Sentenza del 22/02/2016 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCERTAMENTO - CONSEGNA DEI BENI - TREMONTI TER - VERBALE DI COLLAUDO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il momento in cui effettuare la variazione in diminuzione della base imponibile prevista dalla cosiddetta "Tremonti Ter" ai sensi dell'art. 5 del d.l. 78/2009, con riferimento a beni acquisiti mediante leasing. In particolare, occorre stabilire se l'investimento si perfezioni alla data del verbale di collaudo oppure alla data successiva del protocollo di accettazione del collaudo.
La decisione
È stato ritenuto rilevante il verbale di collaudo, quando il contratto di leasing subordina l'effetto traslativo al collaudo stesso. La variazione in diminuzione deve quindi essere effettuata nell'esercizio in cui il collaudo si conclude con esito favorevole. Il successivo protocollo di accettazione non sposta il momento di perfezionamento dell'investimento, poiché ha una diversa funzione giuridica: documentare che le operazioni di collaudo si sono svolte positivamente.
Norme richiamate
Art. 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Tremonti Ter)
La variazione in diminuzione della base imponibile deve essere effettuata nell'esercizio in cui si perfezionano gli investimenti agevolabili.
Il beneficio fiscale va imputato all'esercizio in cui l'investimento si considera effettivamente realizzato secondo la disciplina civilistica e contrattuale applicabile.
Massime di principio
- Per individuare l'esercizio di competenza di un'agevolazione fiscale rileva il momento in cui l'investimento si perfeziona giuridicamente, non necessariamente la data di un adempimento amministrativo successivo.
- Nel leasing, se il contratto subordina il trasferimento o il perfezionamento dell'acquisto al collaudo, il verbale di collaudo favorevole può costituire il momento decisivo per l'imputazione dell'investimento.
- Un documento successivo che si limita a prendere atto o protocollare l'esito favorevole del collaudo non modifica, di regola, la data in cui l'investimento si è perfezionato.
- È necessario esaminare il contenuto del contratto e distinguere tra l'atto che produce l'effetto giuridico rilevante e gli atti successivi aventi funzione meramente ricognitiva o documentale.
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