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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09352/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto che aveva ottenuto in leasing una autovettura di lusso acquistata da una società fornitrice ha convenuto in giudizio la venditrice, la concedente del leasing e il produttore, deducendo che il veicolo presentava gravi problemi meccanici subito dopo la consegna. Ha chiesto: la nullità del contratto di leasing perché concluso fuori dai locali della concedente senza previsione del diritto di recesso, in asserita violazione della disciplina consumeristica; la risoluzione del contratto di fornitura tra venditrice e concedente e, in subordine, la risoluzione del leasing e della fornitura; la restituzione di canoni, tassa di circolazione e premio assicurativo; il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado e in appello le domande sono state respinte, ritenendosi, tra l'altro, che l'utilizzatore non avesse la qualità di consumatore, che non fosse provata la sussistenza dei vizi redibitori e che alcune azioni fossero precluse dalla cessione del contratto di leasing a terzi. In cassazione il ricorrente ha dedotto sei motivi: omesso esame e falsa interpretazione delle clausole contrattuali sulla legittimazione ad agire per la risoluzione del contratto di vendita; violazione delle norme sulla successione nel processo e sui rapporti tra cessione del credito e cessione del contratto; violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria, sul TAEG/ISC e sul diritto di recesso, con richiesta di nullità del leasing; omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria contro il produttore per informazioni scorrette sull'affidabilità del veicolo; omesso esame dei tempi e dell'esito delle riparazioni ai fini dell'art. 130 cod. cons.; violazione dell'art. 130 cod. cons. per avere escluso i presupposti della risoluzione o riduzione del prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e mancata riproduzione delle clausole contrattuali; infondato il secondo, perché il ricorrente confondeva cessione del credito e cessione del contratto, mentre nel caso vi era subentro nella intera posizione contrattuale con esclusione della legittimazione del cedente a coltivare azioni risolutorie; in parte inammissibile e in parte infondato il terzo, affermando che l'ISC/TAEG non è obbligatorio in ogni leasing e che la mancata informazione sul recesso, nel regime applicabile, non comporta nullità dell'intero contratto; inammissibile il quarto per difetto di specifica indicazione della domanda asseritamente omessa; inammissibile il quinto perché articolato come rivalutazione del materiale istruttorio e non come denuncia di omesso esame di un fatto storico decisivo; inammissibile il sesto perché sotto la veste di violazione di legge si contestava in realtà un apprezzamento di fatto. Il ricorso incidentale condizionato della società di leasing è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare i vizi della cosa venduta; la Corte non entra nel merito della garanzia, perché i motivi sono dichiarati inammissibili o infondati per ragioni processuali e di qualificazione del rapporto.

  • art. 1492 c.c.

    Invocato per la risoluzione della vendita per vizi; la Corte esclude la censura per difetto di autosufficienza e per la corretta affermazione della legittimazione sostanziale collegata alla cessione del contratto.

  • art. 1495 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi; non assume rilievo decisivo nella decisione finale.

  • art. 1497 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non affronta il merito della garanzia per mancanza di corretta deduzione del motivo.

  • art. 1512 c.c.

    Richiamato con riferimento alla garanzia di buon funzionamento; la Corte osserva che la società di leasing aveva limitato la cessione dell'azione a tale garanzia e non alla risoluzione del contratto di vendita.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prova; la Corte non riconsidera il tema perché il motivo è assorbito o comunque non autosufficiente nel nuovo giudizio di legittimità.

  • art. 111 c.p.c.

    Invocato in tema di successione nel processo; la Corte chiarisce che, essendo stata ceduta l'intera posizione contrattuale e non il solo credito, il subentro del cessionario comporta il venir meno della legittimazione del cedente ad agire per la risoluzione.

  • artt. 1406 ss. c.c.

    Sono richiamati per distinguere la cessione del contratto dalla cessione del credito: nella cessione del contratto il cessionario subentra integralmente nella posizione contrattuale e diventa l'unico legittimato a far valere i rimedi contrattuali.

  • art. 117 TUB

    La Corte afferma che l'ISC/TAEG non è un tasso o prezzo direttamente applicabile al contratto e che la sua omissione non determina, fuori dai casi di credito al consumo, la nullità dell'intero contratto.

  • art. 123 TUB

    Richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che la mancata indicazione dell'ISC/TAEG comporti automaticamente l'applicazione delle norme sul credito al consumo.

  • art. 125 TUB

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non applica tale disciplina al leasing in mancanza dei presupposti del credito al consumo.

  • art. 122 TUB

    È richiamato per delimitare l'ambito del credito al consumo e, quindi, della disciplina speciale del TAEG/ISC.

  • art. 121 TUB

    La Corte richiama la definizione di credito al consumatore e il perimetro applicativo della disciplina del TAEG/ISC.

  • art. 130 d.lgs. 206/2005

    La Corte ritiene inammissibili le censure che mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto sulla ragionevolezza dei tempi di riparazione e sull'assenza di inconvenienti economicamente apprezzabili.

  • art. 129, comma 2, lett. c, d.lgs. 206/2005

    Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria contro il produttore; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specifica allegazione della domanda e del suo contenuto.

  • art. 52 cod. cons.

    La Corte d'appello aveva ravvisato la violazione dell'obbligo di informare sul diritto di recesso, ma aveva escluso la nullità del contratto; la Cassazione non sovverte tale impostazione.

  • art. 64 d.lgs. 206/2005

    Richiamato nel motivo relativo alla disciplina consumeristica e al diritto di recesso.

  • art. 38 d.lgs. 206/2005

    Richiamato nel motivo relativo alla disciplina consumeristica, senza decisività autonoma nella decisione finale.

  • art. 47 d.lgs. 206/2005

    Richiamato nel motivo relativo alla disciplina consumeristica, senza autonoma incidenza nel dispositivo.

  • art. 50 d.lgs. 206/2005

    Richiamato nel motivo relativo alla disciplina consumeristica, senza autonoma incidenza nel dispositivo.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità del contratto; la Corte ribadisce che la violazione dell'obbligo informativo sul recesso non comporta la nullità dell'intero contratto nel regime applicabile.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per la qualificazione dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che il vizio ex n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre il n. 3 non consente di veicolare mere censure di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 6

    La Corte fa applicazione rigorosa dell'onere di specificità e autosufficienza del ricorso, dichiarando inammissibili i motivi che non riproducono gli atti rilevanti o non indicano chiaramente l'errore di diritto denunciato.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di deposito e specifica individuazione del fatto storico e degli atti su cui si fonda il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a proposito dell'omessa pronuncia; per dedurla in cassazione occorre indicare puntualmente la domanda o eccezione non esaminata e la sua rituale proposizione.

  • delibera CICR 4 marzo 2003

    Richiamata dal ricorrente per sostenere obblighi di trasparenza e indicazione dell'ISC/TAEG; la Corte evidenzia però che ciò non comporta di per sé nullità del leasing fuori dai casi di credito al consumo.

  • d.lgs. 50/1992

    Richiamato per il diritto di recesso e la sanzione della sua omessa informativa: la tutela è quella della proroga del termine di recesso, non della nullità dell'intero contratto.

Massime di principio

  • Nel contratto di leasing, la legittimazione ad agire per la risoluzione del contratto segue la titolarità del rapporto: se la posizione contrattuale è stata ceduta integralmente, il cedente è estromesso e non può più insistere sulla domanda risolutoria, spettando i rimedi al cessionario.
  • La cessione del credito non equivale alla cessione del contratto: la prima trasferisce solo il diritto di credito e gli accessori funzionali alla sua realizzazione, mentre la seconda trasferisce l'intera posizione contrattuale e tutti i rimedi inerenti al contratto.
  • L'omessa indicazione del TAEG/ISC non comporta automaticamente nullità del contratto di leasing; tale indice ha funzione informativa e la sua rilevanza sanzionatoria dipende dall'effettiva applicabilità della disciplina del credito al consumo e dai presupposti normativi del caso concreto.
  • La mancata informazione sul diritto di recesso, nel regime consumeristico richiamato, non determina la nullità dell'intero contratto ma solo la disciplina speciale prevista per l'esercizio del recesso, come la decorrenza di un termine più lungo.
  • In cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione precisa del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o rimettere in discussione il merito.
  • La deduzione di errori nell'interpretazione di clausole contrattuali impone al ricorrente di riprodurre il testo delle clausole e di specificare i canoni ermeneutici violati; non è sufficiente contrapporre una propria lettura a quella adottata dal giudice di merito.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare un mero apprezzamento di fatto: se la doglianza mira solo a una diversa ricostruzione della vicenda concreta, il motivo è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoMutuoConto correnteClausole vessatorieRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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