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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08130/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto costi e detrazione per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, perché riferite a una fornitrice ritenuta fittizia/inoperativa. In primo grado la società aveva contestato la motivazione dell'atto, perché basato su un PVC redatto nei confronti della sola fornitrice, e aveva sostenuto la reale esistenza delle operazioni, provata da fatture e pagamenti tracciabili. La C.T.R. aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo sì infondata la censura sulla motivazione, ma soprattutto affermando che l'Ufficio non avesse provato la consapevolezza della contribuente circa l'inoperatività della fornitrice, valorizzando la prova delle fatture e dei pagamenti con strumenti tracciabili. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non prova né l'effettività dell'operazione né l'assenza di consapevolezza della frode, e che la C.T.R. aveva omesso di considerare molteplici indizi offerti dall'Ufficio (assenza di attività nella sede della fornitrice, fatturazione rilevante prima dell'apertura della partita IVA, cessazione rapida, omissioni dichiarative e di versamento).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto corretta solo la parte della motivazione della C.T.R. relativa alla sufficienza dell'avviso di accertamento, ma ha censurato la decisione nel merito perché il giudice di appello non ha applicato correttamente i principi sulle presunzioni e sul riparto dell'onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, la C.T.R. avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio, prima singolarmente e poi complessivamente, per verificare se fossero gravi, precisi e concordanti; invece ha trascurato tali indizi e ha attribuito rilievo decisivo alla sola regolarità formale delle fatture e dei pagamenti, elementi che la giurisprudenza ritiene non decisivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Rileva ai fini del diritto alla detrazione IVA; la detrazione è esclusa non solo in caso di coinvolgimento nella frode, ma anche quando il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di censura, in combinazione con l'art. 19 d.P.R. 633/1972, per contestare la decisione di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; il giudice deve esaminarli prima analiticamente e poi globalmente, non potendo fermarsi a una valutazione atomistica o valorizzare elementi privi di efficacia indiziaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge proposto dall'Agenzia.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Consente l'utilizzo di elementi indiziari attendibili, anche provenienti da indagini penali, per integrare una presunzione semplice in materia IVA.

  • art. 17 della Direttiva UE 17 maggio 1977, n. 388

    Richiamato come base unionale del principio secondo cui la conoscenza o conoscibilità della frode esclude la detrazione IVA.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • La prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni, sulla base di elementi oggettivi e specifici; non è necessario dimostrare la partecipazione del cessionario alla frode.
  • Il giudice di merito, quando valuta presunzioni, deve prima esaminare analiticamente tutti gli indizi per scartare quelli irrilevanti e poi valutarli complessivamente per verificare la loro concordanza; è censurabile la decisione che ometta tale vaglio unitario.
  • La regolarità formale delle fatture e dei pagamenti, anche se tracciabili, non è di per sé idonea a provare l'effettività dell'operazione né a escludere la conoscibilità della frode, perché tali elementi possono essere compatibili con il meccanismo illecito.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia offerto indizi gravi, precisi e concordanti della frode, grava sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell'evasione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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