Cassazione Penale, Sentenza n. 7767/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per tre motivi: (1) nullità per omessa notifica all'imputato dell'avviso di rinvio (notifica P.E.C. al solo difensore secondo normativa emergenziale); (2) violazione del diritto di difesa per mancata concessione della discussione orale e disparità di trattamento rispetto alla parte civile (richiesta di discussione ritenuta tardiva alla luce della normativa emergenziale); (3) vizi di decisione e motivazione relativi a prove e qualificazione del fatto: omessa valutazione di eccezioni, illegittima acquisizione di corrispondenza privata dal procedimento disciplinare senza provvedimento giudiziario, errata riqualificazione da appropriazione indebita a furto e applicazione indebita dell'aggravante dell'art. 61 n.11.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura sulla notifica: la citazione iniziale era regolare, il difensore in udienza non eccepì l'omessa notifica dell'avviso di rinvio e la nomina del difensore il giorno prima dimostra la conoscenza del processo da parte dell'imputato. Sul secondo motivo ha rilevato la tardività dell'istanza di trattazione orale in base al D.L. n.149/2020 e ha giudicato generica la doglianza sulla disparità di trattamento perché non provato un danno concreto; il contraddittorio cartolare è stato comunque assicurato. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per formulazione ripetitiva e mancato confronto con la sentenza impugnata; la Corte ha però esaminato i profili sostanziali, verificando che la difesa aveva acconsentito all'acquisizione degli atti disciplinari, che la richiesta di rinnovazione istruttoria era superflua in presenza di un compendio probatorio ritenuto completo e che la riqualificazione giuridica in furto era legittima e non ha arrecato pregiudizio difensivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto: la Corte ha ritenuto corretta la riclassificazione del fatto in furto rispetto all'originaria imputazione.
Originaria qualificazione del reato (appropriazione indebita) che il giudice di merito ha modificato; la Cassazione conferma che la riqualificazione è lecita se i fatti materiali restano invariati e non determinano pregiudizio difensivo.
Circostanza aggravante contestata: la Corte ha ritenuto la contestazione collegata alla qualificazione del fatto e non decisiva ai fini del vizio denunciato.
art. 55 co. 9 D.Lgs. n. 231/2007 (oggi art. 493 ter cod. pen.)
Norma relativa all'uso indebito di carta di credito; la condotta è stata valutata e riconosciuta dal giudice di merito.
Prevede la possibilità di notificare atti al difensore di fiducia: la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la notifica al difensore non abbia comportato nullità rilevante dato che l'imputato era comunque a conoscenza del procedimento.
Riferimento processuale relativo alle nullità e alla loro rilevanza: la Corte ha valutato la presunta nullità come non rilevante per la decisione.
Richiesta di rinvio accordata in udienza di merito; la Corte ha osservato che il difensore chiese ed ottenne il rinvio senza eccepire la notifica.
Rinnovazione istruttoria: la Corte di merito ha valutato la richiesta come superflua perché il compendio probatorio risultava già completo e non incerto.
D.L. n. 18/2020 e D.P.C.M. n. 8/2020
Norme emergenziali Covid cui si richiamano le parti per le modalità di notifica via P.E.C.; la Corte ha ritenuto che le disposizioni non abbiano determinato un vizio decisivo nel caso concreto.
D.L. n. 149/2020 (art. 23 e art. 32)
Normativa emergenziale che disciplina termini per istanze di trattazione orale: la Corte ha detto che l'istanza del difensore risultava tardiva rispetto ai termini previsti, giustificando il rigetto.
Art. 6 CEDU (lett. a) e b)) e giurisprudenza "Drassich"
Principio CEDU sul diritto dell'imputato ad essere informato della natura e della ragione dell'accusa: la Corte ha ricordato che la riqualificazione non viola il diritto di difesa se non ha prodotto un concreto pregiudizio e se l'imputato ha potuto impugnare la decisione.
Massime di principio
- La notifica degli atti al difensore di fiducia tramite P.E.C. non determina automaticamente la nullità del procedimento se l'imputato ha comunque avuto conoscenza del processo e non prova un concreto pregiudizio.
- Le richieste di trattazione orale e altri atti legati a misure emergenziali devono rispettare i termini temporali delle norme applicabili; la tardività può comportare il rigetto dell'istanza senza violazione del diritto di difesa se è assicurato il contraddittorio cartolare.
- La riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice di merito è lecita quando i fatti materiali restano invariati; diventa censurabile solo se arreca un concreto, non teorico, pregiudizio alla difesa, che deve essere dimostrato.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è ammessa solo se i dati probatori precedenti sono incerti e il nuovo mezzo di prova è essenziale e decisivo; la mera ripetizione di questioni già vagliate è inammissibile.
- L'acquisizione di documenti provenienti da procedimenti disciplinari è ammissibile se effettuata con il consenso delle parti o secondo le regole procedurali; per opporvisi occorre dimostrare l'illegittimità dell'acquisizione.
- Nelle impugnazioni per cassazione è necessario formulare i motivi in modo nuovo e confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata; la semplice reiterazione delle doglianze già esposte in appello può portare all'inammissibilità.
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