Cassazione Civile, Ordinanza n. 19451/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un soggetto che sosteneva di avere acquistato per usucapione un fondo sito in Taranto, località Talsano, dopo aver ricevuto nel 1966 dal proprietario originario una porzione di terreno inizialmente indicata in circa 800 mq, poi estesa verbalmente sino a 1910 mq, averla recintata e utilizzata in modo esclusivo, e averne completato il pagamento nel 1972. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo nulla la scrittura privata per indeterminatezza dell'oggetto; la corte d'appello, in primo grado di gravame, aveva invece riconosciuto l'usucapione; la precedente cassazione aveva cassato con rinvio per qualificare il potere di fatto esercitato sul bene come possesso o detenzione. Nel giudizio di rinvio la corte d'appello ha accolto nuovamente la domanda, valorizzando la mancata contestazione specifica dei convenuti, la documentazione in atti e le prove testimoniali, ritenendo dimostrato un possesso esclusivo ultraventennale uti dominus. Gli eredi del proprietario originario hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1158 c.c. per avere la corte territoriale accolto l'usucapione nonostante l'asserita indeterminatezza dei confini e quindi dell'oggetto del possesso; 2) violazione dell'art. 1158 c.c. per avere il giudice di rinvio ritenuto provato un possesso uti dominus ultratrentennale sulla base di una lettura erronea delle prove documentali e testimoniali; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c. per asserito travisamento percettivo delle risultanze probatorie. Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, dietro la dedotta violazione dell'art. 1158 c.c., i ricorrenti sollecitavano in realtà una rivalutazione nel merito della domanda di usucapione e della delimitazione della porzione immobiliare, già identificata in giudizio nella particella catastale risultante dal frazionamento e supportata da prove testimoniali e documentali. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione, ribadendo che l'apprezzamento delle prove e la scelta di quelle ritenute più persuasive spettano al giudice di merito. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché non ricorreva un vero errore percettivo della prova, essendo stata comunque valutata dal giudice di rinvio la documentazione richiamata, sebbene in modo non condiviso dai ricorrenti. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, al risarcimento ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, dando atto che nulla andava disposto nei confronti dell'intimata rimasta contumace in cassazione.
Norme richiamate
Norma richiamata dai ricorrenti per sostenere l'usucapione; la Corte osserva che la deduzione di violazione della norma, in realtà, mascherava una censura di merito sulla valutazione del possesso e dell'oggetto dell'usucapione.
Richiamato dai ricorrenti per lamentare un preteso travisamento delle prove; la Corte precisa che non vi era un errore di percezione della prova, ma solo una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale per i motivi di violazione di legge; la Corte chiarisce che i motivi erano in realtà diretti a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere un vizio processuale da travisamento della prova; la Corte esclude che nel caso vi fosse un errore percettivo decisivo e specificamente indicato.
La Corte richiama la procedura di definizione accelerata e la facoltà delle parti di chiedere decisione; la conformità della decisione alla proposta consente la pronuncia sulle sanzioni processuali.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie prima dell'adunanza camerale.
Richiamato per affermare che lo scrutinio di inammissibilità va compiuto su ciascun motivo e che la funzione filtro della norma consente di dichiarare inammissibili i ricorsi privi di consistenza.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni in favore della controparte, in ragione della sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: se la censura mira solo a una diversa ricostruzione della vicenda, il motivo è inammissibile.
- L'apprezzamento della prova, la selezione delle risultanze ritenute decisive e la valutazione della loro attendibilità sono attività riservate al giudice di merito; la Cassazione non può sostituire una propria lettura del compendio istruttorio a quella compiuta dal giudice di rinvio.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice abbia omesso di considerare un'informazione probatoria oggettivamente risultante da una prova non presa in esame, non quando la prova sia stata valutata ma con un significato diverso da quello prospettato dalla parte.
- In materia di usucapione, la contestazione sull'esistenza del possesso, sulla sua esclusività e sulla delimitazione del bene deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto del giudice di merito; una censura che ne contesti solo l'esito probatorio non è scrutinabile come violazione dell'art. 1158 c.c. in cassazione.
- La mancata contestazione specifica della materialità del possesso, unita a documentazione e testimonianze convergenti, può costituire base sufficiente per ritenere provato il possesso uti dominus ultraventennale ai fini dell'usucapione.
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