Cassazione Penale, Sentenza n. 8355/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame della Spezia che, in data 11/05/2023, aveva annullato il decreto del GIP del 20/04/2023 e ordinato la restituzione dell'area sequestrata (cantiere di riqualificazione della ex cava Carlo Alberto, isola di Palmaria). Il Pubblico ministero censurava la corretta determinazione del dies a quo per il computo del termine di un anno dall'inizio dei lavori: a suo avviso il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento alla stipula di una convenzione invece che al rilascio del titolo edilizio.
La decisione
Il ricorso del Pubblico ministero è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la censura prospettata fosse, in realtà, un vizio di motivazione relativo all'accertamento di fatto (la data di inizio dei lavori una volta perfezionato il titolo) la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità per le misure cautelari reali ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Il Tribunale del riesame aveva accertato, nei limiti della fase cautelare, che il rilascio del titolo era subordinato a una serie di adempimenti, culminati con la stipula della convenzione il 10/11/2022; da tale data ha fatto decorrere il termine annuale, indicandone la scadenza al 9/11/2023, richiamando l'art. 28 del d.P.R. 380/2001 che considera la convenzione condizione essenziale al perfezionamento del titolo. La censura del PM attiene all'esercizio discrezionale della Pubblica Amministrazione e non è sindacabile in questa sede.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c)
Norma richiamata come capo di imputazione relativo a violazioni in materia edilizia; nel provvedimento non viene ulteriormente reinterpretata, è parte della contestazione originaria.
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181
Norma contestata in relazione a vincoli paesaggistici/ambientali; citata come parte dell'imputazione, senza ulteriore interpretazione nel dispositivo qui analizzato.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 28
Interpretato dal Tribunale del riesame come norma che attribuisce alla convenzione il carattere di condizione necessaria al perfezionamento del titolo abilitativo: senza la convenzione il titolo non può ritenersi perfezionato e non può decorrere il termine per l'inizio lavori.
Richiamato per affermare il limite della cognizione della Corte di legittimità sulle misure cautelari reali: le impugnazioni che si risolvono in contestazioni di fatto o di motivazione sull'accertamento non possono essere esaminate in questa sede.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo di beni o aree, la Corte di legittimità non riesamina valutazioni di fatto o motivazioni proprie del giudice del riesame; le censure devono essere di diritto ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
- Se un titolo edilizio è subordinato ad adempimenti o alla stipula di una convenzione, il dies a quo per termini collegati all'inizio dei lavori può decorrere dalla data in cui la condizione si realizza (perfezionamento del titolo), non necessariamente dalla prima delibera o istanza amministrativa.
- L'interpretazione dell'art. 28 d.P.R. 380/2001 consente di considerare la convenzione come condizione essenziale del perfezionamento del titolo: senza la convenzione specificante gli obblighi funzionali il titolo non è compiuto.
- Le censure che impugnano l'esercizio della discrezionalità amministrativa (p.es. apposizione di condizioni al rilascio del titolo) di norma esulano dalla sindacabilità penale in sede di legittimità quando concernono misure cautelari reali.
- In impugnazioni penali su misure cautelari è necessario distinguere tra questioni di diritto (sindacabili) e valutazioni di fatto/motivazione (non sindacabili); il ricorrente deve articolare censure di diritto per avere chance di accoglimento.
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