Cassazione Civile, Ordinanza n. 18452/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex artt. 28 L. n. 794/1942 e 14 D.Lgs. n. 150/2011 promosso da uno studio legale associato e da due avvocati per ottenere la liquidazione dei compensi maturati per attività difensiva svolta in favore dei clienti in più giudizi civili davanti al Tribunale, al Giudice di Pace e alla Corte d’Appello. Il Tribunale di Trani, con ordinanza del 26 febbraio 2018, ha rigettato alcune domande, ha dichiarato la propria incompetenza per una parte relativa a un giudizio d’appello, e ha condannato i clienti al pagamento di diverse somme a titolo di compensi. I clienti hanno proposto ricorso straordinario per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione o ultrapetizione: il Tribunale avrebbe liquidato un compenso di euro 11.200 per l’attività difensiva in un giudizio d’appello diverso da quello per cui era stata chiesta la liquidazione, oppure, anche a voler ritenere che vi fosse solo un errore materiale nell’indicazione del numero della sentenza, avrebbe comunque attribuito una somma notevolmente superiore a quella domandata dagli avvocati (euro 1.600). I controricorrenti hanno eccepito preliminarmente la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo applicabile il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. in assenza di notificazione dell’ordinanza impugnata, e ha accolto il ricorso nel merito. Ha ravvisato un error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice di merito aveva liquidato un compenso per un’attività non domandata, oppure comunque in misura superiore a quella richiesta. Di conseguenza ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Trani in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma che disciplina il procedimento per la liquidazione dei compensi degli avvocati, richiamata come base del giudizio definito con ordinanza
norma che regola il rito applicabile alla controversia sulla liquidazione dei compensi professionali e che esclude l’appello avverso l’ordinanza conclusiva
richiamato per individuare il termine breve per l’impugnazione quando il provvedimento sia notificato
richiamato in combinato con l’art. 325 c.p.c. per il termine breve di sessanta giorni
applicato come termine lungo semestrale per il ricorso straordinario in mancanza di notificazione del provvedimento
art. 1, comma 1, L. n. 742/1969
richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto
norma violata per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con liquidazione di un compenso non domandato o eccedente la domanda
base per la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione rimessa al giudice di rinvio
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi professionali disciplinato dagli artt. 28 L. n. 794/1942 e 14 D.Lgs. n. 150/2011, il ricorso straordinario per cassazione è soggetto al termine breve di sessanta giorni solo se l’ordinanza sia stata notificata; in difetto, opera il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., con applicazione della sospensione feriale.
- La mancata corrispondenza tra domanda e pronuncia integra violazione dell’art. 112 c.p.c. sia quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto, sia quando liquidi una somma superiore a quella domandata, anche se l’errore derivi da una possibile inesattezza materiale nell’indicazione del riferimento del giudizio.
- In tema di compensi professionali, il giudice non può liquidare importi per attività difensive non specificamente domandate o in misura eccedente la richiesta formulata, poiché il potere decisorio resta vincolato al petitum e alla causa petendi dell’istanza.
- Quando il vizio denunciato è un error in procedendo e la Corte può esaminare direttamente gli atti, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può essere accertata sulla base del confronto tra domanda proposta e statuizione resa.
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