Parere n. 284/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dal Signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- avverso il decreto di revoca della patente di guida a seguito di condanna penale per omicidio stradale per guida in stato di ebbrezza – Parere n. 432 del 5 maggio 2025 – Correzione di errore materiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel parere n. 432/2025 relativo al ricorso straordinario contro il decreto di revoca della patente di guida per condanna penale per omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza.
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell’interno ha chiesto la correzione di un errore materiale presente nel parere definitivo n. 432/2025 del 5 maggio 2025. Nel parere era stata riportata in modo monco la parte della relazione ministeriale relativa all’eccezione di inammissibilità del ricorso, omettendo il riferimento alla giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria, con rito speciale, sulle controversie in materia di sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie derivanti dalla violazione del codice della strada, nonché sulle misure cautelari. La Sezione ha dovuto stabilire se l’omissione costituisse una mera svista materiale, emendabile senza modificare la volontà o il giudizio espresso nel parere.
Il parere
L’istanza di correzione è stata accolta. La Sezione ha ritenuto che l’omissione fosse una mera svista materiale, incidente esclusivamente sulla ricostruzione in fatto della posizione dell’amministrazione e non sulle considerazioni in diritto né sulla volontà del Collegio. Il periodo è stato quindi corretto mediante l’inserimento del riferimento alla giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria. È stato inoltre disposto che la Segreteria proceda alle conseguenti annotazioni e all’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Osservazioni
Correzione del periodo omesso
Il periodo riportato tra la fine della seconda pagina e l’inizio della terza deve essere integrato specificando che, secondo l’eccezione formulata nella relazione ministeriale, sulle controversie relative alle sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal codice della strada e alle misure cautelari sussiste la giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
deposito diretto del ricorso straordinario
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il procedimento nel quale è stato reso il parere oggetto di correzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
parere Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1897/2015
È richiamato nella relazione ministeriale quale precedente sull’attribuzione alla giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria delle controversie in materia di sanzioni del codice della strada e misure cautelari.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale è ammissibile quando l’errore o l’omissione costituisce una svista, disattenzione o inesattezza di calcolo e non incide sulla volontà o sul giudizio dell’organo decidente.
- L’omessa o incompleta riproduzione di un’argomentazione contenuta negli atti del procedimento è correggibile come errore materiale quando riguarda esclusivamente la ricostruzione in fatto e non altera le considerazioni giuridiche né il dispositivo della decisione.
- La correzione dell’errore materiale non può essere utilizzata per modificare il contenuto sostanziale della decisione o il giudizio espresso dal Collegio.
Correzione dell’errore materiale nel parere su ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un’istanza del Ministero dell’interno volta a correggere un errore materiale contenuto nel parere definitivo n. 432/2025, reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il decreto di revoca della patente di guida adottato a seguito di condanna penale per omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza.
Premesse e richiesta dell’amministrazione
Il precedente parere n. 432/2025 aveva accolto in parte e respinto in parte il ricorso, con assorbimento della domanda cautelare. Nel testo del parere era stata riportata in modo incompleto la ricostruzione dell’eccezione di inammissibilità formulata dal Ministero dell’interno nella relazione istruttoria.
In particolare, risultava omesso il segmento relativo alla tesi secondo cui le controversie concernenti le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal codice della strada, nonché le misure cautelari, appartengono alla giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria secondo il rito speciale previsto.
Valutazione sulla natura dell’errore
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui la correzione è possibile soltanto quando l’errore o l’omissione abbia carattere meramente materiale e non incida sulla volontà o sul giudizio dell’organo decidente. Rientrano in tale categoria le sviste, le disattenzioni e gli errori di calcolo.
Nel caso concreto, l’incompletezza riguardava esclusivamente la parte in fatto del parere, cioè la descrizione della posizione difensiva dell’amministrazione. Essa non aveva inciso sulle considerazioni in diritto né sul giudizio espresso dal Collegio. Per tale ragione, l’omissione è stata qualificata come mera svista materiale emendabile.
Contenuto della correzione
Il periodo deve essere inteso nel senso che, secondo la relazione ministeriale, l’amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che, in materia di sanzioni pecuniarie e accessorie per violazioni del codice della strada e di misure cautelari, sussiste la giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria.
La correzione non modifica l’esito né la motivazione giuridica sostanziale del parere n. 432/2025, ma integra soltanto la rappresentazione dell’eccezione formulata dall’amministrazione.
Dispositivo e oscuramento dei dati
La Sezione ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di correzione e ha incaricato la Segreteria di effettuare le conseguenti annotazioni. Sono stati inoltre richiamati l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e l’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, disponendo l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
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