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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28064/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un lavoratore ad ottenere dal Fondo di garanzia dell'INPS il pagamento della quota di trattamento di fine rapporto maturata nei confronti di una società poi coinvolta in un'operazione di scissione totalitaria e successivamente fallita una delle società beneficiarie. Nei gradi di merito era stato accertato il diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo, sulla base dell'ammissione del credito allo stato passivo e della ritenuta irrilevanza della contestazione dell'INPS sulla genuinità del rapporto di lavoro, contestazione che l'Istituto aveva svolto per finalità diverse. In cassazione l'INPS, con un unico motivo, ha denunciato violazione dell'art. 2 l. 297/1982, in relazione agli artt. 2506-quater e 2112 c.c., sostenendo che il diritto al Fondo non poteva essere riconosciuto per la quota di T.F.R. maturata verso la società scissa, poiché, a seguito della scissione totalitaria, vi era successione delle società beneficiarie nei rapporti della società estinta e, quindi, solidarietà ex lege tra le beneficiarie, sicché il presupposto per l'intervento del Fondo non sarebbe stato integrato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in linea di principio, nella scissione totale la società scissa si estingue e i rapporti giuridici pendenti e preesistenti si trasferiscono alle società beneficiarie, che assumono diritti e obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio ricevuta. Tuttavia la questione proposta dall'INPS è stata ritenuta nuova, perché nei giudizi di merito l'Istituto aveva difeso solo la diversa tesi dell'insussistenza del diritto dei lavoratori al Fondo per la fittizietà del rapporto di lavoro e per l'asserita indebita fruizione di sgravi contributivi, senza indicare in quale atto e in quale fase processuale avesse sollevato la questione della solidarietà tra società beneficiarie e del conseguente difetto dei presupposti per l'intervento del Fondo. Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'INPS alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 297/1982

    Individua i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia in favore del lavoratore per il T.F.R.; la Corte non nega in astratto la disciplina, ma dichiara inammissibile la censura per novità della questione.

  • art. 1 d.lgs. 80/1992

    Richiamato dalla sentenza di merito come base normativa dei presupposti di tutela del Fondo di garanzia.

  • art. 2506-quater c.c.

    Richiamato per la disciplina degli effetti della scissione sulle posizioni giuridiche trasferite alle società beneficiarie.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato in relazione al regime di trasferimento dei rapporti di lavoro e dei crediti connessi nell'ambito delle vicende circolatorie dell'azienda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nei gradi di merito; il ricorrente deve specificare dove e quando la questione sia stata prospettata nel processo, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Nelle operazioni di scissione totale la società scissa si estingue e i rapporti giuridici preesistenti si trasferiscono alle società beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio assegnata.
  • La tutela del Fondo di garanzia va valutata sulla base dei presupposti legali previsti dalla disciplina speciale, ma la relativa censura è processualmente scrutinabile solo se la questione sia stata tempestivamente introdotta nei precedenti gradi di giudizio.
  • La deduzione di una diversa ricostruzione dei presupposti del credito non consente il riesame di una questione mai devoluta al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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