Parere n. 287/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 dal sig. -OMISSIS- contro il Ministero dell'interno e lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della Prefettura di Pavia (UTG) per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale rilasciatogli in data 21 dicembre 2023 -identificativo domanda n. P- PV5608504296- ai sensi dell’art.22 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRevoca del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale rilasciato il 21 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta in ragione dell'incapacità economica della società datrice di lavoro di sostenere l'assunzione, deducendo la violazione o erronea interpretazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto dei presupposti, nonché violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, ha sostenuto che la revoca era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e dal preavviso di revoca, con assegnazione del termine per presentare osservazioni, rimaste senza seguito. Ha inoltre evidenziato che gli accertamenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro avevano accertato l'insufficienza del reddito della società, anche in relazione all'elevato numero di richieste nominative presentate.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato nel merito e ha quindi prescisso dall'esame dell'eccezione di tardività. Ha accertato che il provvedimento di revoca era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e dal preavviso di revoca, con rispetto delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7, 8 e 10-bis della l. n. 241/1990. Ha inoltre ritenuto adeguatamente fondata la revoca sulle risultanze degli accertamenti ispettivi, dai quali emergeva l'incapienza reddituale della società datrice di lavoro rispetto agli impegni assunti, dato non contestato dal ricorrente. La dedotta stabilizzazione della posizione in Italia per effetto della residenza, l'assenza di precedenti penali e il successivo cambio di datore di lavoro sono stati ritenuti irrilevanti rispetto alla legittimità dell'atto impugnato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
Osservazioni
Tardività del ricorso
L'Amministrazione ha eccepito che il provvedimento di revoca era stato adottato e comunicato il 15 aprile 2024, mentre il ricorso straordinario era stato proposto l'8 maggio 2025. La Sezione ha ritenuto possibile prescindere dall'esame dell'eccezione, avendo ravvisato l'infondatezza del ricorso nel merito.
Garanzie partecipative
La censura relativa alla violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 è stata respinta, poiché la revoca era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e dal preavviso di revoca, con assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni, rimaste senza esito.
Presupposti economici della revoca
La revoca risultava motivata mediante richiamo agli accertamenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dai quali emergeva l'insufficienza del reddito della società datrice di lavoro a garantire la sostenibilità dell'assunzione, anche in rapporto al numero di richieste nominative presentate. Il ricorrente non aveva contestato tale circostanza.
Irrilevanza delle ulteriori circostanze dedotte
La residenza del ricorrente in Italia, l'assenza di pregiudizi penali e il successivo cambio di datore di lavoro non sono stati ritenuti elementi idonei a inficiare la legittimità della revoca del nulla osta.
Istanza cautelare
L'esame della domanda cautelare è stato assorbito dal rigetto del ricorso nel merito.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
La disposizione costituisce la base normativa del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale oggetto della controversia.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
È stata invocata dal ricorrente in relazione alla revoca del nulla osta; il parere ha ritenuto infondate le censure senza sviluppare un'interpretazione autonoma della disposizione.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio e gli elementi partecipativi risultano rispettati mediante la comunicazione del procedimento di revoca.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di revoca e l'assegnazione di un termine per presentare osservazioni hanno soddisfatto le garanzie partecipative previste dalla disposizione.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
È richiamato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato e dei terzi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, le garanzie partecipative previste dagli artt. 7, 8 e 10-bis della l. n. 241/1990 risultano rispettate quando l'interessato riceve la comunicazione di avvio e il preavviso di revoca, con assegnazione di un termine per presentare osservazioni.
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato può essere fondata sugli accertamenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro che evidenzino l'insufficienza del reddito del datore di lavoro rispetto agli impegni assunti, anche considerando il numero complessivo delle richieste nominative presentate.
- La mancata contestazione, da parte del ricorrente, del dato oggettivo relativo all'incapienza economica del datore di lavoro è sufficiente a rendere infondata la censura relativa alla carenza dei presupposti della revoca.
- La residenza dello straniero in Italia, l'assenza di precedenti penali e il successivo cambio di datore di lavoro non sono, di per sé, elementi idonei a invalidare la revoca di un nulla osta adottata per l'insufficienza economica del datore di lavoro originario.
- Quando il ricorso straordinario è infondato nel merito, il Consiglio di Stato può prescindere dall'esame dell'eccezione di tardività e dichiarare assorbita la domanda cautelare.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato per insufficienza economica del datore di lavoro
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un lavoratore straniero contro il Ministero dell'interno e lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Pavia. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, rilasciato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il nulla osta era stato richiesto dal legale rappresentante della società datrice di lavoro per l'assunzione del ricorrente con mansioni di muratore ed era stato rilasciato automaticamente dal sistema SPI. Successivamente, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva espresso parere negativo, rilevando l'insufficienza del reddito della società, anche in considerazione dell'elevato numero di istanze presentate dal medesimo datore di lavoro nell'ambito del decreto flussi.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva quindi comunicato l'avvio del procedimento di revoca e il preavviso di revoca, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Non essendo pervenute osservazioni, il nulla osta era stato revocato il 15 aprile 2024.
Motivi del ricorso e posizione dell'Amministrazione
Il ricorrente aveva dedotto la violazione o erronea interpretazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l'eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto dei presupposti, nonché la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Il Ministero dell'interno aveva eccepito la tardività del ricorso, rilevando che la revoca era stata comunicata il 15 aprile 2024 e che il ricorso era stato proposto soltanto l'8 maggio 2025. Nel merito, aveva sostenuto che il procedimento si era svolto nel rispetto degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. n. 241/1990 e che la revoca era adeguatamente fondata sugli accertamenti ispettivi.
Valutazioni sulle garanzie partecipative
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, anche perché la relazione istruttoria dell'Amministrazione era stata trasmessa al ricorrente, che non aveva svolto ulteriori attività difensive.
È stata esclusa la violazione delle garanzie procedimentali, poiché il provvedimento impugnato era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e dal preavviso di revoca. L'Amministrazione aveva pertanto consentito al destinatario di partecipare al procedimento e di presentare osservazioni.
Valutazione dei presupposti della revoca
La revoca è stata ritenuta adeguatamente sostenuta dalle risultanze degli accertamenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Da tali accertamenti emergeva l'incapacità economica della società di sostenere l'assunzione, posto che il totale degli acquisti superava il volume degli affari, oltre alla rilevanza dell'elevato numero di richieste nominative presentate dal datore di lavoro.
La Sezione ha attribuito rilievo decisivo al fatto che il ricorrente non aveva contestato tale circostanza. La censura relativa al difetto dei presupposti è stata quindi giudicata apodittica e infondata.
Ulteriori circostanze dedotte dal ricorrente
La Sezione ha ritenuto non decisivi, ai fini dell'impugnazione della revoca, la dedotta stabilizzazione della posizione del ricorrente in Italia per effetto della residenza, l'assenza di precedenti penali e il successivo cambio di datore di lavoro. Tali elementi non erano idonei a superare il presupposto specifico della revoca, costituito dall'incapacità economica del datore di lavoro originario.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere nel senso del rigetto del ricorso. L'esame dell'eccezione di tardività è stato assorbito dall'infondatezza nel merito, mentre l'istanza cautelare è stata assorbita dal rigetto del ricorso.
È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l'interessato o i terzi citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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