Cassazione Civile, Ordinanza n. 29540/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio. Non essendosi gli intimati difesi in cassazione, non ha disposto sulle spese. La decisione non contiene una pronuncia nel merito sui motivi di ricorso, ma solo l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda restitutoria proposta da due utenti contro la società che gestiva il servizio idrico integrato, avente ad oggetto le somme percepite a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione delle acque nel comprensorio di Rapallo. Il Giudice di pace e poi il Tribunale avevano accolto la domanda. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi: denunciava, in sintesi, violazioni di norme del d.lgs. n. 152/2006 e del d.m. n. 102/2009 sulla disciplina della tariffa e del servizio di depurazione; violazioni di norme civilistiche in tema di adempimento, correttezza, risoluzione e ripetizione dell’indebito; omesso esame di documenti e violazioni di norme regionali e statali sulla tariffa; ulteriore violazione della disciplina dell’indebito, del risarcimento in forma specifica e della successione nelle imprese; infine, la violazione della norma sulla prescrizione breve. Nelle more, però, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, richiamando un orientamento sopravvenuto della Corte di cassazione che aveva affermato la non debenza della quota tariffaria relativa alla depurazione non funzionante, la legittimazione passiva del soggetto subentrato nel contratto ex art. 2558 c.c. e la prescrizione decennale.
Norme richiamate
indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione
consente la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente in tema di disciplina delle acque e del servizio idrico
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente e, nel passaggio sulla precedente giurisprudenza, relativo al servizio di depurazione
art. 2 D.M. 30 settembre 2009, n. 102
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente
richiamato nei motivi di ricorso in tema di correttezza nell’esecuzione del rapporto
richiamato nei motivi di ricorso in tema di responsabilità per inadempimento
richiamato nei motivi di ricorso in tema di integrazione del contratto
richiamato nei motivi di ricorso in tema di buona fede nell’esecuzione del contratto
richiamato nei motivi di ricorso in tema di risoluzione per inadempimento
richiamato nei motivi di ricorso in tema di somministrazione
richiamato nei motivi di ricorso in tema di ripetizione dell’indebito; la precedente giurisprudenza citata dalla Corte lo collega alla restituzione delle somme non dovute
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell’onere probatorio
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso e nel richiamo al precedente sulla tariffa del servizio idrico integrato
art. 4 L.R. n. 29/2007
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente
art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 conv. in L. 13/2009
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso in tema di prescrizione; la Corte dà atto del precedente che ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale
nel richiamo al precedente giurisprudenziale, è indicato come base del subentro nel contratto pendente da parte del soggetto che ha chiesto e ottenuto il pagamento
Massime di principio
- In presenza di rinuncia al ricorso in cassazione, il giudizio si estingue senza esame dei motivi, con declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
- Quando il ricorso viene rinunciato, se le controparti intimate non hanno svolto attività difensiva, non deve disporsi la condanna alle spese del giudizio di cassazione.
- Nei giudizi relativi alla quota tariffaria del servizio idrico integrato per depurazione non dovuta, l’orientamento richiamato dalla Corte afferma la non debenza della quota riferita all’assenza o al mancato funzionamento del depuratore, la legittimazione passiva del soggetto subentrato nel contratto pendente ex art. 2558 c.c. e l’applicazione della prescrizione decennale.
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