Cassazione Civile, Ordinanza n. 10271/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro due società debitrici per far dichiarare inefficaci nei propri confronti gli atti di scissione con cui era stata costituita una nuova società conferitaria, alla quale erano stati trasferiti gli immobili delle scisse. Il tribunale aveva accolto la domanda principale. In appello, dopo il fallimento delle due società debitrici, il curatore era subentrato nel giudizio; la società conferitaria aveva chiesto di dichiarare inammissibili le domande del fallimento e di ottenere il rigetto della revocatoria, ma la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione delle società fallite, ritenendo che, con il subentro del curatore nell’azione revocatoria, fossero venuti meno la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario, salvo inerzia degli organi della procedura non dimostrata. La società conferitaria ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che, una volta ritenuto inammissibile l’appello delle originarie appellanti poi fallite, la corte avrebbe dovuto consentirle di coltivare il proprio interesse a proseguire il giudizio per ottenere una decisione favorevole nel merito e impedire la declaratoria di inefficacia dell’atto di scissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente fondato sull’art. 112 c.p.c., non individuasse un vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione, poiché la stessa ricorrente aveva ammesso di non aver proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado. Ne è derivata l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti e con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato quale fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore per ottenere l'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale nei propri confronti
è richiamato nella domanda subordinata come norma sull'opponibilità dei debiti alla società conferitaria dopo la scissione
è richiamato per affermare la legittimazione del curatore a subentrare nell'azione revocatoria ordinaria già proposta dal creditore
il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la violazione dedotta non si traduceva in un'omessa pronuncia su domanda o eccezione
la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi riconducibili in modo immediato e inequivoco a una delle ragioni di impugnazione previste dalla norma
è menzionato nel richiamo all'orientamento secondo cui il curatore che subentra in appello nell'azione revocatoria non è soggetto alle preclusioni sulle nuove domande o eccezioni
è indicato come base della trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
è richiamata come legge modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è ammissibile solo se chiaramente prospetta un'omessa pronuncia su una domanda o un'eccezione; non basta una generica doglianza sull'esito del giudizio o sulla mancata considerazione dell'interesse processuale della parte.
- Il dovere del giudice di pronunciare ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni ritualmente introdotte nel processo; se la parte non ha proposto l'impugnazione necessaria a far valere la propria pretesa, non può dolersi di omessa pronuncia su ciò che non ha devoluto al giudice.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, il subentro del curatore fallimentare nell'azione già proposta dal creditore può incidere sulla posizione processuale dell'attore originario, ma la censura relativa a tale assetto deve essere correttamente veicolata con gli specifici mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito.
- Quando il ricorso è articolato in un unico motivo inammissibile, l'inammissibilità si estende all'intero ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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