Cassazione Civile, Ordinanza n. 31034/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di vicinato all'interno di un complesso edilizio realizzato su un'area comune o comunque prospiciente le unità immobiliari. Una proprietaria aveva convenuto l'altra sostenendo che l'area inedificata antistante le case a schiera fosse un cortile condominiale destinato a dare luce e aria alle abitazioni, e chiedendo la rimozione di una siepe e di una stuoia poste a ridosso del confine, la riduzione a distanza legale di un balcone ampliato con l'aggiunta di una scala metallica e il risarcimento dei danni. La convenuta aveva resistito, eccependo anche profili di ammissibilità della tutela azionata e proponendo domanda riconvenzionale per il riconoscimento di un proprio diritto di parcheggio sull'area e per la chiusura di vedute e la cessazione dello stillicidio. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, qualificando l'area come cortile condominiale e ritenendo illegittimo l'ampliamento del balcone, ma non la siepe e la stuoia. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale e accolto parzialmente quello incidentale. In cassazione la soccombente principale ha dedotto tre motivi: 1) violazione del dovere di motivazione e motivazione apparente, per non avere la Corte spiegato perché avesse preferito taluni elaborati grafici e le conclusioni del c.t.u. rispetto ad altri documenti e critiche; 2) travisamento della c.t.u. e delle prove documentali, con violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 61 e 62 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., per avere erroneamente ripartito l'onere della prova sul contestato allungamento del balcone; 3) violazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 132 e 118 c.p.c. per asserita carenza di motivazione nel rigetto della domanda riconvenzionale sulle vedute, contestando che la Corte avesse ritenuto generiche le censure e non valorizzato presunti accertamenti tecnici e la servitù per destinazione del padre di famiglia. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, affermando che la sentenza impugnata aveva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, che le doglianze miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione del merito e il giudizio sulle prove, e che, in caso di doppia conforme, era comunque necessario specificare le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva rigettato l'appello principale e solo parzialmente accolto quello incidentale. Ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello contenesse una motivazione riconoscibile e sufficiente, che le doglianze censurassero in realtà il merito della valutazione probatoria e non un vizio denunciabile in sede di legittimità, e che non fossero soddisfatti i requisiti richiesti per contestare un eventuale omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e agli ulteriori conseguenti oneri processuali, incluso l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, CEDU
Richiamato dalla ricorrente come parametro del diritto a una motivazione adeguata del provvedimento giudiziario, ma la Corte ha escluso la violazione perché la motivazione della sentenza impugnata era percepibile e non apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
Invocato per censurare la motivazione della decisione di merito; la Corte ha ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che la nullità della sentenza ricorre solo in presenza di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per insufficienza o non condivisione del ragionamento decisorio.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione; la Corte esclude che la motivazione della sentenza di merito fosse solo apparente.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Indicato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte afferma che nel caso concreto tale vizio non ricorre.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte rileva che si tratta in realtà di critica al merito non deducibile in cassazione nei termini prospettati.
art. 116 c.p.c.
Invocato per sostenere un cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali non integra, di per sé, un vizio di legittimità.
art. 61 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla c.t.u., ma senza che la Corte ravvisasse un vizio decisivo nella consulenza o nella sua valutazione.
art. 62 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di consulenza tecnica; la Corte non vi ravvisa violazioni idonee a fondare l'accoglimento.
art. 2697 c.c.
Invocato per lamentare una errata distribuzione dell'onere della prova; la Corte esclude che la censura colga un vero errore di diritto, rilevando che la questione investe l'apprezzamento di fatto.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Richiamato per la regola della doppia conforme: in tale ipotesi, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere non assolto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza o la non condivisibilità della motivazione.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio sulla base di proposta; in base a tale meccanismo la Corte applica anche la disciplina sanzionatoria conseguente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito di richiesta della parte dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Applicato dalla Corte, in quanto il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta, con condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di un'ulteriore somma nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è oggi limitato al c.d. minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- La doglianza che contesti la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove non è, di regola, ammissibile in cassazione, perché il controllo di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una diversa lettura del materiale istruttorio.
- L'omesso esame di una prova o di una circostanza è deducibile solo se concerne un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, la cui considerazione avrebbe con certezza potuto mutare l'esito della lite; non è sufficiente prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che lamenti omesso esame di fatti decisivi deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La critica all'erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando si risolve nella contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, poiché ciò non integra di per sé un vizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30998/2024 del 04/12/2024
- ordinanza_civile · 4 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31023/2024 del 04/12/2024
- ordinanza_civile · 4 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31024/2024 del 04/12/2024
- ordinanza_civile · 4 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31025/2024 del 04/12/2024
- ordinanza_civile · 4 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31027/2024 del 04/12/2024
- ordinanza_civile · 4 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31028/2024 del 04/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →