Cassazione Civile, Ordinanza n. 13098/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
Una società aveva acquistato dalla debitrice, poi ammessa ad amministrazione straordinaria, crediti verso un terzo estero; le parti avevano convenuto che la debitrice continuasse a incassarli, in nome proprio ma per conto della cessionaria, con obbligo di immediato riversamento delle somme riscosse. La debitrice incassò i crediti ma non riversò gli importi. La cessionaria chiese l'ammissione al passivo per l'importo dovuto, sostenendo che il credito dovesse essere collocato in prededuzione perché derivante dagli artt. 1706 e 1707 c.c. e quindi da una specifica disposizione di legge ai sensi dell'art. 111 l.fall.; richiamò inoltre la giurisprudenza che ammette, a certe condizioni, la rivendica di somme di denaro in sede concorsuale. La debitrice, con ricorso incidentale, contestò invece l'ammissione degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, sostenendo che tale disciplina non si applica ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della cessionaria: ha escluso che gli artt. 1706 e 1707 c.c. possano fondare la prededuzione, perché tali norme disciplinano la rivendica/sottrazione dei beni acquistati dal mandatario e non attribuiscono ai crediti del mandante un rango prededucibile; ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo alla giurisprudenza sulla rivendica del denaro, che riguarda ipotesi diverse, fondate sulla separazione materiale delle somme e su una domanda di restituzione di beni specifici, non su una domanda di ammissione al passivo in prededuzione. La Corte ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della debitrice, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui l'esclusione del d.lgs. 231/2002 per i debiti oggetto di procedure concorsuali non opera per gli interessi maturati su debiti sorti prima dell'apertura della procedura. Spese compensate per reciproca soccombenza; dato atto del raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 111, comma 2, legge fall.
"in quanto così qualificati da una specifica disposizione di legge"
la prededuzione richiede una previsione espressa di legge e non può essere ricavata dall'interprete per analogia o da norme che disciplinano tutt'altro istituto.
"il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio"
attribuisce al mandante il diritto di rivendicare beni mobili acquistati dal mandatario in nome proprio, ma non disciplina i crediti del mandante né la loro collocazione concorsuale.
"I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio"
tutela i beni acquistati dal mandatario nell'interesse del mandante rispetto ai creditori del mandatario, ma non trasforma il credito del mandante in credito prededucibile.
art. 103 legge fall.
richiamato solo per chiarire che la rivendica concorsuale ha un oggetto diverso dalla domanda di ammissione del credito in prededuzione.
art. 53 d.lgs. n. 270 del 1999
norma di rinvio per la rivendica nell'amministrazione straordinaria.
art. 4-ter d.l. n. 347 del 2003, conv. in L. n. 39 del 2004
richiamo ulteriore alla disciplina della rivendica nelle procedure di amministrazione straordinaria.
art. 111-bis, comma 2, legge fall.
la prededuzione opera sull'intero patrimonio del debitore, salve le parti destinate ai creditori garantiti.
art. 93, comma 3, n. 2, legge fall.
la domanda di ammissione al passivo per credito prededucibile non richiede la descrizione del bene da restituire o rivendicare.
art. 93, comma 4, legge fall.
la mancanza della descrizione del bene sarebbe ostativa in una domanda di restituzione o rivendica.
art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2002
"Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per ... debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore"
l'esclusione non si estende agli interessi maturati su debiti sorti da transazioni commerciali prima dell'apertura della procedura concorsuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata a fondamento del ricorso principale.
il ricorso incidentale è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e non vi sono elementi per mutare orientamento.
disciplina della trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti soccombenti.
Massime di principio
- La prededuzione nel concorso non può essere riconosciuta in via interpretativa o analogica: occorre una specifica disposizione di legge che qualifichi espressamente il credito come prededucibile.
- Le norme sul mandato che attribuiscono al mandante il potere di rivendicare beni acquistati dal mandatario tutelano la proprietà o la disponibilità di beni specifici, ma non consentono di trasformare automaticamente in prededucibile il credito del mandante verso il mandatario per somme da riversare.
- La rivendica concorsuale di somme di denaro è ammissibile solo quando sia dimostrata una effettiva separazione materiale delle somme e un vincolo di appartenenza tale da renderle beni specifici; in mancanza, la pretesa resta una domanda di credito da insinuare al passivo.
- La domanda di ammissione di un credito in prededuzione ha un oggetto diverso dalla domanda di restituzione o rivendica di un bene: non sono sovrapponibili i relativi presupposti probatori e processuali.
- L'esclusione del d.lgs. 231/2002 per i debiti oggetto di procedure concorsuali non elimina gli interessi moratori già maturati su debiti commerciali sorti prima dell'apertura della procedura, perché una diversa lettura attribuirebbe alla procedura un indebito effetto retroattivo.
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