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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27648/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica del valore imponibile, ai fini dell'imposta di registro, relativo alla compravendita di un complesso immobiliare registrata il 3 giugno 2016. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l'appello della società contribuente e rideterminato il valore dell'immobile in misura inferiore a quella accertata dall'Ufficio, valorizzando una perizia di parte che riteneva convincente per rigore scientifico e metodo analitico. La CTR aveva ritenuto utilizzabili i valori OMI solo come ausilio orientativo e aveva condiviso la riduzione di valore per fattori edilizi, epoca di costruzione, qualità e stato edilizio, pertinenze e livello di piano, escludendo invece un’ulteriore riduzione per il fattore posizionale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato un rapporto estimativo dell’Agenzia del Territorio, e con un secondo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la decisione fosse stata fondata solo sulla perizia di controparte e non anche sul rapporto estimativo dell’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e sostanzialmente dirette a ottenere un riesame del merito della valutazione probatoria, non consentito in sede di legittimità. In particolare, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era configurabile, perché la CTR aveva comunque svolto un accertamento probatorio specifico e il ricorso non indicava un fatto storico decisivo, ma si limitava a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Anche la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. è stata esclusa, poiché il giudice di merito aveva valutato le prove offerte dalle parti senza sovvertire il riparto dell’onere probatorio né fondare la decisione su prove non dedotte. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti

    il vizio è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione e richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera omessa considerazione di singoli elementi istruttori o una diversa valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge non sussiste quando la censura mira in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di appello

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    il giudice può porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti senza violare la norma, purché non utilizzi prove estranee al materiale processuale e non alteri il riparto dell’onere probatorio

  • art. 12 preleggi

    richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la portata dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    la novella ha ristretto il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell’amministrazione dello Stato ricorrente, per il meccanismo della prenotazione a debito

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omessa considerazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è configurabile quando il giudice abbia comunque esaminato il fatto, seppure senza dar conto di ogni singolo elemento istruttorio.
  • Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono deducibili solo anomalie motivazionali estreme, come mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuovo giudizio sul merito delle prove: il ricorso deve indicare specificamente il fatto decisivo asseritamente trascurato e non limitarsi a riproporre una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non ricorre quando il giudice utilizza e valuta il materiale probatorio ritualmente acquisito dalle parti, anche preferendo una perizia rispetto a un’altra, purché non sovverta le regole del processo probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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