Parere n. 286/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 dal sig. -OMISSIS- contro il Ministero dell'interno e lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della Prefettura di Piacenza (UTG) per l’annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell’art.22 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRevoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito della procedura di emersione, deducendo eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, violazione del giusto procedimento, dei principi costituzionali di uguaglianza e imparzialità, dell'art. 41 Cost. e dei principi di non discriminazione di cui agli artt. 8 e 14 CEDU. Il nulla osta era stato rilasciato automaticamente il 4 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998, per il mancato tempestivo completamento dell'istruttoria da parte della Questura. Successivamente, la Questura di Piacenza aveva espresso parere negativo in ragione dell'insufficienza della capacità reddituale e patrimoniale del datore di lavoro, all'esito di accertamenti presso vari uffici pubblici. Lo Sportello Unico aveva quindi comunicato l'avvio del procedimento di revoca. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ritenendo impugnata soltanto la comunicazione di avvio del procedimento e non il provvedimento definitivo di revoca.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha quindi potuto prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità relativa all'individuazione dell'atto impugnato. Ha respinto la richiesta di audizione in Camera di Consiglio, non prevista dalla disciplina del ricorso straordinario e vietata dall'art. 49, comma 1, del r.d. n. 444/1942. Nel merito, ha affermato che il rilascio automatico del nulla osta per decorso del termine previsto dall'art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998 non implica il riconoscimento definitivo della sussistenza di tutti i requisiti di legge e non impedisce all'amministrazione di completare l'istruttoria e revocare il titolo quando emergano requisiti mancanti. Nel caso concreto, l'insufficienza reddituale e patrimoniale del datore di lavoro risultava dagli accertamenti svolti dalla Questura e non era stata contestata dal ricorrente. Sono state pertanto ritenute infondate le censure di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento e discriminazione.
Osservazioni
Audizione in Camera di Consiglio
La richiesta del difensore di essere sentito in Camera di Consiglio è stata respinta perché l'audizione innanzi alle sezioni consultive non è prevista dalla legge ed è vietata dall'art. 49, comma 1, del r.d. n. 444/1942.
Ammissibilità del ricorso
L'amministrazione aveva contestato l'ammissibilità del ricorso per la mancata esatta indicazione e allegazione del provvedimento definitivo di revoca, ritenendo impugnata soltanto la comunicazione di avvio del procedimento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione, essendo il ricorso infondato nel merito.
Art. 22, commi 5 e 5.01, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta rilasciato automaticamente per il mancato tempestivo conseguimento delle informazioni della Questura costituisce una semplificazione procedimentale e non equivale al definitivo riconoscimento della sussistenza dei requisiti di legge.
Requisito reddituale e patrimoniale del datore di lavoro
Gli accertamenti svolti dalla Questura presso gli uffici competenti hanno evidenziato l'insufficienza della capacità reddituale e patrimoniale del datore di lavoro, nonché l'assenza di contestazioni specifiche sul punto da parte del ricorrente. Tale circostanza ha costituito ragione prevalente della revoca.
Difetto di istruttoria e motivazione
Le censure sono state ritenute infondate perché l'amministrazione aveva svolto accertamenti istruttori presso diversi uffici e il ricorrente non aveva contestato l'insussistenza del requisito economico richiesto.
Giusto procedimento e discriminazione
La dedotta violazione del giusto procedimento e le asserite discriminazioni sono state considerate mere affermazioni apodittiche, prive di adeguato supporto probatorio.
Norme richiamate
La disposizione disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
comunicazione di avvio del procedimento
Sono richiamati quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
La disposizione disciplina il rilascio del nulla osta, subordinandolo all'acquisizione delle informazioni della Questura e alla verifica dei requisiti previsti dalla legge.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.
Il rilascio automatico per decorso del termine ha funzione di semplificazione e accelerazione, ma non preclude il successivo completamento dell'istruttoria né la revoca del titolo qualora emergano requisiti mancanti.
art. 49, comma 1, r.d. n. 444/1942
l'audizione innanzi alle sezioni consultive non è prevista da alcuna disposizione di legge ed anzi è vietata
Esclude l'audizione del difensore innanzi alle sezioni consultive nell'ambito del ricorso straordinario.
art. 41 Cost.
È stato invocato dal ricorrente, ma il Consiglio di Stato non ha ravvisato una sua violazione.
artt. 8 e 14 CEDU
Sono stati richiamati dal ricorrente a sostegno del divieto di discriminazione, ma le relative censure sono state ritenute non provate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- Il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato automaticamente ai sensi dell'art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998 per il mancato tempestivo acquisimento delle informazioni della Questura non equivale al definitivo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge.
- Il rilascio automatico del nulla osta per decorso del termine non impedisce all'amministrazione di completare successivamente l'istruttoria e di revocare il titolo qualora emerga l'insussistenza di un requisito necessario, quale l'idoneità reddituale e patrimoniale del datore di lavoro.
- La revoca del nulla osta può essere legittimamente fondata sugli esiti degli accertamenti svolti dalla Questura presso le amministrazioni competenti, quando tali accertamenti evidenzino l'insufficienza della capacità economica del datore di lavoro e il privato non contesti specificamente tale circostanza.
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l'audizione del difensore innanzi alle sezioni consultive non è prevista e non può essere ammessa.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato automaticamente
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un lavoratore egiziano contro il Ministero dell'interno e lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Piacenza. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito di una procedura di emersione.
Premesse e svolgimento della procedura
Il datore di lavoro aveva presentato il 2 dicembre 2023 un'istanza di nulla osta in favore del lavoratore straniero. Il nulla osta era stato rilasciato automaticamente il 4 febbraio 2024 dal sistema della Prefettura, in applicazione dell'art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998, poiché la Questura non aveva completato tempestivamente l'acquisizione delle informazioni necessarie. Il titolo era stato trasmesso all'Ambasciata italiana al Cairo, che aveva rilasciato il visto d'ingresso.
Successivamente, il 15 febbraio 2024, la Questura di Piacenza aveva espresso parere negativo sull'idoneità reddituale del datore di lavoro. Gli accertamenti svolti presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, la Camera di commercio, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza avevano evidenziato criticità relative alla capacità patrimoniale e reddituale della ditta, anche in considerazione delle numerose richieste di nulla osta presentate dal medesimo soggetto. Era inoltre emersa l'assenza di movimenti contributivi recenti, salvo un ultimo movimento risalente al 2021 nel settore agricolo.
Il 19 febbraio 2024 lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva comunicato al datore di lavoro l'avvio del procedimento di revoca del nulla osta ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990.
Motivi del ricorso e posizione dell'amministrazione
Il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione e di istruttoria, violazione del giusto procedimento, dei principi di uguaglianza e imparzialità, dell'art. 41 Cost. e dei principi di non discriminazione di cui agli artt. 8 e 14 CEDU.
L'amministrazione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che fosse stata impugnata soltanto la comunicazione di avvio del procedimento e non la definitiva revoca del nulla osta. Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame.
Audizione e contraddittorio
La Sezione ha dato atto che la relazione istruttoria era stata ritualmente trasmessa al ricorrente, con conseguente garanzia del contraddittorio.
È stata respinta la richiesta del difensore di essere sentito in Camera di Consiglio. Richiamando precedenti pareri della Sezione Prima e dell'Adunanza generale, il Consiglio di Stato ha affermato che l'audizione innanzi alle sezioni consultive non è prevista dalla legge ed è vietata dall'art. 49, comma 1, del r.d. n. 444/1942.
Interpretazione dell'art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998
Il punto centrale del parere riguarda la natura del nulla osta rilasciato automaticamente per decorso del termine.
La Sezione ha chiarito che l'art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998 introduce un meccanismo di semplificazione e accelerazione del procedimento. Esso impone il rilascio del nulla osta quando, nel termine previsto, la Questura non abbia trasmesso le informazioni relative agli elementi ostativi.
Tuttavia, il rilascio automatico non equivale al definitivo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge. L'amministrazione conserva il potere-dovere di completare l'istruttoria e di verificare l'effettiva presenza dei presupposti richiesti. Qualora l'istruttoria successiva evidenzi l'insussistenza di un requisito necessario, il nulla osta può essere revocato.
Valutazione delle censure
La Sezione ha ritenuto adeguatamente comprovata l'insufficienza della capacità reddituale e patrimoniale del datore di lavoro. Tale circostanza non era stata specificamente contestata dal ricorrente e costituiva la ragione prevalente della revoca.
Sono state quindi ritenute infondate:
- le censure di difetto di istruttoria, in ragione degli accertamenti svolti presso diversi uffici pubblici;
- le censure di difetto di motivazione, poiché la revoca risultava fondata sull'esito dell'istruttoria relativa al requisito economico del datore di lavoro;
- la dedotta violazione del giusto procedimento, formulata in termini apodittici e senza adeguato supporto probatorio;
- le denunce di discriminazione, anch'esse non supportate da elementi concreti.
Poiché il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito, la Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità relativa alla mancata esatta indicazione dell'atto impugnato.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti o i terzi, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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