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Sentenza

Sentenza del 22/02/2016 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRES - Reddito di impresa - Determinazione - Art. 75 TUIR - Interpretazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 75 del TUIR, oggi art. 109, in materia di imputazione temporale dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa. La regola impone di imputare ricavi e costi all'anno di competenza e trova un limite soltanto per gli elementi reddituali che, al momento della determinazione del reddito e della redazione e presentazione della dichiarazione, non erano ancora conosciuti.

La decisione

La sentenza ha affermato che l'obbligo di conteggiare i componenti di reddito nell'esercizio di riferimento non viene meno per il solo fatto che tali elementi siano stati contabilizzati o conosciuti successivamente. L'imputazione all'anno di competenza è esclusa soltanto quando il ricavo o il costo non fosse ancora noto al momento della redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi. Il testo non indica espressamente l'esito processuale concreto né le parti; pertanto non è possibile stabilire con certezza se abbia prevalso il ricorrente o il resistente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986, art. 75, oggi art. 109 (TUIR)

    Il dovere di conteggiare i componenti di reddito nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all'atto di determinazione del reddito.

    La competenza fiscale impone di imputare ricavi e costi all'esercizio cui si riferiscono. L'eccezione opera solo quando il componente non era conoscibile al momento della redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, ricavi e costi devono essere imputati all'esercizio di competenza, anche se la loro contabilizzazione o manifestazione avviene successivamente.
  • La rilevanza della conoscibilità va valutata al momento della redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio interessato.
  • La sopravvenuta conoscenza di un componente prima della dichiarazione non consente, di regola, di rinviarne l'imputazione a un esercizio successivo.
  • Solo elementi realmente non conosciuti e non conoscibili entro il momento dichiarativo possono giustificare la mancata imputazione nell'anno di competenza.
  • Poiché il testo fornito non descrive le parti né il dispositivo, l'esito concreto della lite non può essere determinato con certezza.

Testo integrale

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