati necessari a individuare i debitori e la ripartizione dei consumi. Il Tribunale ha respinto l’opposizione, mentre la Corte d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: violazione degli artt. 1117, 1117-bis e 1131 c.c. sulla individuazione dei soggetti tenuti al pagamento nel supercondominio; violazione delle medesime norme per l’erroneo richiamo alla personalità giuridica del condominio; violazione dell’art. 63 disp. att. c.c. perché il pagamento avrebbe dovuto essere richiesto ai singoli condomini inadempienti; violazione dell’art. 1131 c.c. per carenza di legittimazione passiva del condominio nei rapporti col supercondominio; violazione degli artt. 1130-bis, 1135 e 1137 c.c. per la dedotta nullità o inesistenza del rendiconto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, terzo e quarto motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e, con effetto espansivo, anche l’ordinanza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando il difetto di legittimazione passiva del condominio ingiunto e revocando il decreto ingiuntivo. Le spese dei gradi di merito sono state confermate come già regolate, mentre il supercondominio controricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che le parti comuni e gli impianti al servizio di più edifici, ove in rapporto di accessorietà, possono integrare un supercondominio e ricadono nella disciplina del condominio.
È richiamato per affermare che la figura del supercondominio è ricompresa nell’ambito applicativo della disciplina del condominio negli edifici.
È richiamato per precisare i limiti della rappresentanza dell’amministratore condominiale: egli rappresenta i condomini solo nei rapporti con terzi relativi agli interessi comuni del condominio, non per obbligazioni riferibili direttamente ai partecipanti al supercondominio.
È evocato per escludere che, nel caso di crediti del supercondominio, il pagamento debba essere richiesto attraverso l’individuazione dei soli condomini inadempienti o tramite il condominio debitore.
È richiamato nel motivo di ricorso relativo alla validità del rendiconto, ma la censura è stata dichiarata assorbita.
È richiamato nel motivo di ricorso relativo alla validità del rendiconto, ma la censura è stata dichiarata assorbita.
È richiamato nel motivo di ricorso relativo alla validità del rendiconto e all’impugnazione delle delibere, ma la censura è stata dichiarata assorbita.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
La cassazione della sentenza ha esteso i suoi effetti all’ordinanza d’appello di inammissibilità, quale provvedimento dipendente.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
È citato nel contesto processuale per l’ordinanza d’appello che ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento.
Massime di principio
- Nel supercondominio, la disciplina applicabile è quella del condominio negli edifici: la struttura complessiva non è una mera comunione ordinaria né un ente che abbia come partecipanti i singoli condomìni, ma una organizzazione nella quale i partecipanti sono i singoli condomini degli edifici collegati da beni, impianti o servizi comuni.
- Per le obbligazioni relative a beni e servizi comuni del supercondominio, il soggetto legittimato passivo è il singolo condomino, titolare pro quota delle parti comuni, e non il singolo condominio quale ente di gestione.
- L’amministratore del supercondominio può agire direttamente per il recupero dei contributi dovuti dai partecipanti, senza dover previamente passare attraverso le assemblee o gli amministratori dei singoli condomìni, quando il credito riguarda spese comuni del supercondominio.
- La rappresentanza dell’amministratore del condominio ex art. 1131 c.c. non si estende ai rapporti nei quali il singolo condomino sia direttamente parte di un rapporto obbligatorio con il supercondominio; in tali casi il credito deve essere azionato nei confronti dei partecipanti diretti.
- Quando la Corte accoglie i motivi decisivi e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
- La cassazione della sentenza che costituisce il presupposto dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. travolge anche quest’ultima per effetto espansivo esterno, ove il provvedimento d’appello sia dipendente dalla sentenza cassata.
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