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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5610/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/09/2021. Giovanni Arrichiello ha dedotto: (I) inutilizzabilità dell'attività di localizzazione GPS e dei dispositivi di captazione, lamentando che tali atti non sarebbero stati formalmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (II) vizio di motivazione circa la ritenuta consapevolezza di far parte di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti; (III) omissione di delibazione di un quarto motivo d'appello relativo a incongruenze sui rapporti con soggetti chiave e sulla ricostruzione di luoghi/identità. Marco Mariano ha impugnato esclusivamente la dosimetria della pena, contestando la valutazione della riduzione per l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che: sull'inutilizzabilità delle prove di localizzazione Arrichiello non abbia fornito argomentazioni né prova della decisività di tali elementi; la censura sulla sussistenza dell'associazione e le altre doglianze sono censure di merito non sindacabili in Cassazione; l'omessa delibazione del quarto motivo è generica e rientra nel merito. Quanto a Mariano, la contestazione della dosimetria è valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità quando la pena è congrua e in linea con l'edittale. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila ciascuno a favore della cassa.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla richiesta del Pubblico Ministero di dichiarare inammissibili i ricorsi e alle statuizioni sanzionatorie previste per l'inammissibilità; la Corte ha applicato le conseguenze economiche previste

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata a cornice dei motivi di ricorso, segnalando il richiamo formale alle prescrizioni sulle censure devolute alla Cassazione

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Riferita all'acquisizione e utilizzazione degli atti: la Corte ha osservato che l'asserita mancata acquisizione degli atti relativi alla localizzazione non è stata provata come illegittima né come decisiva per il giudizio

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che la mancata lettura in udienza degli atti del fascicolo del dibattimento non costituisce automaticamente causa di nullità o inutilizzabilità

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Contestualizzato con l'art. 526: gli artt. 191 e 526 sanzionano l'illegittima acquisizione della prova con l'inutilizzabilità; la Corte ha distinto tali vizi dalle omissioni formali relative alla lettura degli atti

  • art. 73 d.P.R. 309/90, comma 7

    Norma relativa a specifiche attenuanti per reati connessi a sostanze stupefacenti; contestata da Mariano riguardo alla quantificazione della riduzione, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito insindacabile

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato sul punto della motivazione della pena: la Corte ha ricordato che quando la pena è nella media edittale non è necessario un analitico esame di ciascun criterio elencato dall'art. 133 purché la motivazione sia congrua

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Citata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria per i ricorrenti

Massime di principio

  • La mancata lettura in udienza o l'omessa indicazione formale degli atti del fascicolo del dibattimento non determina automaticamente inutilizzabilità o nullità: va provata un'illegittima acquisizione della prova o la sua decisività per l'esito del giudizio
  • In Cassazione non sono ammesse censure di merito sulla valutazione della prova o sulla ricostruzione fattuale: tali questioni devono essere specificamente dimostrate come viziate da violazioni di legge o da carenze logiche nella motivazione
  • Per impugnare efficacemente l'utilizzo di una prova tecnica (es. localizzazione GPS) è necessario dimostrare sia l'illegittimità della sua acquisizione sia la rilevanza decisiva che la prova ha avuto nella condanna
  • Le contestazioni sulla dosimetria della pena sono difficilmente recepite in sede di legittimità se la pena è congrua e rientra nella media edittale: serve dimostrare un vizio nella motivazione o un evidente sproporzionamento
  • Argomentazioni generiche o prive di specifiche deduzioni probatorie sono suscettibili di inammissibilità: il ricorrente deve formulare censure precise e supportate da elementi concretamente idonei a cambiare il giudizio

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