Parere n. 288/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, da Wahab Mahfud Dhaim s.r.l. contro il Ministero delle imprese e del made in Italy, per l’annullamento del provvedimento n. 279346.21 del 21 luglio 2023 di reiezione della domanda di accesso alle agevolazioni del fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 21 luglio 2023 di rigetto della domanda di accesso alle agevolazioni del fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di finanziamento di euro 228.860,33, sostenendo di avere effettuato approvvigionamenti di materie prime e semilavorati dalla Federazione russa tramite società agenti rappresentanti nei Paesi Bassi e contestando il rilievo attribuito al divieto di cumulo con altro beneficio ottenuto ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge n. 50 del 2022. Il Ministero ha sostenuto che non fosse stata fornita la documentazione idonea a provare operazioni di compravendita con la Federazione russa, l’Ucraina o la Bielorussia pari almeno al 20 per cento del fatturato e che sussistesse il divieto di cumulo previsto dalla disciplina del Fondo. A seguito del parere interlocutorio, il Consiglio di Stato ha esaminato le dichiarazioni dei fornitori olandesi e il rapporto tra approvvigionamento diretto e indiretto, nonché la rilevanza della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la censura principale. Le dichiarazioni dei fornitori olandesi attestavano soltanto che alcuni componenti utilizzati per il trattamento delle patate e alcuni componenti delle miscele di fertilizzanti provenivano dalla Russia e/o dall’Ucraina, ma non dimostravano che i prodotti ceduti alla ricorrente fossero stati acquistati dai fornitori in tali Stati. Non risultava quindi né un acquisto diretto né una catena di approvvigionamento indiretta, intesa come acquisto da un’impresa intermedia di un prodotto precedentemente acquistato da quest’ultima nelle aree interessate. I componenti erano inoltre non precisamente identificati, integrati nei prodotti, non separabili e privi di una percentuale determinata rispetto al prodotto complessivo. La motivazione del provvedimento ministeriale è stata pertanto ritenuta corretta e adeguata quanto all’assenza del requisito delle operazioni di compravendita con gli Stati interessati. La Sezione ha inoltre chiarito che la Comunicazione della Commissione 2023/C 101/03 è un atto non vincolante e lascia agli Stati membri ampia discrezionalità nel definire presupposti e contenuti degli aiuti; l’eventuale scelta nazionale di limitare il beneficio agli approvvigionamenti diretti non contrasta, di per sé, con il diritto dell’Unione. Le censure relative al divieto di cumulo sono state assorbite, poiché il rigetto sarebbe comunque rimasto fermo sulla base dell’autonoma ragione concernente l’assenza del requisito sostanziale.
Osservazioni
Requisito delle operazioni con gli Stati interessati
Le dichiarazioni dei fornitori olandesi non provano che la ricorrente abbia acquistato beni o servizi da imprese stabilite nella Federazione russa, in Ucraina o in Bielorussia. Il fatto che alcuni componenti dei prodotti forniti provenissero da tali Stati non equivale a un’operazione di compravendita diretta o a una catena di approvvigionamento indiretta rilevante ai fini del Fondo.
Nozione di approvvigionamento indiretto
L’approvvigionamento indiretto presuppone che l’impresa italiana acquisti da un’impresa stabilita in altro Stato un prodotto che quest’ultima abbia a sua volta acquistato in uno degli Stati interessati. Non ricorre tale fattispecie quando l’origine straniera riguarda componenti non identificati, integrati e non separabili dal prodotto complessivo.
Rilevanza della Comunicazione della Commissione 2023/C 101/03
La Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo di crisi e transizione non impone agli Stati membri di riconoscere aiuti anche per approvvigionamenti indiretti, ma definisce soltanto i criteri per valutare la compatibilità delle misure nazionali con il mercato interno.
Divieto di cumulo
Le censure relative al divieto di cumulo dei contributi sono assorbite, poiché l’autonoma insussistenza del requisito delle operazioni di compravendita con gli Stati interessati è sufficiente a confermare il rigetto della domanda.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto presso il Consiglio di Stato
Consente il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato nei casi previsti.
art. 18 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
Costituisce la base legislativa del fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina; la Sezione ne valorizza il riferimento alle operazioni di compravendita con gli Stati interessati e interpreta restrittivamente i presupposti per la concessione dell’aiuto.
art. 29 decreto-legge n. 50/2022
anche a livello di filiera
La diversa formulazione della disposizione è utilizzata come elemento di confronto per ritenere che l’art. 18 non attribuisca necessariamente rilevanza agli approvvigionamenti indiretti.
D.M. 9 settembre 2022
Disciplina il Fondo, compreso il requisito delle operazioni con gli Stati interessati, il divieto di cumulo e l’importo massimo dell’agevolazione.
art. 7 D.M. 9 settembre 2022
Prevede il divieto di cumulo dei benefici, la cui applicazione non viene esaminata nel merito perché assorbita dall’autonoma insussistenza del requisito sostanziale.
Comunicazione della Commissione 2023/C 101/03
Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina
È un atto non vincolante che stabilisce i criteri per la valutazione della compatibilità degli aiuti nazionali con il mercato interno, senza imporre agli Stati membri di includere gli approvvigionamenti indiretti.
art. 107 TFUE
È richiamato nel quadro della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, rispetto alla quale le deroghe devono essere interpretate restrittivamente.
Corte di giustizia, 30 settembre 2003, C-301/96, Germania c. Commissione
È richiamata a sostegno del principio secondo cui le deroghe all’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno devono essere interpretate restrittivamente.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso a un’agevolazione subordinata a operazioni di compravendita con determinati Stati, la mera presenza nei beni acquistati di componenti originari di tali Stati non dimostra, da sola, né un acquisto diretto né un approvvigionamento indiretto rilevante.
- L’approvvigionamento indiretto richiede che l’impresa intermedia abbia acquistato il medesimo prodotto, poi ceduto all’impresa beneficiaria, da un operatore stabilito nello Stato rilevante; non è sufficiente la provenienza da tale Stato di componenti non identificati, integrati e non separabili dal prodotto finale.
- Una comunicazione della Commissione europea che definisce i criteri di compatibilità degli aiuti di Stato non obbliga gli Stati membri ad adottare una disciplina nazionale estesa agli approvvigionamenti indiretti, salvo specifici vincoli derivanti dal diritto dell’Unione.
- I presupposti per la concessione di contributi pubblici qualificabili come aiuti di Stato devono essere interpretati restrittivamente quando si tratta di estendere l’ambito soggettivo o oggettivo del beneficio.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la fondatezza delle censure rivolte contro una sola motivazione non determina l’accoglimento del ricorso se le altre ragioni autonome sono sufficienti a sorreggere il dispositivo.
Rigetto del ricorso straordinario sulle agevolazioni per la crisi ucraina
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società contro il Ministero delle imprese e del made in Italy, volto all’annullamento del rigetto della domanda di accesso al fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina.
Premesse e richiesta di finanziamento
La società aveva presentato una domanda di finanziamento di euro 228.860,33 ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2022 e del D.M. 9 settembre 2022. Il Ministero aveva respinto l’istanza per due ragioni: l’assenza della prova di operazioni di compravendita con la Federazione russa, l’Ucraina o la Bielorussia pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale e la possibile violazione del divieto di cumulo con un beneficio già ottenuto ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge n. 50 del 2022.
Motivi del ricorso e istruttoria
La ricorrente ha sostenuto di avere sostenuto costi per l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati provenienti dalla Federazione russa tramite società agenti rappresentanti nei Paesi Bassi. Ha inoltre contestato il divieto di cumulo, osservando che l’importo del beneficio già ottenuto, sommato a quello richiesto, sarebbe stato inferiore al limite massimo di euro 400.000 e avrebbe riguardato categorie di spesa differenti.
Il Ministero ha replicato che la società non aveva prodotto la documentazione necessaria a dimostrare le operazioni rilevanti, quali fatture, libro giornale, registro IVA e documenti attestanti l’invio o l’importazione dei beni negli Stati interessati. Con un precedente parere interlocutorio la Sezione ha richiesto ulteriori chiarimenti sui rapporti tra la ricorrente e i fornitori olandesi e sul divieto di cumulo.
Nozione di approvvigionamento indiretto
Le dichiarazioni acquisite riguardavano due fornitori olandesi: uno aveva ceduto sementi di patate e l’altro miscele di fertilizzanti. Le dichiarazioni non attestavano che tali prodotti fossero stati acquistati in Russia, Ucraina o Bielorussia e poi rivenduti alla ricorrente. Esse indicavano soltanto che alcuni componenti utilizzati per trattare le patate o presenti nelle miscele di fertilizzanti provenivano dalla Russia e/o dall’Ucraina.
La Sezione ha definito l’approvvigionamento indiretto come l’acquisto, da parte dell’impresa italiana, di un prodotto comprato a sua volta dal fornitore intermedio in uno degli Stati rilevanti. Nel caso esaminato non risultava invece alcun prodotto acquistato dai fornitori olandesi in Russia o Ucraina e successivamente ceduto alla ricorrente. I componenti richiamati nelle dichiarazioni erano inoltre non precisamente identificati, integrati nei prodotti, non separabili e privi di una percentuale determinata rispetto al prodotto complessivo. Per le sementi non era nemmeno chiaro quali fossero i componenti indicati né se provenissero dalla Russia o dall’Ucraina.
Compatibilità con il diritto dell’Unione europea
La Sezione ha esaminato la Comunicazione della Commissione 2023/C 101/03, relativa al Quadro temporaneo di crisi e transizione per le misure di aiuto di Stato conseguenti all’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Tale atto è stato qualificato come non vincolante e diretto esclusivamente a stabilire i criteri in base ai quali la Commissione valuta la compatibilità con il mercato interno delle misure nazionali di aiuto.
Ne consegue che gli Stati membri conservano un’ampia discrezionalità nel definire i presupposti e i contenuti degli aiuti. La disciplina europea non impone di attribuire rilevanza agli approvvigionamenti indiretti, ma lascia agli Stati la facoltà di includerli. Anche un’interpretazione dell’art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2022 limitata agli approvvigionamenti diretti non sarebbe quindi, di per sé, contraria al diritto dell’Unione. La Sezione ha richiamato, in questa prospettiva, il principio dell’interpretazione restrittiva delle deroghe all’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.
Divieto di cumulo e motivazione plurima
La motivazione relativa all’assenza di operazioni di compravendita con gli Stati interessati è stata ritenuta autonoma e sufficiente a sorreggere il rigetto. Per tale ragione, le censure sul divieto di cumulo sono state dichiarate assorbite: anche se fossero risultate fondate, non avrebbero potuto modificare l’esito del ricorso.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta e adeguata la motivazione del provvedimento ministeriale e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
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