Cassazione Penale, Sentenza n. 37525/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo: vizio di errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.; il ricorrente sostiene che la Quarta sezione abbia reiterato l'errore della Terza sezione ritenendo che la censura sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia Cavaliere, Polito e Marrazzo fosse stata sollevata per la prima volta in sede di ricorso per cassazione. Di Maio afferma invece che la questione era già oggetto dell'atto di appello (dalla sintesi dei motivi di gravame) e che la Terza sezione non l'ha realmente esaminata, sicché la reiterazione dell'errore di fatto impone l'annullamento della sentenza di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto solida e congrua la motivazione della precedente decisione (sentenza n. 46719/24) e ha ritenuto che nell'atto di appello non fosse stato proposto il motivo specifico relativo all'attendibilità dei tre collaboratori; i richiami contenuti nel ricorso ex art. 625-bis non erano congrui rispetto alle pagine della sentenza di appello citate. Inoltre la Corte ha rilevato che, comunque, la precedente pronuncia aveva esaminato e confermato la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenendo le dichiarazioni dei collaboratori attendibili e adeguatamente riscontrate da elementi esterni (arresti, sequestri) e dai rapporti criminali ed economici tra i gruppi coinvolti, nonché dalla lunga appartenenza del ricorrente al sodalizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che consente il ricorso per cassazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto palese nella motivazione impugnata e che la questione dedotta non fosse stata effettivamente proposta in appello.
Riferimento alla circostanza aggravante collegata all'associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato che detta aggravante era adeguatamente riscontrata dalle dichiarazioni dei collaboratori e da riscontri esterni.
Norma relativa all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; richiamata in relazione alla qualità dell'associazione di cui faceva parte il ricorrente e al relativo accertamento probatorio.
Norma che dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: la Corte ha applicato l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può comunque essere irrogata la sanzione pecuniaria prevista; qui la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi a favore della buona fede tale da esonerare il ricorrente dalla sanzione.
Massime di principio
- In materia di cassazione per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è essenziale che il motivo dedotto indichi chiaramente e specificamente l'errore: censure generiche o riferimenti non congrui alle parti del gravame non sono sufficienti per invertire la declaratoria di inammissibilità.
- Per contestare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia occorre proporre espressamente il motivo in appello; questioni sollevate per la prima volta in cassazione sono spesso ritenute inammissibili salvo che sussistano ragioni che giustifichino l'ammissione.
- Anche se un motivo formale di ammissibilità manca, la Corte di legittimità può comunque basarsi su un esame complessivo del materiale probatorio e su riscontri esterni quando valuta circostanze aggravanti fondate sulle dichiarazioni dei collaboratori.
- La presenza di riscontri esterni (arresti, sequestri, correlazioni criminali ed economiche documentate) rafforza la valutazione di attendibilità dei collaboratori e rende più difficile il successo di una censura limitata alla sola evocazione di contraddittorietà.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente l'onere delle spese e, ove ricorra la causa, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la buona fede del ricorrente deve essere dimostrata per ottenere eventuali attenuazioni.
- In fasi processuali complesse è importante documentare nei motivi di gravame la specifica contestazione (pagine e passaggi precisi) per evitare che riferimenti generici siano ritenuti incongrui e portino all'inammissibilità dei rimedi successivi.
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