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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27020/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di iscrizione d'ufficio notificato dall'INPS il 4 agosto 2017, relativo a contributi e sanzioni per l'anno 2011 dovuti alla gestione separata da un avvocato. Il professionista aveva agito in accertamento negativo e il giudice di primo grado aveva accolto la domanda ritenendo prescritto il credito; la corte territoriale aveva confermato, ritenendo tardiva la richiesta di pagamento e quindi incapace di interrompere la prescrizione, osservando che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in assenza di prova di un intenzionale occultamento doloso del debito, non integra la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., e al D.L. n. 111 del 2011, art. 18, comma 12, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR comporterebbe una presunzione di occultamento di dati essenziali e quindi la sospensione del termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello non avesse violato le norme sulla prescrizione, ma avesse applicato un orientamento consolidato secondo cui l'art. 2935 c.c. rileva solo per impedimenti giuridici all'esercizio del diritto, mentre gli ostacoli di fatto non incidono sulla decorrenza se non nei casi tassativi di sospensione previsti dall'art. 2941 c.c.; inoltre, ha escluso che la sola omissione del quadro RR integri automaticamente un occultamento doloso del debito contributivo. La valutazione dell'eventuale occultamento doloso è giudizio di merito, non censurabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5, qui non correttamente dedotti. Condanna dell'INPS alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; l'impossibilità rilevante è solo quella derivante da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto, non gli impedimenti soggettivi o di mero fatto.

  • art. 2941 c.c., n. 8

    La sospensione della prescrizione per dolo richiede un occultamento intenzionale del diritto o del credito; l'ignoranza del titolare o il dubbio sull'esistenza del diritto non bastano.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss.

    Richiamata quale base normativa dell'obbligo contributivo alla gestione separata dei professionisti.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12

    Richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione connessa alla disciplina contributiva invocata dall'INPS.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La censura sull'eventuale occultamento doloso è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione, non prospettati ritualmente nel caso di specie.

  • Cass. S.U. n. 5083 del 2014

    Richiamata per delimitare i confini del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione dei crediti contributivi, l'art. 2935 c.c. rileva solo quando l'esercizio del diritto sia impedito da una causa giuridica; gli ostacoli di mero fatto o le difficoltà di accertamento non differiscono di per sé la decorrenza del termine.
  • La sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, postula un occultamento doloso del credito o del diritto, che non può essere desunto in via automatica dalla sola omissione di un adempimento dichiarativo.
  • La mancata compilazione di un quadro della dichiarazione dei redditi non integra, da sola, una presunzione legale di occultamento del debito contributivo: occorre un accertamento in fatto sulla volontà intenzionale di nascondere il credito.
  • L'apprezzamento circa la sussistenza di un occultamento doloso è rimesso al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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