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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18492/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione di un terreno destinato a deposito commerciale. Il locatore ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento di otto mensilità di canone; il conduttore propose opposizione sostenendo di avere legittimamente receduto anticipatamente dal contratto in base a un accordo verbale poi trasfuso per iscritto, accordo subordinato alla condizione sospensiva della bonifica del fondo mediante sgombero dei materiali, diserbamento e ripulitura dell’intera superficie. Dopo una prima fase di merito e un precedente intervento di cassazione con rinvio, la Corte d’appello, quale giudice del rinvio, ritenne provato l’avveramento della condizione e il rilascio del fondo, valorizzando testimonianze e circostanze fattuali. Il conduttore ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò violazione del giudicato interno, violazione degli artt. 1353 e segg. c.c., 2697 e 2722 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1322 c.c., sostenendo che la condizione richiedeva la bonifica integrale del terreno e che non poteva considerarsi adempiuta se i rifiuti speciali erano rimasti sul fondo; lamentò inoltre che il giudice del rinvio avesse invertito l’onere della prova e trascurato l’ammissione del conduttore circa il mancato asporto di quei materiali, in realtà non autorizzato; con il secondo motivo dedusse violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1216 c.c., contestando l’accertamento del rilascio del fondo e la mancata verifica della mora accipiendi, sostenendo che non vi fosse prova della riconsegna materiale, né dell’intimazione a ricevere la consegna, e che il giudice avesse tratto conclusioni illogiche da elementi come il possesso delle chiavi, l’affissione del cartello 'affittasi' e il lungo silenzio del locatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative al giudicato e alla pretesa interpretazione della precedente pronuncia: essa aveva solo individuato la condizione sospensiva nel compimento della bonifica del terreno, senza affermare che il conduttore fosse obbligato a smaltire anche i materiali lasciati da terzi. Ha inoltre escluso che la Corte d’appello avesse confuso l’obbligazione convenzionale di bonifica con la disciplina legale della restituzione ex art. 1590 c.c., osservando che il richiamo a tale norma serviva solo a evidenziare l’incertezza sulle condizioni iniziali dell’immobile. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili perché miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze testimoniali, operazione non consentita in sede di legittimità; parimenti inammissibile è stata la questione sulla mora accipiendi, perché nuova e non adeguatamente localizzata nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato quale base del giudizio di rinvio, nel quale il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla cassazione.

  • art. 1353 c.c.

    la condizione sospensiva pattuita subordinava l'efficacia dell'accordo di recesso al compimento della bonifica del fondo.

  • art. 1590 c.c.

    richiamato solo per il contenuto della clausola contrattuale sulla restituzione nello stato originario, senza confondere tale obbligo legale con la condizione convenzionale.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova non può dirsi violato quando il giudice attribuisce l'onere alla parte corretta; non è ammissibile usare la norma per censurare la mera valutazione delle prove.

  • art. 2722 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità della prova di patti aggiunti e contrari al documento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente fattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice decide su prove non dedotte dalle parti o dichiara espressamente di non seguire il principio dell'azione e difesa; non per contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice applica un regime probatorio diverso da quello previsto dalla legge; non basta lamentare un cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    evocato in relazione alla pretesa mancanza di motivazione, censura non accolta.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dal ricorrente nella prospettazione della libertà contrattuale, ma senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1216 c.c.

    la questione sulla mora accipiendi è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non adeguatamente dedotta nei gradi di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per qualificare le doglianze; la Corte ha escluso che i motivi, così formulati, integrassero violazioni di legge, trattandosi in gran parte di censure di fatto o nuove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in conseguenza del rigetto del ricorso è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la pronuncia rescindente delimita il thema decidendum, ma non si possono attribuire alla Corte di cassazione affermazioni che non risultano espressamente contenute nel precedente decisum; il giudice del rinvio deve accertare i fatti rimasti controversi entro quel perimetro.
  • Quando l'efficacia di un accordo è subordinata a condizione sospensiva, l'avveramento della condizione va verificato secondo il contenuto concreto della pattuizione; tuttavia, in sede di legittimità non è consentito trasformare la contestazione sull'accertamento di fatto in una denuncia di violazione di legge.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice ripartisce l'onere della prova in modo erroneo; se la censura investe invece l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto, il controllo di legittimità non è ammissibile nei termini dell'art. 360 c.p.c.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: uso di prove non dedotte dalle parti, disapplicazione espressa del principio dispositivo o attribuzione di un regime probatorio diverso da quello legale; non basta contestare la persuasività della valutazione del giudice di merito.
  • Una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile in cassazione se la parte non indica specificamente di averla proposta nei gradi di merito e in quale atto lo abbia fatto, perché la Corte deve poter controllare ex actis la novità della censura.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiLocazioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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