Cassazione Penale, Sentenza n. 5610/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/09/2021. Giovanni Arrichiello ha dedotto: (I) inutilizzabilità dell'attività di localizzazione GPS e dei dispositivi di captazione, lamentando che tali atti non sarebbero stati formalmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (II) vizio di motivazione circa la ritenuta consapevolezza di far parte di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti; (III) omissione di delibazione di un quarto motivo d'appello relativo a incongruenze sui rapporti con soggetti chiave e sulla ricostruzione di luoghi/identità. Marco Mariano ha impugnato esclusivamente la dosimetria della pena, contestando la valutazione della riduzione per l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che: sull'inutilizzabilità delle prove di localizzazione Arrichiello non abbia fornito argomentazioni né prova della decisività di tali elementi; la censura sulla sussistenza dell'associazione e le altre doglianze sono censure di merito non sindacabili in Cassazione; l'omessa delibazione del quarto motivo è generica e rientra nel merito. Quanto a Mariano, la contestazione della dosimetria è valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità quando la pena è congrua e in linea con l'edittale. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila ciascuno a favore della cassa.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla richiesta del Pubblico Ministero di dichiarare inammissibili i ricorsi e alle statuizioni sanzionatorie previste per l'inammissibilità; la Corte ha applicato le conseguenze economiche previste
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata a cornice dei motivi di ricorso, segnalando il richiamo formale alle prescrizioni sulle censure devolute alla Cassazione
Riferita all'acquisizione e utilizzazione degli atti: la Corte ha osservato che l'asserita mancata acquisizione degli atti relativi alla localizzazione non è stata provata come illegittima né come decisiva per il giudizio
Richiamato per affermare che la mancata lettura in udienza degli atti del fascicolo del dibattimento non costituisce automaticamente causa di nullità o inutilizzabilità
Contestualizzato con l'art. 526: gli artt. 191 e 526 sanzionano l'illegittima acquisizione della prova con l'inutilizzabilità; la Corte ha distinto tali vizi dalle omissioni formali relative alla lettura degli atti
art. 73 d.P.R. 309/90, comma 7
Norma relativa a specifiche attenuanti per reati connessi a sostanze stupefacenti; contestata da Mariano riguardo alla quantificazione della riduzione, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito insindacabile
Richiamato sul punto della motivazione della pena: la Corte ha ricordato che quando la pena è nella media edittale non è necessario un analitico esame di ciascun criterio elencato dall'art. 133 purché la motivazione sia congrua
Corte cost. sent. n. 186/2000
Citata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria per i ricorrenti
Massime di principio
- La mancata lettura in udienza o l'omessa indicazione formale degli atti del fascicolo del dibattimento non determina automaticamente inutilizzabilità o nullità: va provata un'illegittima acquisizione della prova o la sua decisività per l'esito del giudizio
- In Cassazione non sono ammesse censure di merito sulla valutazione della prova o sulla ricostruzione fattuale: tali questioni devono essere specificamente dimostrate come viziate da violazioni di legge o da carenze logiche nella motivazione
- Per impugnare efficacemente l'utilizzo di una prova tecnica (es. localizzazione GPS) è necessario dimostrare sia l'illegittimità della sua acquisizione sia la rilevanza decisiva che la prova ha avuto nella condanna
- Le contestazioni sulla dosimetria della pena sono difficilmente recepite in sede di legittimità se la pena è congrua e rientra nella media edittale: serve dimostrare un vizio nella motivazione o un evidente sproporzionamento
- Argomentazioni generiche o prive di specifiche deduzioni probatorie sono suscettibili di inammissibilità: il ricorrente deve formulare censure precise e supportate da elementi concretamente idonei a cambiare il giudizio
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