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Sentenza

Sentenza del 22/02/2016 n. 987 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

CONTRIBUTO UNIFICATO - PROCESSO AMMINISTRATIVO - Associazioni ambientaliste e ONLUS come parti processuali - Atti giudiziari non soggetti a contributo unificato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L. ONLUS aveva impugnato gli inviti al pagamento del contributo unificato richiesto per un ricorso amministrativo e due ricorsi per motivi aggiunti, riguardanti provvedimenti comunali incidenti su un bene di particolare valore ambientale. L'associazione sosteneva di essere esente dal contributo unificato in quanto ONLUS e associazione ambientalista, richiamando l'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, che esenta i processi già esenti dall'imposta di bollo, e l'art. 27-bis della Tabella B allegata al d.P.R. n. 642/1972, relativo agli atti posti in essere o richiesti dalle ONLUS. Invocava inoltre la Convenzione di Aarhus e le direttive europee in materia di accesso alla giustizia ambientale, sostenendo che il contributo avrebbe reso eccessivamente onerosa la tutela giudiziaria dell'ambiente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri contestava tale interpretazione, sostenendo che l'art. 27-bis riguardasse soltanto atti amministrativi e non atti processuali e che le esenzioni dovessero essere interpretate restrittivamente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha respinto l'appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva annullato gli inviti al pagamento del contributo unificato. Il Collegio ha interpretato in modo conforme al diritto europeo il combinato disposto degli artt. 10 del d.P.R. n. 115/2002 e 27-bis della Tabella B del d.P.R. n. 642/1972, ritenendo che il termine "atti" comprendesse anche i ricorsi giurisdizionali proposti dalle ONLUS ambientaliste. Ha quindi riconosciuto l'esenzione dal contributo unificato per gli atti processuali posti in essere dall'associazione nell'ambito della tutela ambientale. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura

    La norma contiene una clausola di salvezza: se il processo è già esente dall'imposta di bollo in base a una previsione legislativa, non è dovuto neppure il contributo unificato.

  • Art. 27-bis, Tabella B, d.P.R. n. 642/1972

    Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

    La sentenza interpreta il termine "atti" in senso ampio e conforme alle norme europee, includendovi anche i ricorsi giurisdizionali delle ONLUS ambientaliste, nonostante un precedente orientamento restrittivo della Cassazione.

  • Art. 18, comma 5, legge n. 349/1986

    Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi

    Riconosce alle associazioni ambientaliste legittimate la possibilità di agire e intervenire in giudizio per la tutela dell'ambiente.

  • Art. 9 Convenzione di Aarhus

    Le procedure [...] devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose

    Impone agli Stati di garantire un accesso effettivo alla giustizia ambientale, senza costi eccessivi, e di sostenere il ruolo delle associazioni ambientaliste.

  • Art. 6 Direttiva 2003/4/CE

    In entrambi i casi le procedure sono celeri e gratuite o non dispendiose

    Richiede procedure di riesame rapide e non onerose in materia di accesso alle informazioni ambientali.

  • Direttiva 2003/35/CE, art. 10-bis della direttiva 85/337/CE

    Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa

    L'accesso alla giustizia ambientale deve essere effettivo e non eccessivamente oneroso; l'interesse delle organizzazioni non governative ambientaliste è considerato sufficiente.

  • Art. 117, comma 1, Costituzione

    La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

    La normativa interna deve essere interpretata e applicata in conformità agli obblighi europei e internazionali in materia di accesso alla giustizia ambientale.

  • Art. 92 c.p.c.

    Per la complessità e la novità delle questioni trattate sono stati ravvisati giusti motivi per compensare integralmente le spese.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza n. 21522/2013

    La sentenza richiama il precedente secondo cui il termine "atti" dell'art. 27-bis riguarderebbe soltanto atti amministrativi e non processuali, ma se ne discosta ritenendolo non condivisibile alla luce delle norme europee e della tutela ambientale.

  • Corte di giustizia UE, causa C-530/11, sentenza 13 febbraio 2014

    Ha chiarito che i costi dei procedimenti di giustizia ambientale non devono essere eccessivamente onerosi e che gli Stati devono assicurare una tutela effettiva.

  • Corte di giustizia UE, causa C-61/14, sentenza 6 ottobre 2015

    La decisione è stata ritenuta non decisiva perché riguardava gli appalti pubblici e non la speciale disciplina di accesso alla giustizia riconosciuta alle associazioni ambientaliste.

Massime di principio

  • Quando una ONLUS o un'associazione ambientalista promuove un giudizio amministrativo per la tutela di interessi ambientali collettivi, l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo può riflettersi anche sul contributo unificato ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002.
  • Il termine "atti" previsto dalla disciplina fiscale delle ONLUS può essere interpretato estensivamente, includendo gli atti processuali, quando ciò sia necessario per garantire un accesso effettivo e non eccessivamente oneroso alla giustizia ambientale.
  • La particolare esenzione non deriva automaticamente dalla sola qualifica di ONLUS: occorre che l'azione sia collegata alle finalità statutarie e alla tutela ambientale di interesse pubblico svolta dall'associazione.
  • Le norme interne sulle spese di giustizia devono essere interpretate in conformità alla Convenzione di Aarhus e alle direttive europee che impongono procedure ambientali gratuite o non eccessivamente onerose.
  • La decisione valorizza il ruolo speciale delle associazioni ambientaliste nella protezione di un bene di rilievo costituzionale e non costituisce necessariamente una regola generale applicabile a ogni ONLUS, a ogni giudizio o a ogni materia.
  • Prima di applicare questa impostazione in un caso concreto è necessario verificare la normativa vigente, la natura dell'ente, l'oggetto ambientale della controversia e l'eventuale esistenza di orientamenti giurisprudenziali successivi o contrari.

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