Sentenza del 22/02/2016 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Lecco
ACCERTAMENTO - Decadenza - Raddoppio dei termini - Denuncia alla Procura della Repubblica - Omessa produzione in giudizio - Termine ordinario di decadenza - Utilizzo termini "raddoppiati" - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'omessa produzione della denuncia alla Procura ha impedito di verificare la legittimità dell'applicazione dei termini raddoppiati. Di conseguenza, dovevano applicarsi i termini ordinari di decadenza e, poiché questi risultavano scaduti, l'accertamento è stato dichiarato illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento perché notificato oltre il termine ordinario di decadenza. L'Ufficio sosteneva di poter applicare il raddoppio dei termini in ragione della tipologia dei rilievi, astrattamente riconducibili alle fattispecie previste dal d.lgs. 74/2000. Tuttavia, l'Amministrazione non ha prodotto in giudizio la denuncia presentata alla Procura della Repubblica, atto prodromico all'instaurazione del procedimento penale e necessario per consentire al giudice di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti del raddoppio e l'assenza di un uso strumentale dello stesso.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
La possibile configurabilità di reati tributari può costituire il presupposto per l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, ma tale presupposto deve essere concretamente verificabile e non può essere affermato in modo meramente astratto.
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento
L'Amministrazione che intende avvalersi dei termini raddoppiati deve consentire la verifica dell'effettiva esistenza dei presupposti, anche mediante la produzione della denuncia alla Procura della Repubblica. In mancanza, non può essere esclusa la decadenza maturata secondo i termini ordinari.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere fondato soltanto sulla descrizione dei rilievi o sulla loro astratta riconducibilità a un reato tributario.
- Quando l'Amministrazione invoca il raddoppio, deve dimostrare concretamente l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge e mettere il giudice in condizione di verificarli.
- La mancata produzione della denuncia alla Procura può impedire l'applicazione dei termini raddoppiati, soprattutto quando il termine ordinario era già scaduto.
- Il raddoppio non può essere utilizzato in modo strumentale per sanare la decadenza dell'Ufficio: in caso di dubbio o di mancata prova, si applica il termine ordinario.
- In una situazione analoga, occorre verificare la data di notifica dell'accertamento, la scadenza del termine ordinario, l'effettiva esistenza e tempestività della denuncia penale e la sua produzione nel processo.
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