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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25037/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda un giudizio di legittimità avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze resa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione. Nel procedimento erano coinvolti più imputati, condannati per plurime cessioni di stupefacenti. Il ricorrente Belatik Youness ha dedotto: 1) nullità della citazione in appello per irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, sostenendo che non vi fosse prova della ricezione della seconda raccomandata informativa dopo il deposito dell'atto presso l'ufficio postale; 2) violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la Corte di rinvio aveva aumentato la multa rispetto alla decisione di primo grado senza impugnazione del pubblico ministero; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. formulata nel precedente giudizio d'appello, non riproposta però davanti al giudice di rinvio; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Gli altri ricorrenti hanno lamentato, con motivi sostanzialmente sovrapponibili, la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati giudicati separatamente in procedimenti definiti con riconoscimento della lieve entità, e sostenendo che il dato quantitativo della singola cessione dovesse essere decisivo per la riqualificazione.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Belatik Youness limitatamente alla pena pecuniaria della multa, che ha rideterminato in euro 26.000, ritenendo fondata la doglianza sul divieto di reformatio in peius. Ha rigettato nel resto il ricorso di Belatik Youness. Ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi di Fall Mamadou, Igbinedion Happy, Ceesay Ebrihamin e Diallo Ousmane Diallo, condannandoli alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Sul piano motivazionale, la Corte ha escluso la sussistenza di una nullità rilevabile per la notifica della citazione, ha ritenuto non deducibile in cassazione la questione del concordato non riproposta nel giudizio di rinvio, ha considerato nuovo e quindi non consentito il motivo sulle attenuanti generiche, e ha giudicato manifestamente infondati i motivi sulla lieve entità, ritenendo adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello in ordine alla sistematicità e organizzazione dell'attività di spaccio, incompatibili con l'ipotesi lieve.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte ribadisce che l'ipotesi di lieve entità non è configurabile quando l'attività di spaccio, pur con singole cessioni di modesta quantità, sia inserita in un contesto organizzato, sistematico e idoneo a diffondere sostanza stupefacente in modo stabile su un'ampia platea di consumatori.

  • art. 170 c.p.p.

    Richiamato per la notifica del decreto di citazione a giudizio a mezzo posta al domicilio dichiarato.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa sulla nullità della notifica; la Corte esclude la nullità dedotta come dedotta tardivamente.

  • art. 8 legge n. 890/1982

    Richiamato in relazione alla procedura notificatoria postale e alla raccomandata informativa.

  • art. 627 c.p.p.

    Richiamato nel motivo sul giudizio di rinvio, ma la Corte afferma che il giudizio di rinvio è autonomo e il concordato non riproposto non può essere esaminato.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per il divieto di reformatio in peius in materia di pena.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato in relazione alla proposta di concordato; la Corte ritiene la censura non proponibile poiché non reiterata davanti al giudice di rinvio.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione alle attenuanti generiche; il motivo è dichiarato nuovo e quindi non consentito in cassazione.

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamato per affermare che la nullità processuale di ordine generale a regime intermedio va eccepita tempestivamente, altrimenti resta sanata.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna dei ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo degli imputati sulla motivazione e sul controllo di legittimità della decisione di merito.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo degli imputati sulla pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo posta del decreto di citazione a giudizio non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto, ma richiede la prova della ricezione di tale raccomandata da parte del destinatario; tuttavia la nullità così derivante, se a regime intermedio e maturata prima del giudizio, deve essere eccepita tempestivamente, altrimenti resta sanata.
  • Nel giudizio di rinvio, il tema del concordato o di altri riti o richieste non riproposti davanti al giudice di rinvio non può essere utilmente dedotto in cassazione, perché il rinvio è autonomo rispetto al precedente giudizio di appello annullato.
  • Il divieto di reformatio in peius opera anche sulla sola pena pecuniaria: in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo del condannato.
  • L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non dipende dal solo dato quantitativo delle singole cessioni, ma va valutata alla luce del complesso delle modalità dell'attività illecita; un contesto di spaccio sistematico, organizzato, continuativo e radicato sul territorio può escludere la qualificazione più favorevole.
  • La censura di contraddittorietà della motivazione non può essere costruita confrontando la sentenza impugnata con decisioni rese in separati procedimenti penali riguardanti altri imputati; il sindacato di legittimità richiede invece la deduzione di specifiche incongruenze interne o riferite ad atti del medesimo processo.
  • I motivi nuovi proposti per la prima volta in cassazione, se non dedotti con l'atto di appello, sono inammissibili quando investono questioni non devolute al giudice di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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